lesione personale, la giustificazione della legittima difesa, di cui è proposito nell’art. 50, num. 2 (del Progetto), viene estesa alla necessità di difendersi contro gli autori di violenti attentati alla proprietà, come sarebbe nel caso di furto violento o di saccheggio, o quando si respingano i ladri, che scalano o scassano la casa in tempo di notte, o quando, avvenendo ciò in tempo di giorno, la casa sia posta in luogo isolato». =7.=--La legittima difesa non è soltanto ammessa per respingere da sè una violenza attuale ed ingiusta, ma ancora per respingerla da altri. Chi desiderasse apprendere la ragione vera ed ascosa di questo precetto, che è sanzionato ben anco dalla morale, dovrebbe risalire a due nozioni essenzialissime del progresso dell’umanità; la prima, che le medesime leggi, le quali regolano la natura individuale dell’uomo, ne regolano la collettiva; la seconda, che il diritto, mediante lo stato sociale o l’integrazione graduale della nostra personalità, si è venuto universalizzando nel suo contenuto di relazione e di imperio. L’individuo, unendosi ai suoi simili, non pure rendesi partecipe dei diritti da lui estimati essenziali e costanti della vita, ma di tutti gli altri onde accidentalmente egli potrebb’essere in facoltà di servirsi: quindi è che la famiglia sociale, mentre è un tutto composto di svariate parti, ciascuna delle quali ha diritti e fini proprî, è parimente unità organica stretta da vincoli di necessità di esistenza, e da bisogni sviluppatisi tra i suoi membri per legge di reciproca convivenza. L’amore, la simpatia tra gli uomini, tutti i sentimenti altruisti, quantunque abbiano la lontana fonte nell’egoismo, sono, allo stato di civiltà, così spontanei ed imprescindibili che, per essere messi in atto, non esigono sforzo, ma sono rivelazione del carattere di espansività della nostra vita affettiva e del fine del progresso di avvicinare i due poli estremi della sociale esistenza, quello dell’individuo e quello della umanità. Qualunque idea o legge, teoricamente riconosciuta e fermata, ha dovuto, in precedenza, essere da noi scorta quale condizione permanente di un singolo essere o fenomeno; il carattere di universalità è dato dall’astrazione, la quale col considerare i fenomeni individuali si solleva alla serie di verità generali, la cui assolutezza è causa del convincimento e della certezza, che è in noi, quando ci facciamo a giudicare od operare guidati dal lume di nozioni già acquistate. La religione, divinizzando questo principio, fa che tutti dobbiamo considerarci figli d’un solo padre: ognuno sente di non essere nato per vivere isolato o per sè solo, ma di compartecipare al benessere dei simili; poichè l’eccitamento delle tendenze altruiste e la voce della coscienza morale e giuridica ci richiamano al dovere di considerare negli altri noi stessi, e di fare per i medesimi quello che per noi avremmo voluto che fosse fatto. «Il quale, a dir vero, come osserva il Nicolini, non è che il principio ben inteso della conservazione di noi stessi. Imperocchè non vi ha mezzo di esistere, non che di essere educati e giungere all’estrema vecchiezza; non vi ha sicurtà di poter soddisfare alle necessità, alle utilità, ai comodi ed anche ai piaceri della vita, senza concorso di altri. Che se natural cosa è il volgerci altrui per aiuto in qualunque nostro bisogno, natura ci comanda di non esser lenti ad accorrere quando altri ci invoca. Qual’è quell’uomo che in un incendio, in una ruina, in un naufragio o in un assalto repentino, che da qualche fiera, o da uomo peggior di fiera ei sostiene; chi è che pronta non desideri una mano soccorrevole? Ed egli poscia, invocato nel bisogno altrui, si mostrerà restìo, benchè col suo pericolo, ad accorrere? Disse già quel grande interpetre di ogni sentimento umano e della ragione: -chi ne ricusa il peso, rinunzia al benefizio-[162]. Ma chi può far tal rinunzia senza perire? È dunque un tal peso inerente alla natura dell’uomo, e condizione necessaria della sua esistenza»[163]. =8.=--Ci resta ora a dire alcun che dello -stato di necessità-[164]. Il suo contenuto giuridico è in un conflitto tra il proprio e l’altrui diritto a motivo di evento fortuito o di accidenti naturali; il fondamento logico è nell’imperio assoluto ed ineluttabile della legge di necessità. La lotta che si impegna tra la forza uomo e le altre forze della natura; tra il diritto personale e quello dei consociati, è cagione, talfiata, di collisione di interessi, la quale giunge fino al punto di persuaderci ad agire a detrimento altrui, senzachè fossimo animati da sentimento di odio o da vendetta verso la vittima. =9.=--Il diritto romano derivava la irresponsabilità dal riguardo di preferenza di un bene maggiore rispetto ad uno minore; epperò Labeone scrive: Se l’impeto dei venti spinse una nave nelle gomene dell’ancora di un’altra, ed i nocchieri hanno tagliate le gomene, non competerebbe verun’azione, qualora non si avesse potuto liberarsi in altro modo che col tagliare le funi. Lo stesso Labeone e Procolo pensarono, che ciò si dovesse applicare anche al caso delle reti de’ pescatori, nelle quali avesse urtata la nave. Certamente, se ciò avvenne per colpa dei nocchieri, avrà luogo l’azione della legge Aquilia[165]. Ed Ulpiano aggiunge, che quegli che, per salvare le proprie merci, ha gittato in mare le altrui, non è tenuto per veruna azione. Ma, se ciò avesse fatto senza giusto motivo, sarebbe tenuto per l’azione del fatto (-in factum-); se con dolo, per quella del dolo[166]. La ragione discriminatrice di responsabilità era da Gelso, secondochè Ulpiano riferisce[167], ammessa in considerazione di -justus metus-; ciò che è qualche cosa di più della semplice considerazione di entità materiale di un bene in paragone di un altro. Ad uguali risultati arrivarono il diritto canonico e gli antichi giureconsulti. =10.=--Secondo il legislatore italiano, dobbiamo, in primo luogo, distinguere lo stato di necessità dalla legittima difesa; in quanto che la difesa legittima è diretta a respingere la violenza altrui, cioè a dire un’aggressione, laddove nello stato di necessità il conflitto tra il proprio e l’altrui diritto è creato da un evento fortuito o da accidenti naturali. Nella quale distinzione è solo indicato il lato oggettivo della giustificazione, di cui ci occupiamo; il che riscontrasi appo tutti coloro i quali si sforzarono di non dipartirsi, nell’assegnare il fondamento giuridico dello stato di necessità, da formole contenenti, con maggiore o minore esattezza, il conflitto tra due beni in lotta, ed il dovere di sacrificare il minore per conservare quello di entità maggiore. Se fosse così, come da molti è ritenuto, si confonderebbe il caso di giustificazione di inimputabilità penale, con quello di irresponsabilità civile; potendo avvenire, che la -necessità-, anche in caso di infrangimento di diritto risarcibile civilmente, escluda l’azione di responsabilità, salvo che non si ravvisi nel fatto qualche traccia di colpa da parte dell’agente, relativa all’avvenimento fortuito di cui si deplorano le conseguenze dannose. La essenza propria della discriminante dello stato di necessità parmi che debba cogliersi nell’estremo del -pericolo grave ed imminente-; ch’è a dire, in uno stato tale di animo da rendere dubbio quel concorso di coscienza e di libertà di atti, che pel nostro legislatore è il primo requisito di qualunque fatto imputabile penalmente. Ed è troppo noto, che vi sono degli stati di coscienza nei quali l’intelligenza e l’attività dell’uomo si arrestano, o per manco di sviluppo o per causa accidentale, e l’azione, che ne deriva, deve rapportarsi piuttosto all’azione meramente meccanica del motivo iniziale, esterno o interno che sia, che all’azione riflessa della nostra mente. =11.=--Gli estremi dello stato di necessità sono: -a-) un -pericolo grave ed imminente alla persona-; -b-) l-’accidentalità e l’inevitabilità- di tale pericolo; -c-) -la necessità di salvare sè od altri-. Il contenuto reale è sempre un -pericolo-, il quale esternamente si converte in un -bene- contro cui è rivolto l’evento fortuito, e soggettivamente in uno stato di -giusto timore-. La necessità è termine medio tra il bene minacciato ed il timore suscitatosi nell’animo dell’agente; termine medio che sorge quando innanzi alla mente dell’individuo sia preclusa qualunque via di salvezza, meno quella di sacrificare l’altrui diritto; e quando, perciò, la coscienza di scelta di mezzi all’operare è obliterata, o distrutta, dall’esquilibrio psichico causato per l’imminenza del pericolo cui si è di fronte. Ed il legislatore, col fine di rendere meno equivoci gli esposti concetti, ha limitato l’evento del pericolo alla -persona-, con significato restrittivo che noi facciamo voto sia serbato dalla giureprudenza, acciò non si esageri in arbitrarie ipotesi. =12.=--Il pericolo dev’essere -grave ed imminente-: donde trarremo le regole per giustamente estimarlo? Il Codice tace, ed è logico; perchè anche qui, come per la legittima difesa, versiamo in apprezzamenti del tutto soggettivi. La gravezza e la imminenza non sono caratteri permanenti, ma transitorî; la loro influenza sulla nostra attività è regolata da una serie indefinita di circostanze che torna impossibile esaminare singolarmente. =13.=--Il pericolo dev’essere -accidentale- («al quale non avea dato volontariamente causa») e -inevitabile- («che non si poteva altrimenti evitare»). È accidentale il pericolo che non potè essere previsto, ed al quale non si è concorso in guisa veruna. Che se il pericolo fosse l’effetto di qualche nostro fatto volontario, non saremmo più nel diritto di invocare la giustificazione della necessità, dovendo sopportare le conseguenze del proprio inconsulto operato. Dev’essere anche inevitabile, ch’è a dire, non poteasi altrimenti sfuggire che col produrre un nocumento altrui. L’obbligo, a siffatto riguardo, imposto dalla legge è molto più stretto che non per la legittima difesa. Chi è aggredito ingiustamente, oltre ad avere il diritto di respingere la violenza pel fine di garentirsi dalla offesa minacciata, ha il dovere di opporsi a che altri infranga quell’ordine giuridico che è cardine del consorzio civile, e che limita l’azione di ciascuno al punto di non permettere che si violi la sicurezza altrui. Ma chi, necessitato, sacrifica il bene di un altro al bene proprio, non si propone che un solo scopo, quello della sua conservazione; ogni motivo diverso, invece di accrescere in lui il diritto di respingere il pericolo, ne attenua il carattere di giustizia e rende eccessivo e punibile l’atto eseguito. Quindi si comprende come la -necessità della salvezza-, ultimo requisito che accompagnar deve il pericolo, non sia giustificabile le quante volte l’agente abbia fatto prevalere qualche altro motivo che non sia l’esclusivo ed ineluttabile di sottrarsi dalla imminente minaccia di grave danno: dico qualche altro motivo, intendendo di parlare di qualunque coefficiente che, senza essere l’unica determinante dell’azione, vi ha però influito in grado apprezzabile, rendendo, per avventura, necessario ciò che poteva non esser tale. Non è difficile riscontrare dei casi in cui il nostro concetto apparisca chiaro. Ammettasi, ad esempio, che l’incendio si appicchi ad un teatro; e che gli spettatori si accalchino alle porte per mettersi in salvo. Un infelice casca per terra e, calpestato, è in evidente pericolo di morte. Se altri, senza badargli, gli è sopra e gli è cagione di grave lesione, sarà responsabile dell’operato?--ovvero dovrà rispondere in parte del danno, di cui fu l’autore? La risposta equa sarà data dal considerare se tutto quello, che è avvenuto, era -necessariamente- occorrente per la salvezza di chi ha cagionata la lesione all’infelice caduto; che, se chi si è all’impazzata precipitato alla porta di uscita, senza badare che altri ne soffrisse danno, poteva ancora indugiare ma non lo ha voluto pel -motivo-, poniamo, o di uscir subito di teatro o di recarsi a chiamar gente che accorresse a spegnere il fuoco, o per ogni altra ragione, la quale non sia propriamente quella di mettersi in salvo, egli risponderà, della lesione cagionata, in proporzione della importanza del motivo secondario in comparazione al principale ed impellente di procurarsi, a qualunque costo, la salvezza. «E più particolarmente--scrive il Conti--non vi ha necessità quando non sia legittimo il motivo che indusse l’agente alla violazione del diritto altrui, quando, cioè, il minacciato non agisca pel principio della conservazione giuridica. Non vi è necessità, se la rinuncia al bene proprio sarebbe stata giusta e naturale, secondo le idee ed i sentimenti della comune dei cittadini onesti in dato Stato e in data civiltà. Non vi è necessità, se non vi è lotta fra due diritti preesistenti, senza che per questo si fondi l’eccezione dello stato di necessità sulla teorica della collisione e sulla prevalenza, in ogni caso, del diritto maggiore al minore. Ma, certo, il concetto di necessità va basato specialmente sul criterio, inapprezzabile -a priori-, della -proporzione- fra i beni tolti ed i beni salvati. Ed esclusa così assolutamente la necessità, resta il fatto delittuoso passibile di pena ordinaria; esclusa solo in parte, resta un fatto solo parzialmente illegittimo, e quindi passibile di pena diminuita. Se non vi ha necessità, non vi ha nè scusa, nè giustificazione; se vi ha tuttora necessità, ma per imprudenza od imprevidenza si diè causa al pericolo, lo si affrontò potendolo evitare, gli si contrappose un’azione sproporzionata, vi ha l’eccesso nello stato di necessità»[168]. =14.=--Il legislatore estende alla salvezza -di altri- la giustificante dello stato di necessità; strana, invero, ipotesi di scriminazione; sembrando esorbitante, al dire del Villa, fuori di ragione, che sia lecito sacrificare il diritto di taluno per beneficare un terzo qualsiasi. Checchè si opponga in contrario, noi ci avvisiamo che, estesa fino a questo punto la necessità, molto facilmente può dar luogo all’arbitrio; mancando, in atto, l’estremo vero della giustificazione, vale a dire il -timore-, e riscontrandosi invece la -compassione-, la quale, se pure è ragione di attenuare la responsabilità, non può esimere, senza che non si commetta ingiustizia, da pena chi, seguendone il consiglio, infranse la legge. Il magistrato, ricordando i principî sui quali noi abbiamo creduto di riporre la discriminante in parola, sarà oculato nell’apprezzare molto scrupolosamente i fatti, e nel ritenere, in casi molto eccezionali, la ipotesi di giustificazione per delitti commessi da chi invoca lo stato di necessità di un pericolo che altri correva. La carità, l’amore del prossimo non distinguono individuo da individuo se non pel riguardo di maggiore bisogno di ciascuno; il quale dettame suona ingiustizia allorchè il bisogno, non che essere giustificato da ragionevole opinione di torto o di ragione, è motivato da eventi fortuiti ed accidentali, a cui nessuno degli individui versanti in pericolo ha dato causa. CAPO XV. Psicologia della prova del delitto. 1. Dovere del giudice in materia penale; le leggi di rito e le idee teoretiche del delitto.--2. La verità storica del fatto; il criterio di verisimiglianza.--3. Necessità d’una psicologia del testimone; guarentigie logiche della prova testimoniale.--4. Qualità del testimone; importanza del suo fondo individuale sensitivo, intellettivo ed etico: il suo fondo sensitivo.--5. Lato intellettivo del testimone.--6. La relatività delle leggi logiche nella prova testimoniale.--7. Il -temperamento- individuale ed il -tempo-, dall’avvenuto delitto, son le due principali cause modificatoci dell’opera del testimone.--8. L’ufficio del giudice, esigenze psicologiche cui egli è sottoposto. =1.=--Avvenuto il delitto, importa alla società di punirlo. Ma, prima che questo ufficio si adempia, è mestiere che il giudice, organo di funzionamento della giustizia, si renda conto sia della -verità storica- del fatto imputabile, che della sua speciale natura violatrice della legge. Anche in questo, alla stessa guisa che per la serie di nozioni e per l’ulteriore e definitiva conoscenza dell’evento psichico del delitto, noi ci troviamo dinanzi a problemi d’indole psicologica e che, risoluti, agevoleranno il lavoro logico di indagini affidate al giudice. In generale, egli è a notare, che il progresso delle norme di rito è in ragione della conoscenza più o meno scientifica ed approfondita del fenomeno del delitto. Quando, in vero, il delitto consideravasi una infrazione, più che della legge penale, dei supremi principî morali e religiosi, il rito inquisitoriale, affidato all’ufficio pratico d’incerta casistica, esagerò talmente i suoi metodi di ricerca e di estimazione della prova da scuotere il sentimento della umanità a protestare ed a ribellarsi: nè interviene altrimenti oggi in cui, per gli errori e le preoccupazioni di falsa dottrina metafisica, tuttavia seguìta dalla maggioranza, abbiamo un’errata procedura giudiziaria causa, oh! come frequente!, di ingiustizie irreparabili. =2.=--Dicemmo, che il primo obbligo del giudice sia quello di rendersi conto della -verità storica- del fatto. Egli, cioè, deve accertarsi che il fatto violatore della legge abbia avuto esistenza reale e non sia, invece, artificiosa invenzione di persone interessate a creare falsi addebiti. La logica, di accordo con la psicologia, ci insegna, che i fatti naturali si assodano, di regola, con la -immediata percezione-. «Per assodare un fatto storico--scrive il Masci--occorre, nell’immensa maggioranza dei casi, affidarsi alla percezione che altri ne ebbe, e valutare il grado di certezza che si può attribuire a questa, cioè occorre avere, non solo la testimonianza, il racconto, ma anche la possibilità di apprezzare la sua conformità al fatto raccontato. E poichè ciò non può farsi col paragone del racconto col fatto, che più non esiste, e (se potesse essere fatto renderebbe inutile la valutazione della testimonianza), così ogni valutazione di una testimonianza è, in fondo, la valutazione di un -indizio-, di un -segno- del fatto, e si fonda sul presupposto logico generale, che, se taluno attesta qualche cosa, la ragione più naturale di questa attestazione è che il fatto asserito sia realmente accaduto, e che la testimonianza sia la traccia, il segno, che il fatto storico ha lasciato di sè nella memoria di quegli che l’ha percepito»[169]. Il primo criterio di valutazione della testimonianza è, che il fatto raccontato sia -verisimile-, cioè «che il racconto abbia non solo intrinseca coerenza e non implichi contraddizione, ma anche che abbia verisimiglianza, tenuto conto delle epoche (del tempo), dei costumi, delle circostanze nelle quali si svolse»[170]. Nella verisimiglianza, criterio logico fondamentale della credibilità storica del fatto, il psicologo nota, che pel testimone e pel giudice la verità imputabile penalmente non consiste solo nella materialità dell’avvenimento, ma nei caratteri o nelle circostanze che lo qualificano. Di guisa che, rispetto all’intento repressivo della giustizia, non basta constatare che una morte sia avvenuta, che un oggetto sia stato trafugato; ma che -causa- della morte e del trafugamento sia stata un’-azione- perseguibile penalmente. Nè si opponga, che, quando il giudice siasi persuaso della perseguibilità o meno d’un dato fatto, egli abbia già formato il convincimento della natura criminosa del medesimo e quindi ogni altra ricerca appare superflua; perocchè giova distinguere, negli atti istruttorî, due momenti interessantissimi: il primo, che è quello in cui il magistrato, sulla semplice nozione sommaria del fatto, si induce a promuovere l’azione; il secondo, quando, per le prove raccolte, egli si decide a rinviare a giudizio l’imputato. La verisimiglianza, quale criterio probatorio, è sufficiente pel primo momento; sarebbe erronea pel secondo, in cui necessita la certezza del convincimento. =3.=--Il testimone, percependo direttamente il fatto, crede di essere in possesso della verità tutte le volte che, secondo la effettuale esistenza delle cose, egli presume di uniformarsi alla -realtà-. Ma, e non è il problema più importante della psicologia quello di sapere -come- e -perchè- noi, mercè l’opera dei sensi, ci mettiamo in relazione col mondo esterno e ne rappresentiamo, internamente, la realtà? La logica giudiziaria, che tale fu dal Nicolini appellata la procedura, attenda, dunque, a ben premunirsi contro le difficoltà, ed i pericoli inerenti al modo onde il testimone abbia potuto impossessarsi della verità d’un avvenimento e possa, quindi, riuscire argomento di attendibilità pel giudice. Tutti gli scrittori, dai giureconsulti pratici ai grandi logici moderni, si sono occupati delle norme di credibilità del testimone, secondo il diverso grado di probabilità logica del suo asserto; ma nessuno, ch’io mi sappia, si è occupato ancora della psicologia del testimone. La legge di rito, ossequente a certi dettami tradizionali, ha creduto di segnalare un certo limite alla importanza giudiziale del testimone, escludendo alcuni a deporre ed altri circondando di guarentigie morali, il giuramento, o legali, la pena per la falsità; ma, pel convincimento del giudice, simili restrizioni non hanno valore; anzi, e non di rado si osserva, chi meno, secondo legge, dovrebbe meritar fede, com’è il caso d’un fanciullo, è cagione irrefutabile perchè il giudice formi tranquillamente la sua decisione di condanna o di assoluzione. Il testimone dev’essere circondato ed accompagnato da tutte le prevenzioni, onde la scienza ci rende edotti, in ordine: -a-) al modo normale o difettoso di percepire un fenomeno esteriore; ed al modo, -b-) onde il fenomeno percepito impressiona la nostra mente, si fissa o registra nella memoria, si riproduce, più o meno fedelmente, nella dichiarazione giudiziale. È regola costante questa, che le nostre percezioni e rappresentazioni del mondo esterno sono in apparenza l’opera dei sensi, ma effettivamente appartengono al nostro stato soggettivo, transitorio o permanente: il senso non è che il semplice tramite di stimolazione della recettività interna, ma la visione della realtà, il ricordo corrispondente, l’apprezzamento, che ne diamo, appartengono al peculiare stato della nostra coscienza, o, meglio, alle condizioni psico-organiche individuali. Or, confondere, come si è soliti fare, l’asserto d’un testimone con quello di altri, e discernere la maggiore credibilità di ciascuno tenendo sol conto della verisimiglianza logica, ossia dell’argomento di probabilità, è gravissimo errore: molto facilmente s’invertono i termini del giudizio, poichè quanto noi attribuiamo al testimone non è, bene spesso, che modo nostro personale di vedere e di giudicare le cose, le quali, poi, debbono essere i motivi indefettibili per concludere alla responsabilità o alla innocenza del prevenuto. =4.=--Prima che si assuma il testimone a prova di convincimento, è d’uopo che il giudice comprenda ed apprezzi la di lui -attitudine- a percepire la -verità- d’un fatto, a ricordarne le -modalità-, a riprodurne la -realtà-. Qualunque avvenimento, circa le percezioni che di esso abbiamo, si svolge in dato spazio ed in dato tempo; son questi i due termini storici di maggiore rilievo per precisare la realtà delle cose, e da queste due nozioni deve cominciare ciascuna indagine istruttoria, se non vuolsi vagare nell’incerto e nell’indeterminato. Il testimone, posto di fronte all’avvenimento, ed obbligato, per dovere morale, a riprovarne le conseguenze, comincia, con lavorio mentale inconsapevole, a plasmare le circostanze, di cui è spettatore, a seconda il suo fondo individuale sensitivo, intellettivo ed etico, obbedendo alla legge di necessità -selettiva di coscienza-, la quale consiste nella disposizione, di ciascun di noi, a scegliere e registrare tra’ ricordi, tra le rappresentazioni, tra le idee tutto ciò che si uniformi al nostro modo di sentire e di pensare, trascurando il rimanente. Di parecchi testimoni d’un fatto, troverete che taluno siasi fissato su di una circostanza specifica o generica e ne conservi, con evidenza, la entità storica, mentre egli abbia trascurato le altre che pur si svolsero sotto i suoi occhi con pari impressione sensibile. Credesi, da alcuni, che ciò avvenga per casualità di cose; invece è l’effetto dell’opera dell’-attenzione-, la quale ha fondamento organico, da cui non si può mai prescindere in tutti gli atti della nostra vita di relazione. La -reticenza-, tante volte, non è l’effetto di mala fede, ma d’impossibilità a scorgere, a concepire ed a ricordare il vero altrimenti. Il fondo sensitivo individuale è la causa delle attitudini accomodative al mondo esterno. La influenza delle meteore sul senso cenestetico; il sentimento di simpatia, di avversione per dati atti e persone; l’inclinazione a fissarci su taluni oggetti a preferenza che su altri; la prerogativa di percepire, di distinguere certi colori, certi suoni; la diversità di rappresentarci un oggetto con dati contorni, colorito, tono sentimentale, accidentalità piacevoli o dolorose, dipendono dalla nostra costituzione organica, soggetta a tante cause, delle quali l’individuo poco si avvede. Nella pratica della vita, generalmente, noi, parlando, operando, partiamo dal falso supposto, che tutti sentano come noi sentiamo e che tutti apprendano il mondo esterno con l’istesso grado di vivacità e di perpiscuità; ma in ciò evvi grande inganno. La differenza di età, di sesso, di coltura, di stato sano o infermo, sono le principali e più comuni cagioni di vario sentire ed apprendere i fenomeni esterni. Nè basta; poichè il medesimo stato sensitivo è l’effetto del cumulo di energie precedenti stratificatesi in noi (fondamento dell’io), le quali, predisponendoci a plasmare diversamente la coscienza, nel flusso di atti di questa, permettono, o non, che si aggiunga la novella impressione proveniente dal tramite del senso. Come per i motivi dell’azione, in genere, altresì per la maniera, onde il testimone percepisce gli avvenimenti esteriori, molto influisce: -a-) la sinergia di azione attiva dell’oggetto sensibile e dell’organo sensitivo; -b-) la predisposizione individuale accomodativa a data specie di sensazione; -c-) la più completa risonanza di coscienza perchè le sensazioni ricevute esternamente si ripresentino e prendano un posto nella serie successiva o simultanea di stati interni. =5.=--Passando, dall’esame del fondo sensitivo del testimone, al suo lato intellettivo, il problema si rende molto più complesso; nondimeno, siamo in grado di disporre di maggiori e più esatti mezzi di studio; la qual cosa è conforme ad una legge filosofica formulata da Augusto Comte nell’infrascritto modo: «a misura che i fenomeni da studiare divengono più complicati, sono nel medesimo tempo suscettibili, per loro natura, di mezzi di esplorazione più estesi e più varî, senza che, tuttavia, vi si possa avere una esatta compensazione tra l’accrescimento delle difficoltà e l’aumento delle risorse; di guisa che, malgrado questa armonia, le scienze relative ai fenomeni i più complessi non restano meno necessariamente le più imperfette»[171]. Il progresso fatto, massime in questi ultimi tempi pel sussidio delle scienze sperimentali, dalla logica induttiva e deduttiva ci ha di molto agevolato il dovere di esattamente raccogliere e rettamente esaminare la prova testimoniale: però, seguendo la legge di relatività dell’umano intendimento, si è costretti a non esagerare l’importanza di siffatte leggi logiche, le quali soffrono continue eccezioni in ragione di condizioni individuali di coloro sulla cui fede intendiamo adagiare il nostro giudizio. Il testimone vive anch’esso di bisogni, di necessità, di passioni: la sua trama intellettuale è limitata alle esigenze della sua vita personale «Esiste--scrive il Comte--in tutte le classi delle nostre ricerche e sotto tutti i grandi rapporti, un’armonia costante e necessaria tra l’estensione dei nostri veri bisogni intellettuali e la portata effettiva, attuale o futura, delle nostre conoscenze reali. Quest’armonia non è punto, come i filosofi volgari son tentati di credere, il risultato nè l’indice d’una causa finale. Essa deriva semplicemente da questa necessità evidente: noi abbiamo solamente bisogno di conoscere ciò che può agire su noi, d’una maniera più o meno diretta; e, d’altro canto, per ciò stesso che una tale influenza esiste, ella diviene per noi, tosto o tardi; un mezzo certo di conoscenza»[172]. =6.=--Fu detto, che qualunque prova possa ridursi a sillogismi, partendo da premesse di teoremi o di principî, è terminando nella constatazione della tesi a dimostrare. Questo può esser vero nel campo delle scienze pure o affatto teoretiche; non così nello studio dei fatti per i quali vige la nota regola Aristotelica, che la induzione va segnatamente applicata ai casi particolari (-ἡ γὰρ ἠπαγωγὴ διἀ πἀντων-). La specialità della prova testimoniale, segnatamente in ordine all’applicazione delle leggi logiche alla medesima, dipende dalla maniera con cui ciascuno riproduce in sè e riconnette alle precedenti sue cognizioni tutto ciò che forma obbietto della esperienza della vita. La necessità tra i bisogni intellettuali e la portata delle conoscenze reali, di che Comte faceva motto, è uno dei lati della composizione della trama cerebrale; essa si riferisce piuttosto all’azione stimolatrice dei moventi del pensiero: ma un altro lato, ed è quello che forma la soggettività dell’io, consiste nella preformazione mentale di metodi e di maniere di pensare, nella risonanza dinamica delle novelle onde cerebrali con le preesistenti, nel ritmo personale di coscienza, con il quale le nuove correnti di idee son necessitate a mettersi d’accordo. =7.=--Raccogliendo in sintesi le cause che influiscono a modificare, nella mente del testimone, la forma di riproduzione del fatto, con l’analogo ricordo delle circostanze, diciamo che esse sono il -temperamento- individuale ed il -tempo- trascorso dal momento in cui il fatto è stato percepito al momento in cui venga ad altri comunicato. Tra l’uomo impressionabile ed il flemmatico, tra un nevrastico ed impulsivo ed un equilibrato e riflessivo, evvi differenza incalcolabile di percezione d’un avvenimento: la squisita o morbosa sensibilità dei primi, esaltata da vivida fantasia, farà sì che delle circostanze insignificanti e trascurabili si ripercuotano sull’animo e si fissino nella memoria con caratteri indelebili, a forti tinte; ciò che non avverrà per i secondi. E quando, il di del pubblico dibattimento, e gli uni e gli altri sien chiamati a deporre, difficilmente il magistrato, suo malgrado, non si sentirà trasportato dal detto di chi con una mimica animata, con parola colorita, con espressioni suggestive va narrando il fatto, non secondo la esattezza delle cose, ma secondo la fisonomia e la impronta di un animo fortemente o morbosamente impressionato. Come si è fatto per i delinquenti, dovrebbe eziandio farsi con i testimoni; dividerli per categorie e studiarne l’indole e le note culminanti psichiche. Non perchè tra gli uni e gli altri vi sia analogia, ma perchè insieme s’integrano, tra la perpetrazione e la rappresentazione del delitto. Il testimone--mi sia concesso il paragone--è l’artista drammatico in comparazione dello scrittore: vero è che usualmente sogliamo dire, che meno arte scorgesi nel testimone e più balza fuori la sincerità del deposto; ma è benanco vero, che niun di noi, per sforzi che faccia, perviene a cancellare la impronta personale in tutto quello che si appartenga ai proprî atti. Oltre del temperamento, influisce a modificare la riproduzione del fatto, nella mente del testimone, altresì il tempo. Secondochè la impressione è prossima all’avvenimento, la rappresentazione di questo è più vivace: poco a poco il colorito si sbiadisce, le tinte si rendono incerte, i contorni si restringono e sul registro della memoria non resta segnato che il puro necessario al ricordo della verità. Ciò per avvenimenti impressionanti, a fondo passionale, riesce molto giovevole: il testimone torna meno suggestivo sull’animo del giudice, meno pericoloso nel trasmettere le sue erronee o esagerate impressioni. Ma non è parimenti in cause indiziarie, nelle quali il lungo tempo trascorso, affievolendo le impressioni, attenua il ricordo di modalità le quali, per avventura, sarebbero preziose al giudice obbligato ad integrare il fatto nella totalità del contenuto storico. =8.=--Se il testimone è l’attore o colui che rappresenta o -ripresenta- il dramma giudiziale, il giudice n’è lo spettatore chiamato a darne l’apprezzamento. Il giudice, però, non resta impassibile innanzi al testimone; egli, mentre ne giudica i detti, si adopera ad aiutarne l’opera, ed il Codice di rito ha per lui delle particolari prescrizioni, le quali ne dirigono e ne limitano prudentemente l’ufficio. Si crede comunemente, che dovere del giudice sia di attendere con impassibilità allo svolgimento rappresentativo dei fatti e di formarsi il definitivo giudizio col tenersi immune da qualunque influsso sentimentale o passionale. Così non è, nè potrebbe essere. Non vi è nozione--lo abbiamo dimostrato--che entri nella mente, la quale non contenga una energia suggestiva e motrice. Sarebbe strano concepire un uomo in cui la mente funzionasse indipendentemente dal cuore. Quel che soltanto vuolsi consigliare è, che il cuore non prenda il sopravvento sulla mente, ossia che la ragione non sia vinta dal talento. La psicologia del giudice merita anch’essa particolare considerazione ed attende tuttavia chi ne formi oggetto de’ suoi studî. Noi ci limitiamo ad osservare, e ciò per la lunga pratica del fôro, che qualsiasi esagerazione, pro o contro l’imputato, da parte del giudice, è la conseguenza o delle preconcette preoccupazioni di minacce e di pericoli sociali, non che di convenienze morali o politiche, nel caso di istruzioni di processi; ovvero, nel caso di dibattimenti, è l’effetto deleterio della teatralità di discussione, di concorso di spettatori, di iperboleggiamenti da parte dell’accusa e della difesa. Se, durante un dibattimento, avessimo agio di interrogare ciascuno dei presenti, e di sentire l’eco dell’anima collettiva di tutti insieme, dovremmo confessare, che i cardini dell’ordine sociale, anzi della esistenza del mondo, poggino sull’esito del giudizio in attesa: eppure, oh!, tante volte, di quali futili interessi, meramente passionali, sogliamo con tanta cura occuparci!... Confesso, senza peritanza, un mio profondo convincimento: verrà giorno, e forse non è lontano, nel quale il giudizio sui delinquenti sarà dato così come quello di infermi; da uomini tecnici, non interessati di altro che di esaminare e constatare la verità nuda delle cose; con la calma possibile delle ricerche sperimentali ed induttive, col senso della equanimità, col giudizio illuminato da coltura sufficiente, da lunga pratica: la giustizia se ne avvantaggerà per evitare tanti errori di che son piene le cronache giudiziarie! CONCLUSIONE =1.=--Pervenuti alla fine del nostro assunto, aggiungeremo, in conclusione, alcune riflessioni che completeranno le teorie svolte. Il delitto è un fenomeno affatto naturale, il suo evento psichico segue le leggi dinamiche onde tutti gli altri fenomeni son dominati. Il delitto, però, ha la specialità di essere contrassegnato dal grado evolutivo di -coscienza- della forza uomo; il che significa che esso ha d’uopo, per effettuarsi, di tutti i coefficienti i quali influiscono a ridestare e modificare, nel nostro dominio morale, talune inclinazioni poco conformi al comune stato di ordine sociale della generalità degli uomini. La legge penale, prevenendo o reprimendo il delitto, tende a riaffermare quest’ordine ed a proteggere il benessere singolo e collettivo. Ma--si domanda--essa legge è sempre cònsona, nelle sue prescrizioni, allo stato o grado evolutivo della nostra società; la sua azione imperativa è in armonia con le guarentigie legali e sociali a cui ella fa supporre di riferirsi ogni qualvolta prescrive una pena per la repressione di dato delitto? La risposta non può essere che negativa. La società--come oggi giuridicamente è composta--è retta da un cumulo di errori e di pregiudizî contro i quali la scienza ha la missione di energicamente protestare. La cieca tradizione dell’errore, gravitando sui nostri sforzi di progresso, arresta o ritarda fatalmente il nostro cammino sulla via delle riforme legislative; l’interesse politico, quello economico o di lotta di classe, sognano pericoli inesistenti per ciascuna riforma consigliata dalla scienza, ed invano la verità, frutto di lunghe meditazioni, brilla agli occhi di uomini che aman chiudersi nella tenebra per non essere illuminati. Pochi solitarî, paghi di cogliere il premio del loro lavoro nella soddisfazione di adempiere un dovere, fan sentire la loro voce per richiamare i proprî simili al riconoscimento del vero scoverto; ma essi o son derisi o restano ammirati senza che altri ne ascolti i mòniti preziosi! Magistrati, giurati, quanti sono addetti al funzionamento della giustizia, o per ignoranza o per malintesa boria di spirito conservatore, seguono, impassibili, teorie confinate ormai tra’ ferri vecchi della scienza: se la parola di colto difensore li richiama alle ignorate verità, oh! quanti pochi di essi lo ascoltano con interesse di serena coscienza! Eppure tuttodì debbono aver la riprova degli errori commessi nei loro giudizî circa apprezzamenti di fatti i quali ben altrimenti si vengono svolgendo in realtà: tanto è, dunque, a noi arduo di vincere l’errore, di infrangere gli altari di idoli della mente sì deleterî al progresso sociale? =2.=--La psicologia criminale insegna il processo evolutivo e dissolutivo dell’evento psichico del delitto; ed essa non si arresta neppure di fronte ai problemi di scelta dei mezzi onde il legislatore giunga ad infrenare o a correggere la energia che del delitto è propria. È debito, nondimeno, di chi amministra la giustizia di studiare, in pratica, come le teorie debbano disposarsi alle riforme legislative; appunto perchè in esso la continua conoscenza svariata dei fatti è fonte sicura per risalire alla riconferma di quei veri che dalla scienza furon proclamati. =3.=--Richiamo l’attenzione di alcun giurista sull’impegno di scrivere un lavoro, il quale contenga i dettami da seguire, nella pratica giudiziaria, per assorgere, caso per caso, ai principî della scienza; esso dovrebbe essere un lavoro di riorganizzazione dei tanti concetti teoretici ed osservazioni di fatto, che balzan fuori dallo studio dei processi, dall’esame quotidiano dei delinquenti; ciò che è generalmente trascurato, quasi non avesse importanza alcuna. Mi avviso, che anche la psicologia criminale, come qualunque altra scienza, abbia un lato teoretico ed un lato pratico: essa, per acquistare la importanza che le compete, deve integrarsi nell’unico fine di non tradire la esatta notizia e valutazione del fatto: fuori del fatto, qualunque nostra conoscenza o è ipotetica o arbitraria. E desidererei che un poco più d’interesse si destasse nel cuore dei magistrati per gli ammaestramenti impartiti da chi osa prescindere dal dettame nudo della legge ed approfondire il problema della imputabilità mediante i lumi che ci vengono dall’odierno indirizzo positivo; abbiano anche un poco più di fiducia per verità ormai lampanti agli occhi dei meno veggenti. Nondimeno, mi è obbligo constatare, che di già uomini insigniti di alti uffici nell’amministrazione della giustizia non si peritano, nei loro scritti, di proclamare la religione della nuova scienza, combattendo vecchie teorie[173]; ad essi, come a tutti coloro che se ne rendono seguaci, sia lieto il plauso di quanti amano che l’umano pensiero, rinnovandosi, progredisca e, progredendo, trionfi sempre contro l’errore! INDICE DEGLI AUTORI CITATI Albrecht, 94. Alfieri, 135. Alimena, 102, 103. Ardigò, 2, 3, 41, 86, 91, 111, 115, 132, 200. Aristotele, 4. Bacone, 214. Ballet, 147, 231, 233. Bain, 58, 130, 211. Baldwin, 24. Barthez, 47. Béhier, 210 Benini, 187. Benedickt, 36, 94. Bergier, 157. Bernard, 204. Berner, 215, 246, 249. Bernouilli, 191. Bianchi, 34, 36, 40, 147, 154, 221, 222, 230, 236, 238. Binet, 222, 233. Block, 188. Bodio, 188. Borri, 235. Bourget, 239. Bovio, 120, 184, 185. Brierre de Boismont, 230. Brofferio, 219. Buccellati, 3. Buffon, 191. Charma, 232. Cantù, 176, 177. Carmignani, 7. Carrara, 226, 230, 237, 245. Casper, 7. Cicerone, 4. Celso, 253. Colajanni, 94, 188. Comte, 263, 264. Conti, 256. Conrad, 188. D’Auria, 271. Dallemagne, 147. Dally, 94, 236. Darwin, 220. De Blainville, 20. De Francesco, 271. De Moivre, 191. Descuret, 159. Despine, 5, 65, 116, 128, 135, 142. Drago, 36. Dumas, 83. Egger, 232. Engel, 188. Eschilo, 5, 163. Esquirol, 236. Euripide, 5, 148, 159, 163, 165. Fechner, 21, 73. Ferraris, 188. Féré, 50, 65, 147, 222. Ferri, 143, 149, 166, 193, 195. Ferrus, 5, 65. Fermat, 191. Foucault, 22. Fouillée, 112, 113, 118, 127, 225. Gabaglio, 188. Galeno, 4. Gall, 5. Gumplowicz, 187. Garofalo, 102, 140. Goethe, 134, 135. Guerry, 187. Haeckel, 21, 35, 36, 86, 87, 202, Halley, 191. Hamilton, 212, 213. Henle, 132, 133, 134. Helmholz, 221. Herschel, 190. Horwicz, 86. Hudde, 191. Hume, 201. Hunter, 47. Huyghens, 191. Ippocrate, 4. James, 78, 84, 87, 117, 127, 129, 131, 219, 228, Janet, 90, 236. Kant, 201. Kleinschrod, 216. Körösi, 187. Krafft-Ebing, 5, 62, 65, 94, 128, 143, 144, 146, 236, 238. Labeone, 253. Lange, 40, 84, 87, 130, 240. Laplace, 191, 195. Lavater, 5. Laségue, 236. Lauvergne, 5. Lazarus, 228. Lehmann, 40. Leibnitz, 191. Lewes, 20, 86. Lichtemberg, 134. Lilienfeld, 187. Lippe, 8. Locke, 201. Lombroso, 5, 6, 36, 38, 50, 70, 142, 156, 161, 166, 167. Lo-Savio, 187. Lotze, 86. Lourie, 28. Lucas, 5, 65. Machiavelli, 157. Magnan, 148. Maine de Biran, 201. Mantegazza, 158. Marro, 6, 66, 67, 82, 140. Masci, 259. Maudsley, 65, 67, 68, 94, 219. Mayer, 188, 190. Meynert, 40. Metastasio, 158, 251. Mill, 86, 124. Minzloff, 94. Mittermayer, 3. Möhsen, 177. Morel, 5, 65, 147. Morselli, 86, 203. Mosso, 130, 222. Müller, 221. Nani, 208. Nicolini, 3, 249, 251, 260. Nicolson, 5,65. Oddi, 28. Omero, 5, 100. Orazio, 161. Pagano, 195. Pausania, 151. Petrarca, 161. Pick, 222. Pitres, 147, 236. Paulhan, 126, 232. Plutarco, 167, Porta, 5. Procolo, 252. Quetelet, 191, 192, 197. Rawson, 188. Régis, 147. Remy, 177. Renazzi, 215. Ribot, 85, 90, 92, 130, 148, 217, 218. Riccardi, 94. Rivarol, 232. Romagnosi, 7, 205, 234. Rossi, 6, 175, 178. Rousseau, 134. Rümelin, 189. Scoto, 177. Seglas, 147. Seneca, 161, 162. Sergi, 64, 85, 88, 94, 173. Shakspeare, 96, 103, 233. Sighele, 6, 173. Schiller, 103. Schüle, 128 Smith, 47. , , 1 . , . ( ) , 2 3 , , 4 , 5 , , , 6 » . 7 8 = . = - - 9 , 10 . 11 , , 12 ; , 13 , , 14 ; , , 15 , 16 . 17 , , 18 , 19 20 : , 21 , , 22 , 23 24 . , , 25 , , , 26 , , 27 , , 28 29 , 30 . 31 32 , , , 33 , 34 ; 35 , 36 , 37 , , 38 . 39 , , 40 : 41 , 42 ; 43 44 , 45 . « , , 46 , 47 . , 48 ; 49 , , 50 , . 51 , 52 . 53 , , 54 , , 55 ; ? 56 , , , 57 , ? 58 : - , 59 - [ ] . ? 60 , 61 » [ ] . 62 63 = . = - - - - [ ] . 64 65 ; 66 67 . 68 ; , 69 , , , 70 , 71 . 72 73 = . = - - 74 ; 75 : 76 , , 77 , 78 . , 79 , 80 . , 81 , [ ] . 82 , , , 83 , . , 84 , ( - 85 - ) ; , [ ] . 86 87 , 88 [ ] , - - ; 89 90 . 91 . 92 93 = . = - - , , , 94 ; 95 , 96 , 97 98 . 99 , ; 100 , 101 , 102 , , 103 , 104 . 105 106 , , 107 , 108 ; , - - , 109 , 110 , 111 , 112 . 113 114 - - ; 115 , 116 , 117 . 118 , 119 , 120 , , , 121 , 122 , . 123 124 = . = - - : - - ) - 125 - ; - - ) - 126 - ; - - ) - 127 - . 128 129 - - , 130 - - , 131 - - . 132 133 ; 134 , 135 ; , , 136 , , 137 . 138 , , 139 - - , 140 , 141 . 142 143 = . = - - - - : 144 ? 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