lesione personale, la giustificazione della legittima difesa, di cui
è proposito nell’art. 50, num. 2 (del Progetto), viene estesa alla
necessità di difendersi contro gli autori di violenti attentati alla
proprietà, come sarebbe nel caso di furto violento o di saccheggio, o
quando si respingano i ladri, che scalano o scassano la casa in tempo
di notte, o quando, avvenendo ciò in tempo di giorno, la casa sia posta
in luogo isolato».
=7.=--La legittima difesa non è soltanto ammessa per respingere da
sè una violenza attuale ed ingiusta, ma ancora per respingerla da
altri. Chi desiderasse apprendere la ragione vera ed ascosa di questo
precetto, che è sanzionato ben anco dalla morale, dovrebbe risalire a
due nozioni essenzialissime del progresso dell’umanità; la prima, che
le medesime leggi, le quali regolano la natura individuale dell’uomo,
ne regolano la collettiva; la seconda, che il diritto, mediante lo
stato sociale o l’integrazione graduale della nostra personalità, si è
venuto universalizzando nel suo contenuto di relazione e di imperio.
L’individuo, unendosi ai suoi simili, non pure rendesi partecipe dei
diritti da lui estimati essenziali e costanti della vita, ma di tutti
gli altri onde accidentalmente egli potrebb’essere in facoltà di
servirsi: quindi è che la famiglia sociale, mentre è un tutto composto
di svariate parti, ciascuna delle quali ha diritti e fini proprî, è
parimente unità organica stretta da vincoli di necessità di esistenza,
e da bisogni sviluppatisi tra i suoi membri per legge di reciproca
convivenza. L’amore, la simpatia tra gli uomini, tutti i sentimenti
altruisti, quantunque abbiano la lontana fonte nell’egoismo, sono,
allo stato di civiltà, così spontanei ed imprescindibili che, per
essere messi in atto, non esigono sforzo, ma sono rivelazione del
carattere di espansività della nostra vita affettiva e del fine del
progresso di avvicinare i due poli estremi della sociale esistenza,
quello dell’individuo e quello della umanità.
Qualunque idea o legge, teoricamente riconosciuta e fermata, ha dovuto,
in precedenza, essere da noi scorta quale condizione permanente di
un singolo essere o fenomeno; il carattere di universalità è dato
dall’astrazione, la quale col considerare i fenomeni individuali si
solleva alla serie di verità generali, la cui assolutezza è causa
del convincimento e della certezza, che è in noi, quando ci facciamo
a giudicare od operare guidati dal lume di nozioni già acquistate.
La religione, divinizzando questo principio, fa che tutti dobbiamo
considerarci figli d’un solo padre: ognuno sente di non essere nato per
vivere isolato o per sè solo, ma di compartecipare al benessere dei
simili; poichè l’eccitamento delle tendenze altruiste e la voce della
coscienza morale e giuridica ci richiamano al dovere di considerare
negli altri noi stessi, e di fare per i medesimi quello che per noi
avremmo voluto che fosse fatto. «Il quale, a dir vero, come osserva
il Nicolini, non è che il principio ben inteso della conservazione
di noi stessi. Imperocchè non vi ha mezzo di esistere, non che di
essere educati e giungere all’estrema vecchiezza; non vi ha sicurtà
di poter soddisfare alle necessità, alle utilità, ai comodi ed anche
ai piaceri della vita, senza concorso di altri. Che se natural cosa è
il volgerci altrui per aiuto in qualunque nostro bisogno, natura ci
comanda di non esser lenti ad accorrere quando altri ci invoca. Qual’è
quell’uomo che in un incendio, in una ruina, in un naufragio o in un
assalto repentino, che da qualche fiera, o da uomo peggior di fiera ei
sostiene; chi è che pronta non desideri una mano soccorrevole? Ed egli
poscia, invocato nel bisogno altrui, si mostrerà restìo, benchè col
suo pericolo, ad accorrere? Disse già quel grande interpetre di ogni
sentimento umano e della ragione: -chi ne ricusa il peso, rinunzia al
benefizio-[162]. Ma chi può far tal rinunzia senza perire? È dunque un
tal peso inerente alla natura dell’uomo, e condizione necessaria della
sua esistenza»[163].
=8.=--Ci resta ora a dire alcun che dello -stato di necessità-[164].
Il suo contenuto giuridico è in un conflitto tra il proprio e l’altrui
diritto a motivo di evento fortuito o di accidenti naturali; il
fondamento logico è nell’imperio assoluto ed ineluttabile della legge
di necessità. La lotta che si impegna tra la forza uomo e le altre
forze della natura; tra il diritto personale e quello dei consociati,
è cagione, talfiata, di collisione di interessi, la quale giunge fino
al punto di persuaderci ad agire a detrimento altrui, senzachè fossimo
animati da sentimento di odio o da vendetta verso la vittima.
=9.=--Il diritto romano derivava la irresponsabilità dal riguardo di
preferenza di un bene maggiore rispetto ad uno minore; epperò Labeone
scrive: Se l’impeto dei venti spinse una nave nelle gomene dell’ancora
di un’altra, ed i nocchieri hanno tagliate le gomene, non competerebbe
verun’azione, qualora non si avesse potuto liberarsi in altro modo che
col tagliare le funi. Lo stesso Labeone e Procolo pensarono, che ciò
si dovesse applicare anche al caso delle reti de’ pescatori, nelle
quali avesse urtata la nave. Certamente, se ciò avvenne per colpa dei
nocchieri, avrà luogo l’azione della legge Aquilia[165]. Ed Ulpiano
aggiunge, che quegli che, per salvare le proprie merci, ha gittato
in mare le altrui, non è tenuto per veruna azione. Ma, se ciò avesse
fatto senza giusto motivo, sarebbe tenuto per l’azione del fatto (-in
factum-); se con dolo, per quella del dolo[166].
La ragione discriminatrice di responsabilità era da Gelso, secondochè
Ulpiano riferisce[167], ammessa in considerazione di -justus metus-;
ciò che è qualche cosa di più della semplice considerazione di entità
materiale di un bene in paragone di un altro. Ad uguali risultati
arrivarono il diritto canonico e gli antichi giureconsulti.
=10.=--Secondo il legislatore italiano, dobbiamo, in primo luogo,
distinguere lo stato di necessità dalla legittima difesa; in quanto che
la difesa legittima è diretta a respingere la violenza altrui, cioè
a dire un’aggressione, laddove nello stato di necessità il conflitto
tra il proprio e l’altrui diritto è creato da un evento fortuito o
da accidenti naturali. Nella quale distinzione è solo indicato il
lato oggettivo della giustificazione, di cui ci occupiamo; il che
riscontrasi appo tutti coloro i quali si sforzarono di non dipartirsi,
nell’assegnare il fondamento giuridico dello stato di necessità, da
formole contenenti, con maggiore o minore esattezza, il conflitto tra
due beni in lotta, ed il dovere di sacrificare il minore per conservare
quello di entità maggiore.
Se fosse così, come da molti è ritenuto, si confonderebbe il
caso di giustificazione di inimputabilità penale, con quello di
irresponsabilità civile; potendo avvenire, che la -necessità-, anche
in caso di infrangimento di diritto risarcibile civilmente, escluda
l’azione di responsabilità, salvo che non si ravvisi nel fatto qualche
traccia di colpa da parte dell’agente, relativa all’avvenimento
fortuito di cui si deplorano le conseguenze dannose. La essenza
propria della discriminante dello stato di necessità parmi che debba
cogliersi nell’estremo del -pericolo grave ed imminente-; ch’è a
dire, in uno stato tale di animo da rendere dubbio quel concorso
di coscienza e di libertà di atti, che pel nostro legislatore è il
primo requisito di qualunque fatto imputabile penalmente. Ed è troppo
noto, che vi sono degli stati di coscienza nei quali l’intelligenza e
l’attività dell’uomo si arrestano, o per manco di sviluppo o per causa
accidentale, e l’azione, che ne deriva, deve rapportarsi piuttosto
all’azione meramente meccanica del motivo iniziale, esterno o interno
che sia, che all’azione riflessa della nostra mente.
=11.=--Gli estremi dello stato di necessità sono: -a-) un -pericolo
grave ed imminente alla persona-; -b-) l-’accidentalità e
l’inevitabilità- di tale pericolo; -c-) -la necessità di salvare sè od
altri-.
Il contenuto reale è sempre un -pericolo-, il quale esternamente
si converte in un -bene- contro cui è rivolto l’evento fortuito, e
soggettivamente in uno stato di -giusto timore-. La necessità è termine
medio tra il bene minacciato ed il timore suscitatosi nell’animo
dell’agente; termine medio che sorge quando innanzi alla mente
dell’individuo sia preclusa qualunque via di salvezza, meno quella
di sacrificare l’altrui diritto; e quando, perciò, la coscienza di
scelta di mezzi all’operare è obliterata, o distrutta, dall’esquilibrio
psichico causato per l’imminenza del pericolo cui si è di fronte. Ed il
legislatore, col fine di rendere meno equivoci gli esposti concetti,
ha limitato l’evento del pericolo alla -persona-, con significato
restrittivo che noi facciamo voto sia serbato dalla giureprudenza,
acciò non si esageri in arbitrarie ipotesi.
=12.=--Il pericolo dev’essere -grave ed imminente-: donde trarremo le
regole per giustamente estimarlo? Il Codice tace, ed è logico; perchè
anche qui, come per la legittima difesa, versiamo in apprezzamenti
del tutto soggettivi. La gravezza e la imminenza non sono caratteri
permanenti, ma transitorî; la loro influenza sulla nostra attività è
regolata da una serie indefinita di circostanze che torna impossibile
esaminare singolarmente.
=13.=--Il pericolo dev’essere -accidentale- («al quale non avea dato
volontariamente causa») e -inevitabile- («che non si poteva altrimenti
evitare»). È accidentale il pericolo che non potè essere previsto,
ed al quale non si è concorso in guisa veruna. Che se il pericolo
fosse l’effetto di qualche nostro fatto volontario, non saremmo più
nel diritto di invocare la giustificazione della necessità, dovendo
sopportare le conseguenze del proprio inconsulto operato. Dev’essere
anche inevitabile, ch’è a dire, non poteasi altrimenti sfuggire che col
produrre un nocumento altrui. L’obbligo, a siffatto riguardo, imposto
dalla legge è molto più stretto che non per la legittima difesa. Chi
è aggredito ingiustamente, oltre ad avere il diritto di respingere la
violenza pel fine di garentirsi dalla offesa minacciata, ha il dovere
di opporsi a che altri infranga quell’ordine giuridico che è cardine
del consorzio civile, e che limita l’azione di ciascuno al punto di
non permettere che si violi la sicurezza altrui. Ma chi, necessitato,
sacrifica il bene di un altro al bene proprio, non si propone che un
solo scopo, quello della sua conservazione; ogni motivo diverso, invece
di accrescere in lui il diritto di respingere il pericolo, ne attenua
il carattere di giustizia e rende eccessivo e punibile l’atto eseguito.
Quindi si comprende come la -necessità della salvezza-, ultimo
requisito che accompagnar deve il pericolo, non sia giustificabile
le quante volte l’agente abbia fatto prevalere qualche altro motivo
che non sia l’esclusivo ed ineluttabile di sottrarsi dalla imminente
minaccia di grave danno: dico qualche altro motivo, intendendo
di parlare di qualunque coefficiente che, senza essere l’unica
determinante dell’azione, vi ha però influito in grado apprezzabile,
rendendo, per avventura, necessario ciò che poteva non esser tale. Non
è difficile riscontrare dei casi in cui il nostro concetto apparisca
chiaro. Ammettasi, ad esempio, che l’incendio si appicchi ad un teatro;
e che gli spettatori si accalchino alle porte per mettersi in salvo.
Un infelice casca per terra e, calpestato, è in evidente pericolo di
morte. Se altri, senza badargli, gli è sopra e gli è cagione di grave
lesione, sarà responsabile dell’operato?--ovvero dovrà rispondere in
parte del danno, di cui fu l’autore? La risposta equa sarà data dal
considerare se tutto quello, che è avvenuto, era -necessariamente-
occorrente per la salvezza di chi ha cagionata la lesione all’infelice
caduto; che, se chi si è all’impazzata precipitato alla porta di
uscita, senza badare che altri ne soffrisse danno, poteva ancora
indugiare ma non lo ha voluto pel -motivo-, poniamo, o di uscir subito
di teatro o di recarsi a chiamar gente che accorresse a spegnere il
fuoco, o per ogni altra ragione, la quale non sia propriamente quella
di mettersi in salvo, egli risponderà, della lesione cagionata, in
proporzione della importanza del motivo secondario in comparazione al
principale ed impellente di procurarsi, a qualunque costo, la salvezza.
«E più particolarmente--scrive il Conti--non vi ha necessità quando
non sia legittimo il motivo che indusse l’agente alla violazione del
diritto altrui, quando, cioè, il minacciato non agisca pel principio
della conservazione giuridica. Non vi è necessità, se la rinuncia
al bene proprio sarebbe stata giusta e naturale, secondo le idee ed
i sentimenti della comune dei cittadini onesti in dato Stato e in
data civiltà. Non vi è necessità, se non vi è lotta fra due diritti
preesistenti, senza che per questo si fondi l’eccezione dello stato
di necessità sulla teorica della collisione e sulla prevalenza, in
ogni caso, del diritto maggiore al minore. Ma, certo, il concetto
di necessità va basato specialmente sul criterio, inapprezzabile -a
priori-, della -proporzione- fra i beni tolti ed i beni salvati. Ed
esclusa così assolutamente la necessità, resta il fatto delittuoso
passibile di pena ordinaria; esclusa solo in parte, resta un fatto
solo parzialmente illegittimo, e quindi passibile di pena diminuita.
Se non vi ha necessità, non vi ha nè scusa, nè giustificazione;
se vi ha tuttora necessità, ma per imprudenza od imprevidenza si
diè causa al pericolo, lo si affrontò potendolo evitare, gli si
contrappose un’azione sproporzionata, vi ha l’eccesso nello stato di
necessità»[168].
=14.=--Il legislatore estende alla salvezza -di altri- la giustificante
dello stato di necessità; strana, invero, ipotesi di scriminazione;
sembrando esorbitante, al dire del Villa, fuori di ragione, che sia
lecito sacrificare il diritto di taluno per beneficare un terzo
qualsiasi. Checchè si opponga in contrario, noi ci avvisiamo che,
estesa fino a questo punto la necessità, molto facilmente può dar luogo
all’arbitrio; mancando, in atto, l’estremo vero della giustificazione,
vale a dire il -timore-, e riscontrandosi invece la -compassione-,
la quale, se pure è ragione di attenuare la responsabilità, non può
esimere, senza che non si commetta ingiustizia, da pena chi, seguendone
il consiglio, infranse la legge.
Il magistrato, ricordando i principî sui quali noi abbiamo creduto di
riporre la discriminante in parola, sarà oculato nell’apprezzare molto
scrupolosamente i fatti, e nel ritenere, in casi molto eccezionali, la
ipotesi di giustificazione per delitti commessi da chi invoca lo stato
di necessità di un pericolo che altri correva. La carità, l’amore del
prossimo non distinguono individuo da individuo se non pel riguardo
di maggiore bisogno di ciascuno; il quale dettame suona ingiustizia
allorchè il bisogno, non che essere giustificato da ragionevole
opinione di torto o di ragione, è motivato da eventi fortuiti ed
accidentali, a cui nessuno degli individui versanti in pericolo ha dato
causa.
CAPO XV.
Psicologia della prova del delitto.
1. Dovere del giudice in materia penale; le leggi di rito e le
idee teoretiche del delitto.--2. La verità storica del fatto; il
criterio di verisimiglianza.--3. Necessità d’una psicologia del
testimone; guarentigie logiche della prova testimoniale.--4. Qualità
del testimone; importanza del suo fondo individuale sensitivo,
intellettivo ed etico: il suo fondo sensitivo.--5. Lato intellettivo
del testimone.--6. La relatività delle leggi logiche nella prova
testimoniale.--7. Il -temperamento- individuale ed il -tempo-,
dall’avvenuto delitto, son le due principali cause modificatoci
dell’opera del testimone.--8. L’ufficio del giudice, esigenze
psicologiche cui egli è sottoposto.
=1.=--Avvenuto il delitto, importa alla società di punirlo. Ma, prima
che questo ufficio si adempia, è mestiere che il giudice, organo
di funzionamento della giustizia, si renda conto sia della -verità
storica- del fatto imputabile, che della sua speciale natura violatrice
della legge. Anche in questo, alla stessa guisa che per la serie di
nozioni e per l’ulteriore e definitiva conoscenza dell’evento psichico
del delitto, noi ci troviamo dinanzi a problemi d’indole psicologica e
che, risoluti, agevoleranno il lavoro logico di indagini affidate al
giudice.
In generale, egli è a notare, che il progresso delle norme di rito è
in ragione della conoscenza più o meno scientifica ed approfondita del
fenomeno del delitto. Quando, in vero, il delitto consideravasi una
infrazione, più che della legge penale, dei supremi principî morali
e religiosi, il rito inquisitoriale, affidato all’ufficio pratico
d’incerta casistica, esagerò talmente i suoi metodi di ricerca e di
estimazione della prova da scuotere il sentimento della umanità a
protestare ed a ribellarsi: nè interviene altrimenti oggi in cui, per
gli errori e le preoccupazioni di falsa dottrina metafisica, tuttavia
seguìta dalla maggioranza, abbiamo un’errata procedura giudiziaria
causa, oh! come frequente!, di ingiustizie irreparabili.
=2.=--Dicemmo, che il primo obbligo del giudice sia quello di rendersi
conto della -verità storica- del fatto. Egli, cioè, deve accertarsi che
il fatto violatore della legge abbia avuto esistenza reale e non sia,
invece, artificiosa invenzione di persone interessate a creare falsi
addebiti. La logica, di accordo con la psicologia, ci insegna, che i
fatti naturali si assodano, di regola, con la -immediata percezione-.
«Per assodare un fatto storico--scrive il Masci--occorre, nell’immensa
maggioranza dei casi, affidarsi alla percezione che altri ne ebbe, e
valutare il grado di certezza che si può attribuire a questa, cioè
occorre avere, non solo la testimonianza, il racconto, ma anche la
possibilità di apprezzare la sua conformità al fatto raccontato.
E poichè ciò non può farsi col paragone del racconto col fatto,
che più non esiste, e (se potesse essere fatto renderebbe inutile
la valutazione della testimonianza), così ogni valutazione di una
testimonianza è, in fondo, la valutazione di un -indizio-, di un
-segno- del fatto, e si fonda sul presupposto logico generale, che,
se taluno attesta qualche cosa, la ragione più naturale di questa
attestazione è che il fatto asserito sia realmente accaduto, e che
la testimonianza sia la traccia, il segno, che il fatto storico ha
lasciato di sè nella memoria di quegli che l’ha percepito»[169].
Il primo criterio di valutazione della testimonianza è, che il fatto
raccontato sia -verisimile-, cioè «che il racconto abbia non solo
intrinseca coerenza e non implichi contraddizione, ma anche che abbia
verisimiglianza, tenuto conto delle epoche (del tempo), dei costumi,
delle circostanze nelle quali si svolse»[170].
Nella verisimiglianza, criterio logico fondamentale della credibilità
storica del fatto, il psicologo nota, che pel testimone e pel
giudice la verità imputabile penalmente non consiste solo nella
materialità dell’avvenimento, ma nei caratteri o nelle circostanze
che lo qualificano. Di guisa che, rispetto all’intento repressivo
della giustizia, non basta constatare che una morte sia avvenuta,
che un oggetto sia stato trafugato; ma che -causa- della morte e del
trafugamento sia stata un’-azione- perseguibile penalmente.
Nè si opponga, che, quando il giudice siasi persuaso della
perseguibilità o meno d’un dato fatto, egli abbia già formato il
convincimento della natura criminosa del medesimo e quindi ogni altra
ricerca appare superflua; perocchè giova distinguere, negli atti
istruttorî, due momenti interessantissimi: il primo, che è quello in
cui il magistrato, sulla semplice nozione sommaria del fatto, si induce
a promuovere l’azione; il secondo, quando, per le prove raccolte, egli
si decide a rinviare a giudizio l’imputato.
La verisimiglianza, quale criterio probatorio, è sufficiente pel primo
momento; sarebbe erronea pel secondo, in cui necessita la certezza del
convincimento.
=3.=--Il testimone, percependo direttamente il fatto, crede di essere
in possesso della verità tutte le volte che, secondo la effettuale
esistenza delle cose, egli presume di uniformarsi alla -realtà-.
Ma, e non è il problema più importante della psicologia quello di
sapere -come- e -perchè- noi, mercè l’opera dei sensi, ci mettiamo
in relazione col mondo esterno e ne rappresentiamo, internamente, la
realtà? La logica giudiziaria, che tale fu dal Nicolini appellata la
procedura, attenda, dunque, a ben premunirsi contro le difficoltà, ed i
pericoli inerenti al modo onde il testimone abbia potuto impossessarsi
della verità d’un avvenimento e possa, quindi, riuscire argomento di
attendibilità pel giudice.
Tutti gli scrittori, dai giureconsulti pratici ai grandi logici
moderni, si sono occupati delle norme di credibilità del testimone,
secondo il diverso grado di probabilità logica del suo asserto; ma
nessuno, ch’io mi sappia, si è occupato ancora della psicologia del
testimone. La legge di rito, ossequente a certi dettami tradizionali,
ha creduto di segnalare un certo limite alla importanza giudiziale
del testimone, escludendo alcuni a deporre ed altri circondando di
guarentigie morali, il giuramento, o legali, la pena per la falsità;
ma, pel convincimento del giudice, simili restrizioni non hanno
valore; anzi, e non di rado si osserva, chi meno, secondo legge,
dovrebbe meritar fede, com’è il caso d’un fanciullo, è cagione
irrefutabile perchè il giudice formi tranquillamente la sua decisione
di condanna o di assoluzione.
Il testimone dev’essere circondato ed accompagnato da tutte le
prevenzioni, onde la scienza ci rende edotti, in ordine: -a-) al modo
normale o difettoso di percepire un fenomeno esteriore; ed al modo,
-b-) onde il fenomeno percepito impressiona la nostra mente, si fissa
o registra nella memoria, si riproduce, più o meno fedelmente, nella
dichiarazione giudiziale. È regola costante questa, che le nostre
percezioni e rappresentazioni del mondo esterno sono in apparenza
l’opera dei sensi, ma effettivamente appartengono al nostro stato
soggettivo, transitorio o permanente: il senso non è che il semplice
tramite di stimolazione della recettività interna, ma la visione della
realtà, il ricordo corrispondente, l’apprezzamento, che ne diamo,
appartengono al peculiare stato della nostra coscienza, o, meglio, alle
condizioni psico-organiche individuali.
Or, confondere, come si è soliti fare, l’asserto d’un testimone con
quello di altri, e discernere la maggiore credibilità di ciascuno
tenendo sol conto della verisimiglianza logica, ossia dell’argomento
di probabilità, è gravissimo errore: molto facilmente s’invertono i
termini del giudizio, poichè quanto noi attribuiamo al testimone non
è, bene spesso, che modo nostro personale di vedere e di giudicare
le cose, le quali, poi, debbono essere i motivi indefettibili per
concludere alla responsabilità o alla innocenza del prevenuto.
=4.=--Prima che si assuma il testimone a prova di convincimento, è
d’uopo che il giudice comprenda ed apprezzi la di lui -attitudine-
a percepire la -verità- d’un fatto, a ricordarne le -modalità-, a
riprodurne la -realtà-.
Qualunque avvenimento, circa le percezioni che di esso abbiamo, si
svolge in dato spazio ed in dato tempo; son questi i due termini
storici di maggiore rilievo per precisare la realtà delle cose, e da
queste due nozioni deve cominciare ciascuna indagine istruttoria, se
non vuolsi vagare nell’incerto e nell’indeterminato.
Il testimone, posto di fronte all’avvenimento, ed obbligato, per
dovere morale, a riprovarne le conseguenze, comincia, con lavorio
mentale inconsapevole, a plasmare le circostanze, di cui è spettatore,
a seconda il suo fondo individuale sensitivo, intellettivo ed etico,
obbedendo alla legge di necessità -selettiva di coscienza-, la
quale consiste nella disposizione, di ciascun di noi, a scegliere e
registrare tra’ ricordi, tra le rappresentazioni, tra le idee tutto ciò
che si uniformi al nostro modo di sentire e di pensare, trascurando il
rimanente. Di parecchi testimoni d’un fatto, troverete che taluno siasi
fissato su di una circostanza specifica o generica e ne conservi, con
evidenza, la entità storica, mentre egli abbia trascurato le altre che
pur si svolsero sotto i suoi occhi con pari impressione sensibile.
Credesi, da alcuni, che ciò avvenga per casualità di cose; invece
è l’effetto dell’opera dell’-attenzione-, la quale ha fondamento
organico, da cui non si può mai prescindere in tutti gli atti della
nostra vita di relazione. La -reticenza-, tante volte, non è l’effetto
di mala fede, ma d’impossibilità a scorgere, a concepire ed a ricordare
il vero altrimenti.
Il fondo sensitivo individuale è la causa delle attitudini accomodative
al mondo esterno. La influenza delle meteore sul senso cenestetico;
il sentimento di simpatia, di avversione per dati atti e persone;
l’inclinazione a fissarci su taluni oggetti a preferenza che su altri;
la prerogativa di percepire, di distinguere certi colori, certi suoni;
la diversità di rappresentarci un oggetto con dati contorni, colorito,
tono sentimentale, accidentalità piacevoli o dolorose, dipendono dalla
nostra costituzione organica, soggetta a tante cause, delle quali
l’individuo poco si avvede. Nella pratica della vita, generalmente,
noi, parlando, operando, partiamo dal falso supposto, che tutti sentano
come noi sentiamo e che tutti apprendano il mondo esterno con l’istesso
grado di vivacità e di perpiscuità; ma in ciò evvi grande inganno.
La differenza di età, di sesso, di coltura, di stato sano o infermo,
sono le principali e più comuni cagioni di vario sentire ed apprendere
i fenomeni esterni. Nè basta; poichè il medesimo stato sensitivo
è l’effetto del cumulo di energie precedenti stratificatesi in
noi (fondamento dell’io), le quali, predisponendoci a plasmare
diversamente la coscienza, nel flusso di atti di questa, permettono, o
non, che si aggiunga la novella impressione proveniente dal tramite del
senso.
Come per i motivi dell’azione, in genere, altresì per la maniera, onde
il testimone percepisce gli avvenimenti esteriori, molto influisce:
-a-) la sinergia di azione attiva dell’oggetto sensibile e dell’organo
sensitivo; -b-) la predisposizione individuale accomodativa a data
specie di sensazione; -c-) la più completa risonanza di coscienza
perchè le sensazioni ricevute esternamente si ripresentino e prendano
un posto nella serie successiva o simultanea di stati interni.
=5.=--Passando, dall’esame del fondo sensitivo del testimone, al suo
lato intellettivo, il problema si rende molto più complesso; nondimeno,
siamo in grado di disporre di maggiori e più esatti mezzi di studio; la
qual cosa è conforme ad una legge filosofica formulata da Augusto Comte
nell’infrascritto modo: «a misura che i fenomeni da studiare divengono
più complicati, sono nel medesimo tempo suscettibili, per loro natura,
di mezzi di esplorazione più estesi e più varî, senza che, tuttavia,
vi si possa avere una esatta compensazione tra l’accrescimento delle
difficoltà e l’aumento delle risorse; di guisa che, malgrado questa
armonia, le scienze relative ai fenomeni i più complessi non restano
meno necessariamente le più imperfette»[171].
Il progresso fatto, massime in questi ultimi tempi pel sussidio delle
scienze sperimentali, dalla logica induttiva e deduttiva ci ha di molto
agevolato il dovere di esattamente raccogliere e rettamente esaminare
la prova testimoniale: però, seguendo la legge di relatività dell’umano
intendimento, si è costretti a non esagerare l’importanza di siffatte
leggi logiche, le quali soffrono continue eccezioni in ragione di
condizioni individuali di coloro sulla cui fede intendiamo adagiare il
nostro giudizio.
Il testimone vive anch’esso di bisogni, di necessità, di passioni:
la sua trama intellettuale è limitata alle esigenze della sua vita
personale «Esiste--scrive il Comte--in tutte le classi delle nostre
ricerche e sotto tutti i grandi rapporti, un’armonia costante e
necessaria tra l’estensione dei nostri veri bisogni intellettuali
e la portata effettiva, attuale o futura, delle nostre conoscenze
reali. Quest’armonia non è punto, come i filosofi volgari son tentati
di credere, il risultato nè l’indice d’una causa finale. Essa deriva
semplicemente da questa necessità evidente: noi abbiamo solamente
bisogno di conoscere ciò che può agire su noi, d’una maniera più o
meno diretta; e, d’altro canto, per ciò stesso che una tale influenza
esiste, ella diviene per noi, tosto o tardi; un mezzo certo di
conoscenza»[172].
=6.=--Fu detto, che qualunque prova possa ridursi a sillogismi,
partendo da premesse di teoremi o di principî, è terminando nella
constatazione della tesi a dimostrare. Questo può esser vero nel campo
delle scienze pure o affatto teoretiche; non così nello studio dei
fatti per i quali vige la nota regola Aristotelica, che la induzione va
segnatamente applicata ai casi particolari (-ἡ γὰρ ἠπαγωγὴ διἀ πἀντων-).
La specialità della prova testimoniale, segnatamente in ordine
all’applicazione delle leggi logiche alla medesima, dipende dalla
maniera con cui ciascuno riproduce in sè e riconnette alle precedenti
sue cognizioni tutto ciò che forma obbietto della esperienza della
vita. La necessità tra i bisogni intellettuali e la portata delle
conoscenze reali, di che Comte faceva motto, è uno dei lati della
composizione della trama cerebrale; essa si riferisce piuttosto
all’azione stimolatrice dei moventi del pensiero: ma un altro lato,
ed è quello che forma la soggettività dell’io, consiste nella
preformazione mentale di metodi e di maniere di pensare, nella
risonanza dinamica delle novelle onde cerebrali con le preesistenti,
nel ritmo personale di coscienza, con il quale le nuove correnti di
idee son necessitate a mettersi d’accordo.
=7.=--Raccogliendo in sintesi le cause che influiscono a modificare,
nella mente del testimone, la forma di riproduzione del fatto,
con l’analogo ricordo delle circostanze, diciamo che esse sono il
-temperamento- individuale ed il -tempo- trascorso dal momento in cui
il fatto è stato percepito al momento in cui venga ad altri comunicato.
Tra l’uomo impressionabile ed il flemmatico, tra un nevrastico ed
impulsivo ed un equilibrato e riflessivo, evvi differenza incalcolabile
di percezione d’un avvenimento: la squisita o morbosa sensibilità dei
primi, esaltata da vivida fantasia, farà sì che delle circostanze
insignificanti e trascurabili si ripercuotano sull’animo e si fissino
nella memoria con caratteri indelebili, a forti tinte; ciò che non
avverrà per i secondi. E quando, il di del pubblico dibattimento, e gli
uni e gli altri sien chiamati a deporre, difficilmente il magistrato,
suo malgrado, non si sentirà trasportato dal detto di chi con una
mimica animata, con parola colorita, con espressioni suggestive va
narrando il fatto, non secondo la esattezza delle cose, ma secondo
la fisonomia e la impronta di un animo fortemente o morbosamente
impressionato.
Come si è fatto per i delinquenti, dovrebbe eziandio farsi con i
testimoni; dividerli per categorie e studiarne l’indole e le note
culminanti psichiche. Non perchè tra gli uni e gli altri vi sia
analogia, ma perchè insieme s’integrano, tra la perpetrazione e
la rappresentazione del delitto. Il testimone--mi sia concesso il
paragone--è l’artista drammatico in comparazione dello scrittore: vero
è che usualmente sogliamo dire, che meno arte scorgesi nel testimone
e più balza fuori la sincerità del deposto; ma è benanco vero, che
niun di noi, per sforzi che faccia, perviene a cancellare la impronta
personale in tutto quello che si appartenga ai proprî atti.
Oltre del temperamento, influisce a modificare la riproduzione del
fatto, nella mente del testimone, altresì il tempo. Secondochè la
impressione è prossima all’avvenimento, la rappresentazione di questo è
più vivace: poco a poco il colorito si sbiadisce, le tinte si rendono
incerte, i contorni si restringono e sul registro della memoria non
resta segnato che il puro necessario al ricordo della verità.
Ciò per avvenimenti impressionanti, a fondo passionale, riesce molto
giovevole: il testimone torna meno suggestivo sull’animo del giudice,
meno pericoloso nel trasmettere le sue erronee o esagerate impressioni.
Ma non è parimenti in cause indiziarie, nelle quali il lungo tempo
trascorso, affievolendo le impressioni, attenua il ricordo di modalità
le quali, per avventura, sarebbero preziose al giudice obbligato ad
integrare il fatto nella totalità del contenuto storico.
=8.=--Se il testimone è l’attore o colui che rappresenta o -ripresenta-
il dramma giudiziale, il giudice n’è lo spettatore chiamato a darne
l’apprezzamento.
Il giudice, però, non resta impassibile innanzi al testimone; egli,
mentre ne giudica i detti, si adopera ad aiutarne l’opera, ed il Codice
di rito ha per lui delle particolari prescrizioni, le quali ne dirigono
e ne limitano prudentemente l’ufficio.
Si crede comunemente, che dovere del giudice sia di attendere con
impassibilità allo svolgimento rappresentativo dei fatti e di formarsi
il definitivo giudizio col tenersi immune da qualunque influsso
sentimentale o passionale. Così non è, nè potrebbe essere. Non vi è
nozione--lo abbiamo dimostrato--che entri nella mente, la quale non
contenga una energia suggestiva e motrice. Sarebbe strano concepire un
uomo in cui la mente funzionasse indipendentemente dal cuore. Quel che
soltanto vuolsi consigliare è, che il cuore non prenda il sopravvento
sulla mente, ossia che la ragione non sia vinta dal talento.
La psicologia del giudice merita anch’essa particolare considerazione
ed attende tuttavia chi ne formi oggetto de’ suoi studî. Noi ci
limitiamo ad osservare, e ciò per la lunga pratica del fôro, che
qualsiasi esagerazione, pro o contro l’imputato, da parte del giudice,
è la conseguenza o delle preconcette preoccupazioni di minacce e di
pericoli sociali, non che di convenienze morali o politiche, nel
caso di istruzioni di processi; ovvero, nel caso di dibattimenti, è
l’effetto deleterio della teatralità di discussione, di concorso di
spettatori, di iperboleggiamenti da parte dell’accusa e della difesa.
Se, durante un dibattimento, avessimo agio di interrogare ciascuno dei
presenti, e di sentire l’eco dell’anima collettiva di tutti insieme,
dovremmo confessare, che i cardini dell’ordine sociale, anzi della
esistenza del mondo, poggino sull’esito del giudizio in attesa: eppure,
oh!, tante volte, di quali futili interessi, meramente passionali,
sogliamo con tanta cura occuparci!... Confesso, senza peritanza, un mio
profondo convincimento: verrà giorno, e forse non è lontano, nel quale
il giudizio sui delinquenti sarà dato così come quello di infermi; da
uomini tecnici, non interessati di altro che di esaminare e constatare
la verità nuda delle cose; con la calma possibile delle ricerche
sperimentali ed induttive, col senso della equanimità, col giudizio
illuminato da coltura sufficiente, da lunga pratica: la giustizia se
ne avvantaggerà per evitare tanti errori di che son piene le cronache
giudiziarie!
CONCLUSIONE
=1.=--Pervenuti alla fine del nostro assunto, aggiungeremo, in
conclusione, alcune riflessioni che completeranno le teorie svolte.
Il delitto è un fenomeno affatto naturale, il suo evento psichico segue
le leggi dinamiche onde tutti gli altri fenomeni son dominati.
Il delitto, però, ha la specialità di essere contrassegnato dal grado
evolutivo di -coscienza- della forza uomo; il che significa che esso ha
d’uopo, per effettuarsi, di tutti i coefficienti i quali influiscono a
ridestare e modificare, nel nostro dominio morale, talune inclinazioni
poco conformi al comune stato di ordine sociale della generalità degli
uomini. La legge penale, prevenendo o reprimendo il delitto, tende
a riaffermare quest’ordine ed a proteggere il benessere singolo e
collettivo. Ma--si domanda--essa legge è sempre cònsona, nelle sue
prescrizioni, allo stato o grado evolutivo della nostra società; la sua
azione imperativa è in armonia con le guarentigie legali e sociali a
cui ella fa supporre di riferirsi ogni qualvolta prescrive una pena per
la repressione di dato delitto? La risposta non può essere che negativa.
La società--come oggi giuridicamente è composta--è retta da un cumulo
di errori e di pregiudizî contro i quali la scienza ha la missione di
energicamente protestare. La cieca tradizione dell’errore, gravitando
sui nostri sforzi di progresso, arresta o ritarda fatalmente il
nostro cammino sulla via delle riforme legislative; l’interesse
politico, quello economico o di lotta di classe, sognano pericoli
inesistenti per ciascuna riforma consigliata dalla scienza, ed
invano la verità, frutto di lunghe meditazioni, brilla agli occhi di
uomini che aman chiudersi nella tenebra per non essere illuminati.
Pochi solitarî, paghi di cogliere il premio del loro lavoro nella
soddisfazione di adempiere un dovere, fan sentire la loro voce per
richiamare i proprî simili al riconoscimento del vero scoverto; ma essi
o son derisi o restano ammirati senza che altri ne ascolti i mòniti
preziosi! Magistrati, giurati, quanti sono addetti al funzionamento
della giustizia, o per ignoranza o per malintesa boria di spirito
conservatore, seguono, impassibili, teorie confinate ormai tra’ ferri
vecchi della scienza: se la parola di colto difensore li richiama alle
ignorate verità, oh! quanti pochi di essi lo ascoltano con interesse di
serena coscienza! Eppure tuttodì debbono aver la riprova degli errori
commessi nei loro giudizî circa apprezzamenti di fatti i quali ben
altrimenti si vengono svolgendo in realtà: tanto è, dunque, a noi arduo
di vincere l’errore, di infrangere gli altari di idoli della mente sì
deleterî al progresso sociale?
=2.=--La psicologia criminale insegna il processo evolutivo e
dissolutivo dell’evento psichico del delitto; ed essa non si arresta
neppure di fronte ai problemi di scelta dei mezzi onde il legislatore
giunga ad infrenare o a correggere la energia che del delitto è
propria. È debito, nondimeno, di chi amministra la giustizia di
studiare, in pratica, come le teorie debbano disposarsi alle riforme
legislative; appunto perchè in esso la continua conoscenza svariata
dei fatti è fonte sicura per risalire alla riconferma di quei veri che
dalla scienza furon proclamati.
=3.=--Richiamo l’attenzione di alcun giurista sull’impegno di scrivere
un lavoro, il quale contenga i dettami da seguire, nella pratica
giudiziaria, per assorgere, caso per caso, ai principî della scienza;
esso dovrebbe essere un lavoro di riorganizzazione dei tanti concetti
teoretici ed osservazioni di fatto, che balzan fuori dallo studio dei
processi, dall’esame quotidiano dei delinquenti; ciò che è generalmente
trascurato, quasi non avesse importanza alcuna. Mi avviso, che anche
la psicologia criminale, come qualunque altra scienza, abbia un lato
teoretico ed un lato pratico: essa, per acquistare la importanza che
le compete, deve integrarsi nell’unico fine di non tradire la esatta
notizia e valutazione del fatto: fuori del fatto, qualunque nostra
conoscenza o è ipotetica o arbitraria.
E desidererei che un poco più d’interesse si destasse nel cuore dei
magistrati per gli ammaestramenti impartiti da chi osa prescindere dal
dettame nudo della legge ed approfondire il problema della imputabilità
mediante i lumi che ci vengono dall’odierno indirizzo positivo; abbiano
anche un poco più di fiducia per verità ormai lampanti agli occhi dei
meno veggenti. Nondimeno, mi è obbligo constatare, che di già uomini
insigniti di alti uffici nell’amministrazione della giustizia non si
peritano, nei loro scritti, di proclamare la religione della nuova
scienza, combattendo vecchie teorie[173]; ad essi, come a tutti coloro
che se ne rendono seguaci, sia lieto il plauso di quanti amano che
l’umano pensiero, rinnovandosi, progredisca e, progredendo, trionfi
sempre contro l’errore!
INDICE DEGLI AUTORI CITATI
Albrecht, 94.
Alfieri, 135.
Alimena, 102, 103.
Ardigò, 2, 3, 41, 86, 91, 111, 115, 132, 200.
Aristotele, 4.
Bacone, 214.
Ballet, 147, 231, 233.
Bain, 58, 130, 211.
Baldwin, 24.
Barthez, 47.
Béhier, 210
Benini, 187.
Benedickt, 36, 94.
Bergier, 157.
Bernard, 204.
Berner, 215, 246, 249.
Bernouilli, 191.
Bianchi, 34, 36, 40, 147, 154, 221, 222, 230, 236, 238.
Binet, 222, 233.
Block, 188.
Bodio, 188.
Borri, 235.
Bourget, 239.
Bovio, 120, 184, 185.
Brierre de Boismont, 230.
Brofferio, 219.
Buccellati, 3.
Buffon, 191.
Charma, 232.
Cantù, 176, 177.
Carmignani, 7.
Carrara, 226, 230, 237, 245.
Casper, 7.
Cicerone, 4.
Celso, 253.
Colajanni, 94, 188.
Comte, 263, 264.
Conti, 256.
Conrad, 188.
D’Auria, 271.
Dallemagne, 147.
Dally, 94, 236.
Darwin, 220.
De Blainville, 20.
De Francesco, 271.
De Moivre, 191.
Descuret, 159.
Despine, 5, 65, 116, 128, 135, 142.
Drago, 36.
Dumas, 83.
Egger, 232.
Engel, 188.
Eschilo, 5, 163.
Esquirol, 236.
Euripide, 5, 148, 159, 163, 165.
Fechner, 21, 73.
Ferraris, 188.
Féré, 50, 65, 147, 222.
Ferri, 143, 149, 166, 193, 195.
Ferrus, 5, 65.
Fermat, 191.
Foucault, 22.
Fouillée, 112, 113, 118, 127, 225.
Gabaglio, 188.
Galeno, 4.
Gall, 5.
Gumplowicz, 187.
Garofalo, 102, 140.
Goethe, 134, 135.
Guerry, 187.
Haeckel, 21, 35, 36, 86, 87, 202,
Halley, 191.
Hamilton, 212, 213.
Henle, 132, 133, 134.
Helmholz, 221.
Herschel, 190.
Horwicz, 86.
Hudde, 191.
Hume, 201.
Hunter, 47.
Huyghens, 191.
Ippocrate, 4.
James, 78, 84, 87, 117, 127, 129, 131, 219, 228,
Janet, 90, 236.
Kant, 201.
Kleinschrod, 216.
Körösi, 187.
Krafft-Ebing, 5, 62, 65, 94, 128, 143, 144, 146, 236, 238.
Labeone, 253.
Lange, 40, 84, 87, 130, 240.
Laplace, 191, 195.
Lavater, 5.
Laségue, 236.
Lauvergne, 5.
Lazarus, 228.
Lehmann, 40.
Leibnitz, 191.
Lewes, 20, 86.
Lichtemberg, 134.
Lilienfeld, 187.
Lippe, 8.
Locke, 201.
Lombroso, 5, 6, 36, 38, 50, 70, 142, 156, 161, 166, 167.
Lo-Savio, 187.
Lotze, 86.
Lourie, 28.
Lucas, 5, 65.
Machiavelli, 157.
Magnan, 148.
Maine de Biran, 201.
Mantegazza, 158.
Marro, 6, 66, 67, 82, 140.
Masci, 259.
Maudsley, 65, 67, 68, 94, 219.
Mayer, 188, 190.
Meynert, 40.
Metastasio, 158, 251.
Mill, 86, 124.
Minzloff, 94.
Mittermayer, 3.
Möhsen, 177.
Morel, 5, 65, 147.
Morselli, 86, 203.
Mosso, 130, 222.
Müller, 221.
Nani, 208.
Nicolini, 3, 249, 251, 260.
Nicolson, 5,65.
Oddi, 28.
Omero, 5, 100.
Orazio, 161.
Pagano, 195.
Pausania, 151.
Petrarca, 161.
Pick, 222.
Pitres, 147, 236.
Paulhan, 126, 232.
Plutarco, 167,
Porta, 5.
Procolo, 252.
Quetelet, 191, 192, 197.
Rawson, 188.
Régis, 147.
Remy, 177.
Renazzi, 215.
Ribot, 85, 90, 92, 130, 148, 217, 218.
Riccardi, 94.
Rivarol, 232.
Romagnosi, 7, 205, 234.
Rossi, 6, 175, 178.
Rousseau, 134.
Rümelin, 189.
Scoto, 177.
Seglas, 147.
Seneca, 161, 162.
Sergi, 64, 85, 88, 94, 173.
Shakspeare, 96, 103, 233.
Sighele, 6, 173.
Schiller, 103.
Schüle, 128
Smith, 47.
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