ch'egli abbia confuso i giureconsulti vagamente citati, con quelli di
cui se ne sono dati degli estratti.
[272] I Στιχοι degli antichi manoscritti erano sentenze o
periodi di un senso completo, che formavano altrettante linee non
egualmente lunghe, sulla larghezza de' rotoli di pergamena. Il numero
de'Στιχοι di ciascun libro manifestava gli errori de' copisti, Ludewig
(p. 211-215) e Suicer da dove ha attinto (-Thes. eccles.- t. 1 p.
1021-1036).
[273] Un ingegnoso ed erudito discorso di Schulting (-Jurisprudentia
ante Justinianea-, p. 883-907) giustifica la scelta di Triboniano contro
le appassionate accuse di Francesco Ottomano e de' suoi settarj.
[274] Se Triboniano venga spogliato di quella scientifica corteccia in
cui si avviluppa, se gli si condonino i termini tecnici, si troverà che
il latino delle Pandette non è indegno del secolo d'-argento-. Esso
venne furiosamente attaccato da Lorenzo Valla, fastidioso grammatico,
del decimoquinto secolo e da Florido Sabino suo apologista. L'Alciato ed
un autore anonimo, verisimilmente Giacomo Capello, lo hanno difeso. Il
Duker ha raccolto questi diversi trattati sotto il titolo di -Opuscula,
de latinitate veterum jureconsultorum-. Lugd. Bat. 1721, in-12.
[275] -Nomina quidem veteribus servavimus, legum autem veritatem nostram
fecimus. Itaque si quid erat in illis SEDITIOSUM, multa autem talia
erant ibi reposita, hoc decisum est et definitum, et in perspicuum finem
deducta est quaeque lex- (Cod. Just. l. 1 tit. 17 leg. 3 n. 10).
Confessione priva d'artifizio!
[276] Il numero di tali -emblemata-, termine assai civile per coprire
falsità di questa specie, venne molto ridotto da Bynkershoek negli
ultimi quattro libri delle sue osservazioni, il quale, con miserabili
rapsodie, sostiene il diritto che aveva Giustiniano di pretenderle, e
l'obbligo di Triboniano d'obbedirgli.
[277] Le -antinomie-, o le leggi contradditorie del Codice e delle
Pandette servono talvolta di cagione, e spesso anche di scusa alla
gloriosa incertezza delle leggi civili, la quale bene spesso produce,
come Montaigne le chiama, -les questions pour l'ami-. Vedi un bel passo
di Francesco Balduino intorno a Giustiniano, l. II p. 259, ecc. -apud-
Ludwig p. 305, 306.
[278] Quando Fust, o Faust, vendette a Parigi le sue prime Bibbie
stampate, come fossero manoscritte, il prezzo d'una copia in pergamena
dai quattro o cinquecento scudi fu ribassato ai sessanta, cinquanta, e
quaranta. A prima vista il pubblico parve contento di prezzo sì vile; ma
poscia se ne sdegnò quando ebbe scoperta la frode (Maittaire, -Annal.
Tipograph.- t. 1 p. 12, prima ediz.)
[279] Quest'uso abbominevole prevalse dall'ottavo e massime dal
dodicesimo secolo in poi, epoca in cui si era fatto quasi universale
(Montfaucon nelle Mem. dell'Accad. t. 6, p. 606 ecc. -Bibl. raisonnée de
la diplom.- t. 1 p. 176).
[280] Pomponio (-Pandect.- l. 1 tit. 2 leg. 2) dice che di Mucio, Bruto
e Manilio che sono i tre fondatori della scienza delle leggi civili,
-extant volumina, scripta Manilii monumenta-; di alcuni giureconsulti
della repubblica, -haec versantur eorum scripta inter manus hominum-.
Otto dei saggi legisti del secolo d'Augusto furono ridotti ad un
-compendium-: di Cascellio, -scripta non extant sed unus liber- ecc.; di
Trebazio, -minus frequentantur-; di Tuberone, -libri parum grati sunt-.
Parecchie citazioni delle Pandette si dicono ricavate dai libri che
Triboniano non ha mai veduti; e dal settimo al tredicesimo secolo di
Roma l'apparente erudizione dei moderni dipendè mai sempre dalle
cognizioni e dalla veracità de' loro predecessori.
[281] Si dà per certo che -tutte- le edizioni e -tutti- i manoscritti in
parecchi luoghi replicano gli errori de' copisti e le trasposizioni di
alcuni fogli che si rinvengono nelle Pandette fiorentine. Questo fatto,
quando sia vero, è decisivo. Tuttavia le Pandette sono citate da Yves di
Chartres che morì nel 1117; da Teobaldo Arcivescovo di Cantorbery, e da
Vacario che fu il primo in Inghilterra a professare il Diritto civile
(Selden -ad Fletam-, c. 7 t. II p. 1080-1085). Chi ha mai paragonato i
manoscritti delle Pandette che esistono in Inghilterra, con quelli che
si trovano negli altri paesi?
[282] Veggasi la descrizione di questo originale in Brenckman (-Hist.
Pand. Florent.- l. I c. 2, 3 p. 4-17, et l. II). L'entusiasta Poliziano
lo venerava come lo stesso originale del Codice di Giustiniano (p. 407,
408). Ma questo paradosso è confutato dalle abbreviature del manoscritto
di Firenze (l. II c. 3 p. 117-130). Esso è composto di due volumi in-4.
a gran margine; la pergamena è sottile, ed i caratteri latini attestano
la mano d'un copista greco.
[283] Brenckman verso la fine della sua Storia ha inserite due
dissertazioni sulla repubblica d'Amalfi e la guerra di Pisa nell'anno
1135 ecc.
[284] La scoperta delle Pandette in Amalfi (A. D. 1137) venne per la
prima volta fatta conoscere (nel 1501) da Lodovico Bolognino (Brenckman
l. I c. 11 p. 73, 74; l. IV c. 2 p. 417-425) sulla testimonianza d'una
Cronaca della città di Pisa (p. 409, 410) senza nome e senza data. Tutti
i fatti di questa Cronaca, sebbene ignorati nel secolo dodicesimo,
abbelliti dai secoli dell'ignoranza, e resi sospetti dai critici, non
sono però in se stessi privi di probabilità (l. I c. 4-8 p. 17-50). È
incontrastabile che il gran Bartolo nel secolo quattordicesimo consultò
il -Liber Pandectarum- di Pisa (p. 406, 407; Vedi l. I c. 9 p. 50-62).
[285] I Fiorentini presero Pisa nell'anno 1406, e nel 1411 trasportarono
le Pandette nella loro capitale. Questi avvenimenti sono autentici e
celebri.
[286] Furono di nuovo arricchite d'una coperta porporina; si chiusero in
una cassetta; ed i monaci e magistrati le mostravano ai curiosi colla
testa nuda e colle torce accese (Brenckman, l. 1 c. 10, 11, 12 p.
62-93).
[287] Enrico Brenckman, olandese, dopo d'aver paragonato il testo di
Poliziano, di Bolognino, d'Antonino Angustino, e la bella edizione delle
Pandette del Taurello, intraprese nel 1551 un viaggio a Firenze, e vi
passò molti anni a studiar quel solo manoscritto. La sua -Historia
Pandectarum Florentinorum-, Utrecht, 1722, in-4, che annuncia un sì gran
lavoro, non è tuttavia che una piccola parte del primitivo suo piano.
[288] Κρυσεα χαλκειων, εκατομβοιων, -apud Homerum patrem omnis
virtutis-, prima prefazione delle Pandette. In un atto del Parlamento
d'Inghilterra ci farebbe sorpresa un verso di Milton o del Tasso. -Quae
omnia obtinere sancimus in omne aevum.- Nella seconda prefazione,
parlando del primo Codice, egli dice: -in aeternum valiturum-. Un uomo
ed un per sempre!
[289] Nel buon latino la parola -Novellae- è addiettivo, e sostantivo in
quello de' tempi barbari (Ludewig, p. 245). Giustiniano non le ha mai
raccolte. Le nuove collazioni che servono di norma ai Tribunali moderni,
racchiudono novanta Novelle; ma le indagini di Giuliano, di Aloandro, e
di Conzio (Ludewig, p. 249, 268; Alemanno, note in -Anecdot.- p. 98) ne
hanno accresciuto il numero.
[290] -Montesquieu, Consid. sur la Grand. et la Décad. des Romains-, c.
20 t. III p. 501 in-4. Egli si libera in questo luogo della toga e della
berretta di Presidente -à mortier-.
[291] Procopio, Anedd. c. 28. Si accordò pure un eguale privilegio alla
Chiesa di Roma (Novella IX). Sulla rivocazione generale di questi
funesti privilegi vedi la Novella III e l'Edit. 5.
[292] Lattanzio nelle sue Institute del Cristianesimo, opera elegante e
speciosa, si propone per modello il titolo ed il metodo de'
giureconsulti. -Quidem prudentes et arbitri aequitatis Institutiones
civilis iuris compositas ediderunt.- (Instit. div. l. 1 c. 1). Egli
intendeva parlare d'Ulpiano, di Paolo, di Fiorentino, e di Mariano.
[293] L'Imperator Giustiniano, parlando di Cajo, si serve della parola
-suum-, sebbene questo scrittore sia morto prima della fine del secondo
secolo. Servio, Boezio, Prisciano ecc. citano le sue Istitute, e noi
abbiamo l'Epitome che ne ha fatto Arriano (Ved. i -Prolegomeni- e le
-Note- dell'edizione di Schulting, nella -Jurisprudentia Ante
justinianae-. Lugd. Bat. 1717. Eineccio, St. I. R. n. 313; Ludewig, -in
vit. Just.- p. 199).
[294] Vedi gli Annali politici dell'abate Saint-Pierre, t. 1 p. 25. Egli
li pubblicò nel 1735. Le più antiche famiglie vantano un possesso
immemoriale delle loro armi e de' loro feudi. Dopo le crociate, alcune
(e sembrano le più degne di rispetto) furono nobilitate dai Re in
ricompensa de' loro meriti e de' loro servigi. La turba recente e
volgare tira la sua provenienza da quella moltitudine di cariche venali
senza funzioni o senza dignità, che estraggono continuamente de' ricchi
plebei dalla classe del volgo.
[295] Se un testamento lasciava a diversi legatarj uno schiavo da
scegliere, essi lo estraevano a sorte; e quelli che non lo ottenevano
avevano diritto ad una parte del suo valore; uno schiavo ordinario,
foss'egli un giovane fanciullo, od una giovane figlia, che avesse meno
di dieci anni, era valutato dieci denari d'oro, e venti se ne aveva più
di dieci; se lo schiavo sapeva qualche mestiere, trenta; se era notaro o
scrivano, cinquanta; se era ostetricante o medico, sessanta. Gli eunuchi
minori di dieci anni costavano trenta denari d'oro, e cinquanta se ne
avevano di più; se si applicavano alla mercatura, settanta (Cod. leg. 6
tit. 43 leg. 3). Questi prezzi, stabiliti dalla legge, erano
ordinariamente minori di quello del mercato.
[296] Sullo stato degli schiavi e degli affrancati, vedi le Institute
(l. I tit. 3-8; l. II tit. 9; l. III tit. VIII, IX); le Pandette od i
Digesti (l. I tit. 5, 6, l. XXX tit. 1-4); e tutto il l. XL; il Codice
(l. VI tit. 4, 5; l. VII tit. 1-23). Allorchè d'ora innanzi mi occorrerà
di citare il testo originale delle Institute e delle Pandette, annoterò
contemporaneamente gli articoli corrispondenti nelle antichità e negli
elementi di Eineccio; e quando si tratterà de' primi ventisette libri
delle Pandette, citerò anche il dotto e ragionato Comentario di Gerardo
Noodt (Opera, t. 11 p. 1-590, in fine, Lugd. Bat. 1724).
[297] Vedi -patria potestas- nelle Institute (l. 1 tit. 9); nelle
Pandette (l. 1 tit. 6, 7) e nel Codice (l. VIII tit. 47, 48, 49). -Jus
potestatis quod in liberos habemus, proprium est civium romanorum. Nulli
enim alii sunt homines, qui talem in liberos habeant potestatem qualem
nos habemus.-
[298] Dionigi d'Alicarnasso (l. II p. 94, 95) e Gravina (-Opp.- p. 286)
rapportano le parole delle Dodici Tavole. Papiniano (-in Collatione
legum roman. et mosaicarum-, tit. 4 p. 204) alla -patria potestas- dà il
nome di -lex regia-. Ulpiano (-ad Sabin.- l. XXVI, -in Pandect.- l. 1
tit. 6 leg. 8) dice: -Jus potestatis moribus receptum; et furiosus
filium in potestate habebit.- Che potere sacro o piuttosto assurdo!
[299] Pandette (l. XLVII tit. 2 leg. 14 n. 13; leg. 38 n. 1). Tale era
la decisione d'Ulpiano e di Paolo.
[300] La -Trina mancipatio- vien chiaramente definita da Ulpiano
(frammenti X p. 591, 692, ediz. Schulting) ed ancor meglio sviluppata
nelle Antichità d'Eineccio.
[301] Giustiniano (-Instit.- l. IV tit. 9 n. 7) rapporta e rifiuta
l'antica legge che accordava a' padri il -jus necis-. Se ne trovano pure
altri vestigi nelle Pandette (l. XLIII tit. 29 leg. 3 n. 4), e nella
-Collatio legum romanarum et mosaicarum- (tit. 2 n. 3 p. 189).
[302] Bisogna tuttavia eccettuarne le pubbliche occasionali funzioni e
l'attualità dell'esercizio negli impieghi. -In publicis locis atque
actionibus, patrum jura, cum filiorum qui in magistratu sunt,
potestatibus collata, interquiescere paululum et connivere- ecc. (Aulo
Gellio, -Notti Attiche-, 11, 2). Onde giustificare le lezioni del
filosofo Tauro si metteva innanzi l'antico e memorabile esempio di
Fabio; e non si ha che a leggere la stessa storia nella lingua di Tito
Livio (XXIV, 44) e nel goffo idioma dell'analista Claudio Quadrigario.
[303] Vedi in che modo il peculio dei figli si estese, ed acquistò
insensibilmente una sicurezza nelle Institute (l. 11 tit. 9), le
Pandette (l. XV, tit. 1; l. XII tit. 1) ed il Codice (l. IV tit. 26,
27).
[304] Seneca (-De Clementia-, 1, 14, 15) cita gli esempj di Erixone e
d'Ario: del primo parla con orrore e fa elogi del secondo.
[305] -Quod latronis magis, quam patris jure eum interfecit, nam patria
potestas in pietate debet non in atrocitate consistere- (Marciano,
Instituzioni, l. XIV, nelle Pandette, l. XLVIII tit. 9 leg. 5).
[306] Le leggi Pompea e Cornelia (-de sicariis et parricidis-) sono
rinnovate o piuttosto abbreviate cogli ultimi supplimenti d'Alessandro
Severo, di Costantino o di Valentiniano, nelle Pandette (l. XLVIII tit.
8, 9) e nel Codice (l. IX tit. 16, 17). Vedi eziandio il Codice di
Teodosio (l. IX tit. 14, 15), col Comentario di Gotofredo (l. III p. 84,
113) che su queste leggi penali sparge un torrente d'erudizione antica e
moderna.
[307] Quando Cremete in Terenzio rimprovera a sua moglie di avergli
disubbidito non esponendo il loro figlio, egli parla da padre e da
padrone, e fa tacere gli scrupoli di una sciocca moglie. Vedi Apuleo
-Metam-. (l. X p. 337), ediz. -ad usum Delphini-.
[308] L'opinione de' giureconsulti, e la saviezza de' magistrati,
all'epoca in cui Tacito visse, avevano introdotto alcune restrizioni
legali che potevano giustificare il contrasto che egli stabilisce fra i
-boni mores- de' Germani, e le -bonae leges alibi-, vale a dire a Roma
(-De moribus Germanorum-, c. 19) Tertulliano (-ad Nationes-, l. 1 c. 15)
confuta le sue proprie accuse, e quelle de' suoi confratelli contro la
giurisprudenza pagana.
[309] L'umana e saggia decisione del giureconsulto Paolo l. II,
-sententiarum, in Pandect-. (l. XXV tit. 3 leg. 4) non è presentata che
come un precetto morale da Gerardo Noodt (-Opp. t. I in Julium Paulum-,
p. 567-588, et -Amica responsio-, p. 591-606) che sostiene l'opinione di
Giusto Lipsio (-Opp. t. II p. 409; ad Belgas-, cent. I epist. 85).
Bynkershock ne parla come di una legge positiva ed obbligatoria (-De
jure occidendi liberos. Opp.- t. I p. 318-340; -Curae secundae-, p.
391-427). In questa controversia ardita e piena di rancore, i due amici
sono caduti negli opposti estremi.
[310] Dionigi d'Alicarnasso (l. II p. 92, 93); Plutarco (in Numa, p.
140, 141) Το σαμα και το ηθος καθαρον και αθικτον επι τω γαμουντι
γενεσδαι.
[311] Fra li -frumenta- d'inverno, si adoperava il -triticum-, o
frumento barbuto, il -siligo- od il grano imberbe, -il far, l'adorea,
l'oryza-, la cui descrizione si accorda perfettamente con quelle dei
risi di Spagna e d'Italia. Io adotto questa identità sull'autorità del
sig. Paucton nella sua laboriosa ed utile opera intorno la Metrologia.
[312] Aulo Gellio (-Noctes Atticae- XVIII, 6) presenta una ridicola
definizione d'Elio Melisso, -Matrona quae semel, Materfamilias quae
saepius peperit-, come se si trattasse d'una -porcetra-, o di una
-scropha-. In seguito ne spiega il vero senso: -Quae in matrimonium, vel
in manum convenerat-.
[313] Era anche troppo d'aver gustato il vino o portata via la chiave
della cella del vino (Plinio, Storia nat. XIV, 14).
[314] Solone pretende che si abbia a soddisfare al dover coniugale tre
volte la settimana. La Mishna comanda che il marito giovine e robusto, e
che non affatica, vi adempia una volta al giorno. Per l'abitante di
città lo fissa a due volte ogni settimana, ed una volta sola pel
villano; ad una volta ogni trenta giorni pel conduttore dei cammelli, ed
a una volta ogni sei mesi pel marinaro; ma ne vuole esente chi si dedica
allo studio, ed il dottore. Una moglie che una volta ogni -settimana-
l'ottenesse, non poteva domandare il divorzio: per una -settimana- il
voto di continenza era permesso. La poligamìa divideva i doveri del
marito senza moltiplicarli. (Selden, -Uxor ebraica-, l. III c. 6, nelle
sue opere, vol. 2 p. 717-720).
[315] Sulla legge Oppia Tito Livio (l. XXXIV 1-8) riferisce il moderato
discorso di Valerio Flacco, e l'aringa fatta da Catone l'Antico nella
sua qualità di censore. Ma gli oratori del sesto secolo della fondazione
di Roma, non avevano lo elegante stile che loro attribuisce l'istorico
dell'ottavo. Aulo Gellio (X, 23) ha meglio conservato i principj ed
anche lo stile di Catone.
[316] Rapporto al sistema del matrimonio degli Ebrei e dei Cattolici,
vedi Selden (-Uxor ebraica, Opp-. vol. 2 p. 529-860); Bingham
(-Christian. antiquitates-, l. XXII), e Chardon (-Hist. des Sacrem-. t.
VI).
[317] Le leggi civili del matrimonio si trovano esposte nelle Institute
(l. I tit. 10), nelle Pandette (l. XXIII, 24, 25) e nel Codice (l. V).
Ma siccome il titolo dei -Ritu nuptiarum- è imperfetto, bisogna
ricorrere ai Frammenti d'Ulpiano (tit. 9 p. 590, 591) ed alla -Collatio
legum mosaicarum- (tit. 16 p. 790, 791) colle note di Piteo e di
Schulting. Nel comentario di Servio vi sono due curiosi passi sul primo
libro delle Georgiche, ed il quarto dell'Eneide.
[318] Secondo Plutarco (p. 57) Romolo non ammise che tre cause di
divorzio, cioè l'ubbriachezza, l'adulterio, e le chiavi false. In
qualunque altro caso, quando lo sposo abusava del suo diritto di
supremazia, si dice che la metà de' suoi beni venisse confiscata in
profitto della moglie, e l'altra metà in profitto della Dea Cerere; ed
egli offriva un sacrificio, verisimilmente col resto, alle divinità
della terra. Questa strana legge od è immaginaria, o non è stata che
passeggiera.
[319] Nell'anno di Roma 523, Spurio Carvilio Ruga ripudiò una moglie
bella e buona, ma che era sterile. (Dionigi d'Alicarnasso, l. II p. 93;
Plutarco, -in Numa-, p. 141; Valerio Massimo, l. II c. 1; Aulo Gellio,
IV, 3). Egli fu rimproverato da' Censori e detestato dal popolo; ma la
legge non si opponeva punto al suo divorzio. [Questo fatto viene
altrimenti raccontato e spiegato da Montesquieu. (-Esprit. des Lois-, l.
XVI. c. 16) (-Nota dell'Editore-).]
[320]
--- Sic fiunt octo mariti-
-Quinque per autumnos.-
JUVEN. Sat. VI, 90.
Quantunque questa successione sia molto rapida, essa è tuttavia
credibile, come pure il -non consulum numero, sed maritorum annos suos
computant- di Seneca (-De beneficiis-, III 16). A Roma San Gerolamo vide
un marito che seppelliva la ventunesima sua moglie, la quale aveva
seppelliti ventidue suoi predecessori meno robusti di lui (-Opp.- tom. I
p. 90, -ad Gerontiam-). Ma i dieci mariti in un mese del Poeta Marziale,
sono una stravagante iperbola (l. VI, -epigr.- 7).
[321] Publio Vittore, nella sua Descrizione di Roma, parla di un
-Sacellum Viriplacae- (Valerio Massimo, l. II c. 1) che si trovava nel
quartiere Palatino ai tempi di Teodosio.
[322] Valerio Massimo (l. II c. 9). Egli, con qualche ragione, giudica
il divorzio più criminoso del celibato: -illo namque conjugalia sacra
spreta tantum, hoc etiam iniuriose tractata.-
[323] Vedi le leggi d'Augusto e de' suoi successori in Eineccio (-ad
legem Papiam Poppeam-, c. 19, in -Opp.- t. VI part. I p. 323-333).
[324] -Aliae sunt leges Caesarum; aliae Christi: aliud Papinianus, aliud
Paulus NOSTER praecipit- (San Gerolamo, t. I p. 198; Selden -uxor
ebraica-, l. III c. 31 p. 847-853).
[325] Le Institute non contengono nulla su di questo oggetto; ma si può
vedere il -Codice Teodosiano- (l. III tit. 16, col -Commentario- del
Gotofredo, t. I p. 310-315) e quello di Giustiniano (l. V tit. 17), le
Pandette (l. XXIV tit. 2), e le Novelle (22, 117, 127, 134, 140). Fino
all'ultimo suo momento, Giustiniano vacilla fra la legge civile e
l'ecclesiastica.
[326] Ne' buoni autori greci πορνεια non è una parola familiare, e
la fornicazione che essa propriamente significa, non può
rigorosamente convenire all'infedeltà del matrimonio. Di quale
estensione è desso capace, ed a quali offese è mai applicabile in un
senso figurato? Gesù Cristo parlava la lingua de' rabbini o la siriaca?
Qual'è l'originale parola che si tradusse per πορνεια? Se si
vuol sostenere che Gesù Cristo non abbia eccettuato che questa causa di
divorzio, si hanno due autorità (San Marco, X, 11; e San Luca, XVI, 18)
contro una (San Mattia, XIX, 9). Adottando una risposta che elude la
difficoltà, alcuni critici hanno osato di credere che egli non volesse
offendere nè la scuola dei Sammai nè quella di Hillel (Selden, -Uxor
ebraica-, l. III c. 18, 22, 28, 31).
[327] Giustiniano espone i principj della giurisprudenza romana
(-Instit-. l. I tit. 10); e le leggi ed i costumi delle diverse nazioni
dell'antichità intorno ai gradi proibiti ecc. vengono particolarmente
sviluppati dal Dottore Taylor ne' suoi -Elementi della legge civile-, p.
108, 314-339, opera di una piacevole e varia erudizione, ma di cui non
si può lodare la precisione filosofica.
[328] Quando morì Agrippa, suo padre (A. D. 44), Berenice aveva sedici
anni (Giuseppe, t. i, -Antichità Giudaiche-, l. XIX c. 9 p. 962, ediz.
Havercamp). Essa quindi aveva più di cinquant'anni quando Tito (A. D.
79) -invitus invitam dimisit-. Questa data non avrebbe prodotto un
effetto felice nella tragedia o nella pastorale del tenero Racine.
[329] L'-Aegiptia coniux- di Virgilio (-Eneid-. VIII, 688) sembra essere
annoverata fra i mostri che fecero la guerra con Marc'Antonio contro
Augusto, il Senato, e gli Dei d'Italia.
[330] L'editto di Costantino fu il primo che diede questo diritto;
giacchè Augusto aveva proibito di aver per Concubina una donna che si
potesse sposare; e se uno la sposava in seguito, questo matrimonio non
variava in nulla i diritti dei figli nati antecedentemente: allora si
aveva il mezzo dell'adozione propriamente detta -arrogazione-. (-Nota
dell'Editore-).
[331] I diritti modesti, ma autorizzati dalla legge, delle concubine, e
de' figli naturali, si rinvengono stabiliti nelle Institute (l. V tit.
10), nelle Pandette (l. 1 tit. 7), nel Codice (l. 5 tit. 25) e nelle
Novelle (74 e 89). Le indagini d'Eineccio e del Giannone (-ad legem
Juliam et Papiam Poppeam-, l. IV p. 164, 175; -Opere postume-, p.
108-158) dilucidano questo punto importante de' costumi domestici.
[332] Vedi l'articolo de' tutori e de' pupilli nelle Institute (l. 1
tit. 13-26), nelle Pandette (l. XXVI, XXVII) e nel Codice (l. V tit.
28-70).
[333] -Inst-. l. II tit. 1, 2. Si paragonino i ragionamenti piani e
precisi di Cajo o d'Eineccio (l. II tit. 1 p. 69-91) colla vaga
prolissità di Teofilo (p. 207-265). Le opinioni di Ulpiano si trovano
nelle Pandette (l. 1 tit, 8 leg. 41 n. 1).
[334] Varrone determina l'-heredium- de' primi Romani (De re rustica,
l. 1 c. 2 p. 141; c. 10 p. 160, 161, ediz. Gesuer). Le declamazioni
di Plinio (Hist. nat. XVIII, 2) oscurano questa materia. Si
trovano su questo soggetto varie giuste ed erudite osservazioni
nell'-Administration des terres chez les Romains-, p. 12-66.
[335] Ulpiano (-Fram-. tit. 18 p. 618, 619) e Bynkershoek (-Opp-. t. 1
p. 306-315) spiegano la -res mancipe- con alcuni deboli barlumi ricavati
da dati molto lontani; la loro definizione è un poco arbitraria; e non
avendo gli autori assegnata una positiva ragione, io diffido di quella
che ho allegata.
[336] In vista della brevità di questa prescrizione, Hume conchiude
(Saggi, vol. 1 p. 423) che le proprietà non potevano essere in allora
più fisse in Italia di quello che lo siano -oggigiorno- fra i Tartari.
Ma Vallace, suo avversario, più versato nelle leggi di Roma, gli
rimprovera con ragione di non aver pensato alle condizioni che
l'accompagnavano (-Instit-. l. II tit. 6).
[337] Vedi le -Institute- (l. 1 tit. 4, 5) e le -Pandette- (l. VII).
Nood ha composto un particolare ed erudito trattato -de usufructu-
(-Opp-. t. 1 p. 387-478).
[338] Le questioni de -servitutibus- si trovano discusse nelle Institute
(l. II tit. 3) e nelle Pandette (l. 8). Cicerone (-pro Murena-, c. 9) e
Lattanzio (-Instit. div.- 1. c. 1)affettano di ridere sulle
insignificanti dottrine -de aqua pluvia arcenda- sec. Tuttavia questa
specie di processi doveva essere comune tanto in città quanto in
campagna.
[339] Presso i Patriarchi, il primogenito aveva un diritto di una
mistica e spirituale primogenitura (Genesi, XXV, 31). Nella terra di
Canaan esso avea una doppia parte nell'eredità (-Deuteronomio-, XXI, 17,
col -Comentario- del sensato Leclerc).
[340] In Atene, la porzione de' figli era eguale; ma le povere figlie
non avevano che ciò che i fratelli volevano loro dare. Vedi le ragioni
κληρικοι, che faceva valere Iseo (nel settimo volume degli
-Oratori greci-) sviluppate nella versione e nel comentario di Guglielmo
Jones, scrittore erudito, molto instruito nelle leggi, ed uomo
d'ingegno.
[341] In Inghilterra il primogenito eredita egli solo tutti i beni
fondiarii; legge, dice l'ortodosso Blackstone (-Commentaries on the Laws
of England-, vol. 2 p. 215), la quale non è ingiusta che nell'opinione
de' figli cadetti. Essa, eccitando l'industria, può avere una bontà
politica.
[342] Le Tavole compilate da Blackstone (vol. 2 p. 202) indicano e fra
loro avvicinano i gradi della legge canonica e della legge comune. Un
particolare trattato di Giulio Paolo (-De Gradibus et Affinibus-) venne,
o per intiero od in ristretto, inserito nelle Pandette (l. XXXVIII tit.
10). Al settimo grado egli conta (n. 18) mille e ventiquattro persone.
[343] La legge Voconia fu pubblicata l'anno 584 di Roma. Il più giovane
de' Scipioni, che aveva allora diciassette anni (Freinsemio, Supplimento
di Tito Livio, XLVI, 40); trovò l'occasione d'esercitare la propria
generosità verso sua madre, le sue sorelle ecc. Polibio che viveva in
casa sua fu il testimonio di questa bell'azione (t. II l. XXXI p.
1453-1464, ediz. di Gronovio).
[344] -Legem Voconiam- (Ernesti, Clavis Ciceroniana) -magna voce bonis
lateribus- (a sessantacinque anni) -suasissem-, dice Catone l'Antico
(-De Senectute-, c. 5). Aulo Gellio (VII, 13; XVII, 6) ne ha conservati
alcuni passi.
[345] Vedi la legge delle successioni nelle Institute di Cajo (l. II
tit. 8 p. 130-144) ed in Giustiniano (l. III tit. 1-6, colla versione
greca di Teofilo, p. 515-575, 588-601), nelle Pandette (l. XXXVIII tit.
6-17), nel Codice (l. VI tit. 55-60) e nelle Novelle (118).
[346] Taylor, scrittore illuminato e pieno di fuoco, ma soggetto ad
aberrazioni, ha dimostrato (-Elements of Civil Law- p. 519, 527) che la
successione è la -regola-, ed il testamento -l'eccezione-. Nel III e nel
IV libro il metodo delle Institute è incontrastabilmente contrario
all'ordine naturale. Il Cancelliere d'Aguesseau (Opere, t. 1 p. 275)
desiderava che Domat, suo compatriotta, fosse stato al posto di
Triboniano. Tuttavia i -contratti- prima delle successioni non formano
certamente -l'ordine naturale delle leggi civili-.
[347] I testamenti anteriori a quest'epoca sono forse favolosi. In Atene
avevano diritto di testare solamente que' padri che morivano senza figli
(Plutarco, -in Solone-, t. I p. 164. Vedi Iseo e Jones).
[348] Si fa menzione del testamento d'Augusto in Svetonio (-in August.-
c. 101, -in Neron.- c. 4) scrittore che si può studiare, siccome una
raccolta d'antichità romane. Plutarco (-Opusc.- t. II p. 976) è sorpreso
Σταν δε διαθηκας γραφωσιν, ετερους μεν απολειπουσι κληρονομους, ετεροι
δε πωλουσι τας ουσιας. (-perchè scrivono testamenti, e lasciano altri
eredi, e questi vendono le sostanze-). Le espressioni d'Ulpiano (Fram.
tit. 20 p. 627, ed. di Schulting) sembrano troppo esclusive -Solum in
usu est-.
[349] Giustiniano (Novella 115 n. 3, 4) fa l'enumerazione de' delitti
pubblici e privati, che soli potevano dare anche al figlio il diritto di
diseredare suo padre.
[350] Le -sostituzioni fedecommessarie- delle nostre leggi civili
presentano un'idea feudale innestata sulla giurisprudenza romana, ed
esse hanno appena qualche rassomiglianza cogli antichi fedecommessi
(-Institutions du Droit français-, t. 1 p. 347-383; Denisart,
-Decisions de Iurisprudence-, t. IV p. 577-604). Abusando della
centocinquantanovesima novella, legge parziale, confusa e declamatoria,
esse vennero estese fino al quarto grado.
[351] Dione Cassio (t. II l. LVI p. 814, colle note di Reimar) specifica
venticinquemila dramme, secondo la maniera di computare de' Greci.
[352] Montesquieu (-Esprit des Lois-, l. XXVII) ha spiegato col suo
solito ingegno, ma qualche volta coll'unica scorta della sua
immaginazione, anzi che appoggiato ai monumenti della storia, le
rivoluzioni delle leggi romane risguardanti le successioni.
[353] I principj della civile giurisprudenza sulle successioni, i
testamenti, i codicilli, i legati ed i fedecommessi si riscontrano nelle
Institute di Cajo (l. II tit. 2-9 p. 91-144), in quelle di Giustiniano
(l. II tit. 10-25), e di Teofilo (p. 328-514). Queste immense
particolarità occupano dodici libri (28-39) delle Pandette.
[354] Le Institute di Cajo (l. II tit. 9, 10 p. 144-214), di Giustiniano
(l. III tit. 14-30; l. IV tit. 1, 6) e di Teofilo (p. 616 637)
distinguono quattro sorta d'obbligazioni, aut -re-, aut -verbis-, aut
-litteris-, aut -consensu-; ma io confesso che preferisco la divisione
da me adottata.
[355] Quanto mai è superiore a lodi vaghe ed indeterminate il
ragionevole e tranquillo attestato di Polibio (l. VI p. 693, l. XXXI p.
1459, 1460)! -Omnium maxime et praecipue fidem coluit- (A. Gellio, XX,
1).
[356] Gerardo Noodt ha composto un trattato particolare e soddisfacente
sul -ius praetorium de pactis et transactionibus- (Opp. t. 1, 463, 564);
ed io coglierò quest'occasione per osservare che al principio di questo
secolo (XVIII) le università dell'Olanda e del Brandeburgo sembrano
avere studiato le leggi civili sui più giusti e nobili principj.
[357] Ciò che si riferisce alla dilicata e varia materia de' contratti
consensuali, si trova sparso nel quarto libro delle Pandette (17, 20);
ed essa è una delle parti che più meritano d'essere studiata da un
Inglese.
[358] La natura delle locazioni è fissata nelle Pandette (l. XIX) e nel
Codice (l. IV tit. 65). Il -quinquennium- o termine di cinque anni
sembra esser derivato da una consuetudine piuttosto che da una legge. In
Francia tulle le locazioni delle terre erano stabilite a nove anni; e
tale restrizione non venne abolita che nel 1775 (-Enciclopédie
méthodique, t. 1, de la Jurisprudence, p. 668, 669-); ed io devo, con
dispiacere, osservare che essa esiste ancora nella felice e bella
contrada che abito (nel paese di Vaud).
[359] Potrei qui, senza restrizione alcuna, rimettermi all'opinione ed
alle indagini dei tre libri di Gerardo Noodt, -de foenore et usuris-
(Opp. t. 1 p. 175, 268). I migliori critici ed i più abili giureconsulti
circolano gli -asses- o -centesimae usurae- al dodici, e lo -unciariae-
ad uno per cento. Vedi Noodt, l. II c. 2 p. 207; Gravina Opp. p. 205,
ec., 210; Eineccio, -Antiquit. ad Institut.- l. III tit. 15;
Montesquieu, -Esprit des Lois-, l. XXII c. 22 t. 2 p. 36; t. 3 p. 478
ec. -Défense de l'Esprit des Lois-, e specialmente Gronovio, (-de
pecunia veteri-, l. III c. 13 p. 213-227, e le sue tre Antexegeses, p.
455, 655), fondatore o campione di questa opinione probabile, che
tuttavia non lascia di presentare qualche difficoltà.
[360] -Primo 12 Tabulis sancitum est, ne quis unciario foenore amplius
exerceret- (Tacito, Annali, VI. 16). -Pour peu-, dice Montesquieu
(Esprit des Lois, l. XXII c. 22), -qu'on soit versé dans l'histoire de
Rome, on verra qu'une pareille loi ne devait pas être l'ouvrage des
Décemvirs.- Dunque Tacito era ignorante o stupido? I più savj e virtuosi
patrizj potevano sagrificare la loro avarizia alla loro ambizione, e
tentare di annullare un costume vizioso, con fissare un interesse, al
quale nessun mutuante avrebbe voluto esporsi a tali pene a cui niun
debitore avrebbe voluto andar incontro.
[361] Giustiniano non si è degnato di parlare delle usure nelle sue
Institute; ma le regole e le restrizioni su questa materia si trovano
nelle Pandette (l. XXII tit. 1, 2) e nel Codice (l. IV tit. 32, 33).
[362] Su questo punto l'opinione de' Padri della Chiesa è unanime
(Barbeyrac, -Morales des Pères-, p. 144 ec.). Vedi San Cipriano,
Lattanzio, San Basilio, San Crisostomo (i suoi frivoli argomenti si
ritrovano in Noodt, l. I c. 7 p. 188), San Gregorio di Nissa,
Sant'Ambrogio, San Gerolamo, Santo Agostino, ed una moltitudine di
Concilii e di Casuisti.
[363] Catone, Seneca e Plutarco hanno altamente condannato l'uso o
l'abuso dell'usura. Secondo l'etimologia di -foenus- e di τοκος, si
suppone che il principale generi l'interesse. -Posterità
d'uno sterile metallo!- esclama Shakespeare, ed il teatro è l'eco della
voce pubblica.
[364] Guglielmo Jones ha composto un saggio ingegnoso e ragionato sulla
legge delle cauzioni (Londra, 1781, p. 127 in-8). È forse l'unico
Giureconsulto che abbia un'eguale estesa cognizione de' registri di
Vestminster, de' Commentarj d'Ulpiano, delle Aringhe Attiche d'Iseo, e
delle Sentenze de' giudici dell'Arabia e della Persia.
[365] Noodt (Opp. t. 1 p. 137, 172) ha composto un trattato particolare
sulla legge Aquilia (-Pandect.- l. IX tit. 2).
[366] Aulo Gellio, (-Notti Attiche-, XX, 1). Egli ha ricavato questa
storia dai Comentarii di Q. Labeone sulle Dodici Tavole.
[367] La narrazione che ne fa Tito Livio (1, 28) è imponente e grave.
-At tu dictis Albane maneres-, è una riflessione assai dura, indegna
dell'umanità di Virgilio (Eneide, VIII, 643). Heyne, col suo solito buon
gusto, osserva che questo soggetto era troppo orribile, e che l'autore
dell'Eneide non avrebbe dovuto collocarlo sullo scudo d'Enea (t. III p.
229).
[368] Giovanni Marsham (-Canon chronicus-, p. 593, 596) ed il Corsini
(-Fasti Attici-, t. III p. 62) hanno stabilita l'epoca in cui Dracone
visse (Olimpiade XXXIX, 1). Quanto alle sue leggi, vedi gli autori che
hanno scritto sul governo d'Atene, Sigonio, Meursio, Potter ec.
[369] La settima -De Delictis-, nelle Dodici Tavole, viene sviluppata da
Gravina (-Opp-. p. 292, 293, con un Comentario, p. 214, 230). Aulo
Gellio (XX, 1) e la -Collatio legum mosaicarum et romanarum-, contengono
molte istruttive particolarità.
[370] Tito Livio fa menzione di due epoche di delitto, in cui tremila
persone furono accusate, e centonovanta matrone convinte del delitto
d'avvelenamento. (XL, 43, VIII, 18). Hume distingue i tempi della virtù
pubblica da quelli della virtù privata (Saggi, vol. 1 p. 22, 23). Io
crederei piuttosto che queste effervescenze di crimini, come l'anno 1680
in Francia, sono accidenti e mostruosità che non possono lasciar macchia
ne' costumi di una nazione.
[371] Le Dodici Tavole e Cicerone (-pro Roscio Amerino-, c. 25, 26) non
parlano che del sacco. Seneca (Excerpt. controv. V, 4) vi aggiunge i
serpenti. Giovenale ha pietà della scimia che non aveva fatto alcun male
(-innoxia simia-, sat. XIII, 156). Adriano (-apud Dositheum magistrum-,
l. III c. 16 p. 874, 876, colle note di Schulting), Modestino (Pandette,
XLVIII, tit. 9 leg. 9), Costantino (Codice, l. IX tit. 17), e
Giustiniano (Institute, l. IV tit. 18) indicano tutto quello che si
metteva nel sacco del parricida. Ma in pratica questo supplizio bizzarro
veniva semplificato. -Hodie tamen vivi exuruntur vel ad bestias dantur-
(Paolo, -Sentent. recep-. l. V tit. 24 p. 512, ediz. di Schulting).
[372] Il primo parricida, che siasi avuto a Roma fu L. Ostio, dopo la
seconda guerra punica (Plutarco, in -Romulo-, t. 1 p. 57). Durante la
guerra de' Cimbri, P. Malleolo si rese colpevole del primo matricidio
(Tito Livio, Epit. l. LXVIII).
[373] Orazio parla di -Formidine fustis- (l. II, epist. 2, 154); ma
Cicerone (-De republica-, l. IV, -apud-, Sant'Agostino, De civit. Dei,
IX, 6, -in Fragment. philosoph-. t. III p. 393, ediz. d'Olivet) afferma
che i Decemviri decretarono pene capitali contro i libelli: -Cum
perpaucas res capite sanaissent-. -- PERPAUCAS!
[374] Bynkershoek (-Observ. juris rom-. l. 1 c. 1; -in Opp.- t. 1 p. 9,
10, 11) si sforza di provare che i creditori non dividevano il -corpo-,
ma il -valore- del debitore insolvibile. Ma la sua interpretazione non è
che una continuata metafora, e non può distruggere l'autorità romana, di
Quintiliano, di Cecilio, di Favonio, e di Tertulliano. Vedi Aulo Gellio
(Notti Attiche, XXI).
[375] Il primo discorso di Lisia (Reiske, -Orator. graec-. t. V p. 2-48)
è la difesa di un marito che avea ucciso un adultero. Il Dottore Taylor
(-Lectiones Lysiacae-, c. 11, in Reiske, t. VI, 301-308) discute con
molta dottrina i diritti dei mariti e de' padri in Roma ed in Atene.
[376] Vedi Casaubon, (-ad Athenaeum-, l. 1 c. 5 p. 19). -Percurrent
raphanique mugilesque- (Catullo, p. 41, 42, ed. di Vossio). -Hunc
mugilis intrat- (Giovenale, Sat. X, 317). Hunc- perminxere calones-
(Orazio, l. I, Sat. II, 44). Familiae- stuprandum dedit..... Fraudi non
fuit- (Valerio Massimo, l. VI c. 1 n. 13).
[377] Tito Livio (11, 8) e Plutarco (-in Publicola-, t. 1 p. 187)
allegano questa legge: essa interamente giustifica la opinion pubblica
su la morte di Cesare; opinione che Svetonio non temette di pubblicare
sotto il governo degli Imperatori. -Jure caesus existimatur-, dice egli,
-in Julio-, c. 76. Leggansi anche le lettere che si scrissero Cicerone e
Muzio poco dopo gl'Idi di Marzo (-ad Fam-. XI, 27, 28).
[378] Πρωτοι δε Αθηναιοι τον τε σιδηρον κατεθεντο (Tucidide,
l. 1 c. 6). L'istorico che da questa circostanza ricava un mezzo di
giudicare lo stato della civiltà, sdegnerebbe il barbarismo d'una Corte
Europea.
[379] Cicerone aveva in origine calcolato i danni della Sicilia a
-millies- (ottocentomila lire sterline, -Divinatio in Caecilium-, c. 5);
in seguito poi li ridusse a -quadraginties- (trecentomila lire sterline,
prima aringa, -in Verrem-, c. 18), e finalmente si accontentò di
-tricies- (ventiquattromila lire sterline). Plutarco (-in Ciceron-. t.
III p. 1584) non ha dissimulato i sospetti ed i romori che in allora si
sparsero.
[380] Verre passò circa trent'anni nel suo esilio, fino all'epoca del
secondo triumvirato, in cui egli fu proscritto dal buon gusto di
Marc'Antonio, che si era invaghito del suo bel vasellame di Corinto
(Plinio, -Hist. Nat-. XXXIV, 3).
[381] Tale è il numero assegnato da Valerio Massimo (l. IX c. 2 n. 1).
Floro (IV, 21) dice che duemila senatori e cavalieri furono proscritti
da Silla. Appiano (-De bello civili-, l. 1 c. 95 t. II p. 133, ediz.
Schweighaeuser) con maggior esattezza enumera quaranta vittime
dell'ordine senatorio, e mille seicento dell'ordina equestre.
[382] Su le leggi penali, vale a dire su le leggi Cornelia, Pompea,
Giulia, di Silla, di Pompeo e di Cesare, vedi le Sentenze di Paolo (l.
IV tit. 18-30 p. 497-528, ed. di Schulting); la -Collatio legum
mosaicarum et romanarum- (t. 1-15); il Codice Teodosiano (l. IX); il
Codice di Giustiniano (l. IX); le Pandette (XLVIII); le Institute (l. IV
tit. 18) e la gran versione di Teofilo (p. 917-926).
[383] Egli era un tutore che aveva avvelenato il suo pupillo. Quantunque
il delitto fosse atroce, Svetonio (c. 9) colloca questo castigo nel
numero delle azioni in cui Galba si mostrò -acer, vehemens, et in
delictis coercendis immodicus-.
[384] Gli -Abactores- o -Abigeatores- che portavan via un cavallo, due
cavalle od un paio di buoi, cinque porci o dieci capre incorrevano una
pena capitale (Paolo, -sentent. recept-. l. IV tit. 18 p. 497, 498).
Adriano (-ad Concil. Boetic-.) in ragione della frequenza del
delinquere, più severo, condanna i rei -ad gladium, ludi damnationem-
(Ulpiano, -De officio proconsulis, l. VIII, in Collatione legum
mosaicarum et romanarum-, tit. 11 p. 235).
[385] Infino a che non si fece la pubblicazione del Giulio Paolo di
Schulting (l. II tit. 26 p. 317, 323), si è tenuto per fermo, o si è da
tutti creduto, che le leggi Giulie condannassero l'adultero alla pena di
morte. Questo sbaglio è nato da una frode o da un errore di Triboniano.
Non pertanto a tenore di quanto racconta Tacito, Lipsio indovinava la
verità (Annali, II, 50; III, 24; IV, 42), secondato anche dal costume
d'Augusto che nelle debolezze delle mogli della sua famiglia distingueva
quelle che seco traevano il delitto di -lesa maestà-.
[386] Severo ristrinse al solo marito il diritto d'una pubblica accusa
in caso d'adulterio (Cod. Giustiniano, lib. IX tit. 9 leg. 1). Forse non
è affatto ingiusto questo favore accordato al marito, poichè l'infedeltà
delle mogli seco strascina conseguenze d'assai più disgustose di quelle
degli uomini.
[387] Timone (l. 1) e Teopompo (l. XLIII, -apud Athenaeum-, l. XII p.
517) descrivono il lusso e la dissolutezza degli Etruschi: πολυ μεν τοι
γε χαιρουσι συνοντες τοις παισι και τοις μειρακιοις. Verso
quel tempo (A. U. C. 445) i giovani romani frequentavano le scuole
d'Etruria (Tito Livio, IX, 36).
[388] I Persiani s'erano corrotti alla stesse scuola: απ’ Ελληνων
μαθοντες παισι μισγονται (Erodoto, l. 1 c. 135). Vi sarebbe
da fare una curiosissima dissertazione sull'introduzione del vizio
contro natura, nei tempi posteriori ad Omero; sui progressi che fece tra
i Greci dell'Asia e dell'Europa, sulla veemenza delle passioni di questi
ed il sì fievole espediente della virtù e dell'amicizia che tanto
ricreava i filosofi d'Atene. Ma -scelera ostendi oportet dum puniuntur,
abscondi flagitia-.
[389] In una istessa incertezza cadono il nome, l'epoca e le
disposizioni di questa legge (Gravina, -Opp-. p. 432, 433; Eineccio,
-Hist. iur. rom-. n. 108; Ernesti, -Clav. Ciceron. in Indice legum-). Ma
devo notare per la verità che la -nefanda Venus- del riservato Tedesco è
dall'Italiano più castigato chiamata -aversa-.
[390] Vedi il discorso d'Eschine contro il catamita Timarco (in Beiske,
-Orat. graec.- t. III p. 21-184).
[391] Si presentano in folla alla mente del lettore, che ha cognizioni
degli autori antichi, i nefandi passi; per me mi contenterò di indicare
in questo luogo la fredda riflessione d'Ovidio:
-Odi concubitus qui non utrumque resolvunt.-
-Hoc est quod puerum tangar amore- MINUS.
[392] Elio Lampridio (nella vita d'Eliogabalo, nella Storia Augusta, p.
112), Aurelio Vittore (-in Philipp. Cod. Theod-. l. IX tit. 7 leg. 7),
ed il Comentario di Gotofredo (t. III p. 63). Teodosio abolì le
malaugurate leggi che erano stabilite nei sotterranei di Roma, ove ambo
i sessi impunemente si prostituivano.
[393] Veggansi le leggi di Costantino e de' suoi successori contro
l'adulterio, la sodomia, ec., nel Codice Teodosiano (l. IX tit. 7 leg.
7; l. XI tit. 36 leg. 1, 4) ed il Codice Giustinianeo (l. IX tit. 9 leg.
30, 31). Questi Principi parlano tanto col linguaggio della passione,
quanto con quello della giustizia, ed hanno la cattiva fede d'attribuire
la propria loro severità ai primi Cesari.
[394] Giustiniano, Novelle 77, 134, 141; Procopio, Aneddoti, c. 1-16,
colle annotazioni d'Alemanno; Teofane, p. 151; Cedreno, p. 368; Zonaro,
l. XIV, p. 64.
[395] Montesquieu, Spirito delle leggi, l. XII c. 5. Questo filosofo
cotanto pel suo genio commendevole, concilia i diritti della libertà e
della natura che non dovrebbero giammai trovarsi in opposizione fra
loro.
[396] Vedi venti secoli prima dell'Era Cristiana, intorno alla
corruzione della Palestina, la Storia e le leggi di Mosè. Diodoro Siculo
(t. 1 l. V p. 356) agli antichi Galli fa un rimprovero di questo vizio;
i viaggiatori mussulmani e cristiani l'imputano alla China (Antic.
Relaz. dell'India e della China, p. 34, tradotte dal Padre Rinaldetto e
dal Padre Premaro, aspro suo critico, nelle -Lettere edificanti-, t. XIX
p, 433) Gli storici spagnuoli, ne accusano gli indigeni dell'America.
(Garcilasso della Vega, l. III c. 13; e Dizionario di Bayle, t. III p.
88). Voglio sperare ed amo credere che questa peste non siasi peranco
sparsa fra i Negri dell'Affrica.
[397] Carlo Sigonio (l. III, -De judiciis in Opp-. t. III p. 679-864)
spiega molto eruditamente e con classico stile l'importante materia
delle liti e dei giudizj che si tenevano pubblicamente in Roma, e se ne
trova un compendio molto bene scritto nella Repubblica Romana di
Belforte (t. II l. V p. 1-121). Chi desiderasse maggiori schiarimenti e
più precise particolarità, può studiare Noodt (-De iurisdictione et
imperio, libri duo-, t. 1 p. 93-134), Eineccio (-ad Pandect-., l. I c.
11; ad Instit. l. IV tit. 17; -Element. ad Antiquit-.) e Gravina (-Opp-.
230-251).
[398] Le funzioni dei giudici di Roma, come quelle dei giurati
d'Inghilterra, non potevano essere risguardate che come un dovere
passeggiero, e non mai come una magistratura, od una professione, ma le
leggi della Gran Brettagna esigono particolarmente l'unanimità dei voti:
esse espongono i giurati ad una sorta di tortura da cui hanno liberato i
rei.
[399] Siamo debitori di questo fatto interessante ad un frammento
d'Asconio Pediano che vivea mentre regnava Tiberio. La perdita che si è
fatta de' suoi Comentarii sulle Orazioni di Cicerone, ci ha tolto un
fondo prezioso di cognizioni storiche o relative alle leggi.
[400] Polibio, lib. VI p. 633. L'estensione dell'Imperio, non che dei
luoghi compresi nella -città- di Roma, forzava l'esiliato a procurarsi
un ritiro che fosse ad una gran distanza.
[401] -Qui de se statuebant, humabantur corpora, manebant testamenta;
pretium festinandi-. Tacito, Annali VI, 25, colle Annotazioni di Giusto
Lipsio.
[402] Giulio Paolo, -Sentent. recept-. l. V tit. 12 p. 476; le Pandette,
l. XLVIII tit. 21; il Codice, l. IX tit. 50; Bynkershoek, t. 1 p. 59;
-Observat-. J. G. R. IV, 4, e Montesquieu (-Esprit. des Lois-, l. 29 c.
9) notano le civili restrizioni della libertà, ed i privilegi del
suicida. Le pene che gli vennero inflitte, furono inventate in un tempo
posteriore e meno illuminato.
[403] Plinio, -Hist. Nat-. XXXVI, 24. Quando Tarquinio per edificare il
Campidoglio tormentò talmente i suoi sudditi che ridusse alla
disperazione parecchi fra gli operai, onde si diedero la morte, fece
inchiodare i cadaveri di quegli sgraziati su d'una croce.
[404] I rapporti che s'incontrano fra una morte violenta, ed una morte
immatura, determinarono Virgilio (Eneide, VI, 434-439) a confondere
insieme il suicidio e la morte dei neonati, quelli che muoiono per amore
e le persone ingiustamente condannate a morte. Il migliore fra i suoi
editori, Heyne, non sa come spiegare le idee, ossia il sistema di
giurisprudenza del romano poeta in intorno questo soggetto.
CAPITOLO XLV.
-Regno di Giustino il Giovane. Ambasceria degli Avari. Si
stabiliscono sul Danubio. Conquista dell'Italia fatta da'
Lombardi. Adozione e Regno di Tiberio. Regno di Maurizio. Stato
dell'Italia sotto i Lombardi e gli Esarchi di Ravenna. Calamità
di Roma. Carattere e Pontificato di Gregorio I.-
[A. D. 565]
Negli ultimi anni di Giustiniano, l'inferma sua mente era dedicata alle
contemplazioni celesti, ed egli trascurava gli affari di questo mondo
quaggiù. I suoi sudditi erano stanchi di comportare più a lungo la sua
vita e il suo regno: non pertanto tutti gli uomini atti a riflettere,
paventavano il momento della sua morte, come quello che dovea involgere
la capitale nel tumulto, e l'Impero nella guerra civile. Questo monarca
senza prole avea sette nipoti[405], figli o nipoti di suo fratello e di
sua sorella, tutti educati nello splendore di una condizione reale. Il
mondo gli avea veduti negli alti comandi delle province e degli
eserciti; conosciuta era l'indole di ciascun di loro, zelanti n'erano
gli aderenti, e siccome la gelosia del vecchio Sire sempre differiva a
dichiarare il successore qual fosse, ognun d'essi con eguale speranza
poteva ambire l'eredità dello zio. Egli spirò nel suo palazzo, dopo un
regno di trent'anni; e la decisiva opportunità del momento venne colta
dagli amici di Giustino, figlio di Vigilanzia[406]. All'ora di
mezzanotte, i suoi domestici furono svegliati da una importuna folla che
tuonava alla sua porta, e che ottenne di esser ammessa in casa col
significare ch'erano i membri principali del Senato. Questi fausti
deputati svelarono il recente ed importante secreto della morte
dell'Imperatore: riferirono o forse inventarono la scelta che egli avea
fatto morendo del più diletto e più meritevole fra i suoi nipoti, e
scongiurarono Giustino ad antivenire i disordini a cui poteva darsi la
moltitudine, se col ritorno della luce ella vedesse ch'era rimasta senza
signore. Giustino poi ch'ebbe composto il suo aspetto alla sorpresa, al
dolore, e ad una decente modestia, secondando l'avviso di sua moglie,
Sofia, si sottopose alla autorità del Senato. Speditamente ed in
silenzio egli fu condotto al palazzo; le guardie salutarono il nuovo
loro Sovrano, e si compirono, senza frappor dimora i marziali e
religiosi riti della sua coronazione. Dalle mani de' suoi propri
ufficiali gli si vestirono gl'Imperiali arredi, i borzacchini rossi, la
tunica bianca e la veste di porpora. Un soldato felice, ch'egli
incontanente promosse al grado di Tribuno, gli cinse al collo la
militare collana; quattro robusti giovani lo innalzarono sopra uno
scudo; fermo e ritto ivi egli stette a ricevere l'adorazione de' suoi
sudditi; e la benedizione del Patriarca che impose il diadema sul capo
di un Principe ortodosso santificò la loro elezione. Già pieno era
l'Ippodromo d'innumerevol gente, e non sì tosto l'Imperatore si mostrò
sul suo trono, che le voci della fazione azzurra e della verde si
confusero per applaudirlo egualmente. Ne' discorsi che Giustino fece al
Senato ed al Popolo, egli promise di corregger gli abusi che avean
disonorato la vecchiaia del suo predecessore, professò le massime di un
governo giusto e benefico, e dichiarò che alle vicine calende di
Gennaio[407], egli farebbe rivivere nella sua persona il nome e la
liberalità di un Console romano. L'immediato soddisfacimento dei debiti
del suo zio esibì un solido pegno della sua fede e del suo generoso
procedere: una schiera di portatori, carichi di sacchetti d'oro, si
avanzò nel mezzo dell'Ippodromo, ed i creditori di Giustiniano, caduti
d'ogni speranza, accettarono come spontaneo dono, questo pagamento
richiesto dall'equità. Prima che passassero tre anni, l'esempio di
Giustino fu imitato e superato dall'imperatrice Sofia, che liberò molti
indigenti dai debiti e dall'usura: atto di benevolenza che sopra ogni
altro merita la gratitudine, come quello che solleva l'individuo dal più
intollerabile de' mali, ma nell'esercizio del quale la bontà di un
Principe va soggettissima ad esser tratta nell'inganno dai richiami
della prodigalità e da' frodolenti artifizj[408].
[A. D. 566]
Giustino, nel settimo giorno del suo regno, diede udienza agli
ambasciatori degli Avari, e decorata fu la scena in modo da imprimere
ne' Barbari i sensi della maraviglia, della venerazione e del terrore.
Principiando dalla porta del palazzo, gli spaziosi cortili ed i lunghi
portici offrivano in doppio e continua fila, la vista de' superbi
cimieri e degli aurei scudi delle guardie, che presentavano le lance e
le azze loro con più securtà che non avrebbero fatto sul campo della
battaglia. Gli ufficiali, che esercitavano il potere od accompagnavano
la persona del Principe, erano coperti delle più ricche lor vesti, e
disposti secondo l'ordine militare e civile della gerarchia. Come il
velo del santuario fu tratto, gli ambasciatori mirarono l'Imperatore
dell'Oriente assiso in trono, sotto un baldacchino sostenuto da quattro
colonne, e coronato da una figura alata della Vittoria. Essi ne' primi
moti della sorpresa, si sottomisero all'adorazione servile della corte
Bizantina; ma appena alzati da terra, Targezio, Capo dell'ambasceria,
spiegò la libertà e l'orgoglio di un Barbaro. Egli esaltò, mediante la
lingua di un interprete, la grandezza del Cacano, la cui clemenza
permetteva di sussistere ai regni del Mezzogiorno, ed i vittoriosi cui
sudditi aveano valicato i fiumi agghiacciati della Scizia, ed allor
coprivano le rive del Danubio d'innumerevoli tende. L'ultimo Imperatore
avea coltivato, con annui e magnifici doni, l'amicizia di un
riconoscente monarca, ed i nemici di Roma aveano rispettato gli alleati
degli Avari. La stessa prudenza dovea consigliare i nipoti di
Giustiniano ad imitare la liberalità del loro zio, ed a procacciarsi il
benefizio della pace con un popolo invincibile, che si dilettava degli
esercizj della guerra ne' quali era eccellente. La risposta
dell'Imperatore fu conforme a siffatto stile di superba disfida, ed egli
trasse la sua confidenza dal Dio de' Cristiani, dall'antica gloria di
Roma, e da' recenti trionfi di Giustiniano. «L'Impero» ci soggiunse
«abbonda d'uomini e di cavalli e di armi bastevoli a difendere le nostre
frontiere, ed a punire li Barbari. Voi offerite aiuto, voi minacciate
offese; noi abbiamo in non cale la vostra inimicizia ed il vostro
soccorso. I conquistatori degli Avari richieggono la nostra alleanza;
dovremo noi aver temenza de' fuggiaschi e degli esuli loro[409]? Mio zio
si mostrò largo verso la vostra miseria, piegandosi alle vostre umili
preci. Noi vi faremo più importante servigio, quello di farvi conoscere
la vostra debiltà. Ritiratevi dal nostro cospetto; le vite degli
ambasciatori sono sicure; e se ritornerete ad implorare il nostro
perdono, forse assaggerete i frutti della nostra bontà[410]». Porgendo
fede al racconto de' suoi ambasciatori, il Cacano fu sbigottito
dall'apparente fermezza di un Imperatore romano, di cui ignorava
l'indole e le facoltà. In cambio di mandare ad effetto le sue minacce
contro l'Impero orientale, egli portò le armi nelle povere ed incolte
contrade della Germania, ch'erano soggette al dominio de' Franchi. Dopo
due dubbiose battaglie, egli consentì a ritirarsi, ed il Re di Austrasia
sovvenne alla carestia del campo degli Avari mediante un'immediata
provigione di grano e di bestiame[411]. Simiglianti ripetute traversie
aveano come spento l'ardire degli Avari, e dileguata sarebbesi la
potenza loro in mezzo a' deserti della Sarmazia, se l'alleanza di
Alboino, re de' Lombardi, non avesse dato un nuovo scopo alle lor armi,
ed un solido stabilimento alle disastrate loro fortune.
Alboino, nel tempo che militava sotto le bandiere del padre, incontrò in
battaglia, e trapassò colla lancia da parte a parte il Principe de'
Gepidi, suo competitore. I Lombardi, plaudendo a tale prodezza, chiesero
con unanimi acclamazioni al genitore che l'eroico garzone, il quale avea
avuto a comune i pericoli della battaglia, fosse ammesso alla festa
della vittoria. «Vi sovvenga» replicò l'inflessibile Audoino, «delle
sagge costumanze de' nostri maggiori. Qualunque sia il merito di un
Principe, egli non può sedere a mensa col prode, sinchè non abbia
ricevuto le sue armi da una mano straniera e regale». Alboino piegò la
fronte con riverenza alle istituzioni della sua patria; scelse quaranta
compagni, ed animosamente portossi alla Corte di Turisondo re dei
Gepidi, il quale abbracciò ed accolse, secondo le leggi dell'ospitalità,
l'uccisore del proprio suo figlio. Durante il banchetto, mentre Alboino
occupava il seggio del giovane ch'egli avea spento, una tenera
rimembranza sorse nell'animo di Turisondo. «Come caro è quel posto! --
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