suppongono la consegna dell'oggetto, ed altre volte presumono il consentimento delle parti. Al pegno sostanziale si sostituirono finalmente i diritti invisibili dell'-ipoteca-; ed il prezzo di una vendita, determinata da ambe le parti, mette, da quel punto, le venture del guadagno o della perdita sul conto del compratore. Si può ragionevolmente supporre che ogni uomo sia per obbedire ai dettami del suo interesse; e se egli accetta il benefizio, è obbligato a sostenere la spesa della transazione. In questo illimitato soggetto, lo storico dee particolarmente osservare la locazione delle terre e del denaro; la rendita di quelle e l'interesse di questo, in quanto esse materialmente toccano la prosperità dell'agricoltura e del commercio. Il proprietario di terreni era spesso obbligato ad anticipare il capitale e gli stromenti della coltivazione, ed a contentarsi di una partizione dei frutti. Se il tapino affittuale veniva oppresso da sinistri accidenti, dal contagio o da ostile violenza, egli invocava per un proporzionato alleviamento l'equità delle leggi: cinque anni erano il termine d'uso per tali contratti, nè si poteva aspettare alcun solido o costoso miglioramento da un fittaiuolo che ad ogni momento poteva esser mandato fuora, por la vendita della possessione[358]. L'usura[359], quell'inveterato male di Roma[360], era stata scoraggiata dalle Dodici Tavole, ed abolita dai clamori del popolo. I bisogni e l'odiosità di esso popolo la richiamarono in vita, la discrezione dei Pretori la tollerò, ed il Codice di Giustiniano finalmente ne prescrisse i confini. Alle persone d'illustre grado non si concedette di ricevere più del quattro per cento; il sei per cento fu stabilito qual ordinaria e legale misura dell'interesse. Si permise l'otto, per la convenienza delle manifatture e de' mercatanti, e si accordò il dodici per le assicurazioni marittime, le quali da' più antichi savj non s'erano ardite definire; ma fuori che in questa rischiosa occasione, severamente si raffrenò la pratica dell'usura esorbitante[361]. Il clero dell'Oriente e dell'Occidente condannò il più tenue interesse[362]: ma il sentimento del vantaggio reciproco, il quale aveva trionfato delle leggi della Repubblica, con egual fermezza fece fronte ai decreti della Chiesa, ed anche ai pregiudizi del genere umano[363]. III. La natura e la società impongono lo stretto obbligo di riparare un torto; e chi ha sofferto per una privata ingiustizia, acquista un diritto personale ed un'azione legittima. Se la proprietà di un altro viene affidata alle vostre mani, il grado di cura che voi dovete prenderne, cresce o scade secondo il benefizio che voi derivate da quel temporaneo possedimento. Di rado avviene che ci tocchi render ragione di un accidente inevitabile, ma le conseguenze di un fallo volontario vanno mai sempre imputate al suo autore[364]. Un Romano richiamava e ricuperava le cose rubategli, mediante un'azione civile di furto: esse potevano passare per una serie di mani innocenti e pure, ma soltanto una prescrizione di trent'anni era valevole ad estinguere l'originale suo diritto. Gli si restituivano quegli effetti per sentenza del Pretore, e si compensava l'ingiuria col pagamento del doppio, del triplo ed anche del quadruplo del loro valore, secondo ch'era succeduta una frode secreta, od una rapina aperta, e secondo che il rubatore era stato sorpreso sul fatto, ovvero scoperto per una susseguente ricerca. La legge Aquilia[365] difendeva la vivente proprietà di un cittadino, i suoi schiavi ed il suo bestiame, dai colpi della malizia, o dai danni della negligenza: essa condannava il colpevole a pagare il più alto prezzo a cui si potesse stimare l'animale domestico in un qualunque momento dell'anno che ne aveva preceduto la morte. Per la distruzione di ogni altro valutabile oggetto si lasciava una latitudine di trenta giorni all'estimazione. Un'ingiuria personale viene alleggerita od aggravata dai costumi del tempo, e dalla severità dell'individuo: l'equivalente del dolore o dell'offesa di una parola o di una percossa non si può facilmente valutare in denaro. La rozza giurisprudenza dei Decemviri aveva confuso tutti gli insulti fatti nel bollore dell'ira, che non giungevano alla rottura di un membro, ed essa condannava l'aggressore alla comune multa di venticinque assi. Ma la stessa denominazione di moneta fu ridotta, in tre secoli, da una libbra alla metà di un'oncia; e l'insolenza di un ricco Romano si prendeva a buon mercato lo sciaurato spasso di trasgredire e di soddisfare la legge delle Dodici Tavole. Verazio correva per le strade, percuotendo in faccia gl'innocenti passeggieri, ed un suo seguace, che portava una borsa, immediatamente rintuzzava le lor grida colla esibizione di venticinque monete di rame, il valore di circa uno scellino[366], a norma di quanto esigeva la legge. L'equità dei Pretori esaminava e valutava il merito distinto di ogni querela particolare. Nell'aggiudicare i danni civili, il magistrato si assumeva il diritto di aver riguardo alle varie circostanze di tempo e di luogo, di età e di dignità, che inacerbar potevano l'onta e il dolore della persona offesa. Ma se egli ammetteva l'idea di un'ammenda, di una punizione, di un esempio, egli invadeva la provincia della legge Criminale, benchè forse ne riparasse il difetto. Tito Livio, ove riferisce il supplizio del Dittatore di Alba, fatto a brani da otto cavalli, lo rappresenta come il primo e l'ultimo esempio di crudeltà Romana, nel punimento de' più atroci delitti[367]. Ma questo atto di giustizia o di vendetta venne eseguito sopra un nemico straniero nell'ardore della vittoria, e per comando di un uomo solo. Le Dodici Tavole offrono una più decisiva prova dello spirito nazionale, perocchè furono esse composte dai più saggi del Senato, ed accettate dai liberi suffragi del popolo. Tuttavia queste leggi, come gli statuti di Dracone[368] erano scritte a note di sangue[369]. Esse approvano la disumana e disugual massima del taglione; e rigorosamente esigevano la perdita di un occhio per un occhio, di un dente per un dente, di un membro per un membro, a menochè l'offensore potesse riscattare il suo perdono con pagare una multa di trecento libbre di rame. I Decemviri distribuirono molto liberamente i castighi men gravi della flagellazione e della servitù, e giudicarono degni di morte nove delitti di un'assai differente natura. Erano questi: I. Ogni atto di -tradimento- contro lo Stato o di corrispondenza col nemico pubblico. Doloroso ed ignominioso era il supplizio. Si ravvolgeva in un velo il capo del Romano degenere, gli si legavano dietro il dorso le mani, e poscia che era stato battuto colle verghe dal littore, veniva appeso nel mezzo del Foro ad una croce, o ad un albero inauspicato. II. I notturni conciliaboli nella Capitale, qualunque fosse il pretesto, o di piacere o di religione o di ben pubblico. III. L'uccisione di un cittadino, la quale, secondo i comuni sentimenti degli uomini, richiede il sangue dell'uccisore. Il veleno è più odioso ancora della spada o del coltello; e ci reca stupore lo scorgere in due sciagurati esempi, come una sì fatta sottile perversità abbia di buon'ora infettato i costumi della Repubblica, e le caste virtù delle matrone Romane[370]. Il parricida che violava i doveri della natura e della gratitudine, veniva gettato nel fiume e nel mare, chiuso in un sacco, nel quale successivamente si rinserrarono un gallo, una vipera, un cane ed una scimia, come i suoi più degni compagni[371]. L'Italia non produce scimie; ma non fu sentita una tal mancanza sino alla metà del sesto secolo, epoca in cui per la prima volta si scoprì un delitto di parricidio[372]. IV La malvagità di un -incendiario-. Questi era battuto colle verghe dapprima, poi consegnato egli stesso alle fiamme; solo esempio in cui la nostra ragione sia tentata di approvar la giustizia della pena del taglione. V. Lo -spergiuro giudiziale-. Il testimonio malizioso o corrotto era lanciato capovolto giù dalla rocca Tarpeia per espiare la sua falsità, che più fatale era fatta dalla severità delle leggi penali, e dalle mancanze di prove scritte. VI. La corruzione di un giudice, il quale accettava regali per dare una sentenza iniqua. VII. I libelli e le satire, i cui rozzi versi alle volte perturbarono la pace di una città senza lettere. Se ne puniva a colpi di bastone l'autore, meritato castigo; ma non è ben certo se lo lasciassero spirare sotto i colpi del manigoldo[373]. VIII. La notturna tristizia di danneggiare o distruggere la messe del vicino. S'impendeva il delinquente come gradita vittima a Cerere. Ma le Deità boscherecce erano implacabili meno, e l'estirpazione dell'albero più prezioso non traeva dietro di se che l'ammenda di venticinque libbre di rame. IX. Le incantagioni magiche: che avevan forza, a quanto credevano i pastori del Lazio, di estenuare un nemico, di spegnerne la vita, e di sterpar dalle sedi le piantagioni che avevano posto radici più salde. Ci rimane a parlare della crudeltà delle Dodici Tavole verso i debitori che non potevan pagare, ed io ardirei di anteporre il senso letterale dell'antichità alle speciose interpretazioni dei critici moderni[374]. Dopo la prova giudiziale o la confessione del debito, si concedevano trenta giorni di grazia, innanzi che un Romano fosse dato in balìa del suo concittadino. In questa prigione privata, dodici oncie di riso componevano il giornaliero suo vitto: si poteva caricarlo di una catena del peso di quindici libbre; e per tre volte veniva esposto sulla piazza del mercato a sollecitare colla sua miseria la compassione de' suoi amici e concittadini. Allo spirar di sessanta giorni, la perdita della libertà o della vita lo discioglieva dal debito. Il debitore insolvente era posto a morte, oppur venduto a schiavitù straniera di là dal Tebro: ma se parecchi creditori erano ostinati ugualmente ed inflessibili, essi potevano legalmente smembrare il corpo di lui, e satollare la propria vendetta con questo orribile spartimento. I difensori di questa legge selvaggia hanno sostenuto ch'essa doveva possentemente operare per rattener col terrore gli scioperali ed i fraudolenti dal contrarre debiti che non erano atti a pagare; ma l'esperienza dissipava l'effetto di questo terror salutevole, non trovandosi verun creditore sì crudele da esigere la pena della vita o delle membra, la quale non gli tornava ad alcuno profitto. Come i costumi di Roma vennero a poco a poco ingentilendo, il codice criminale dei Decemviri fu abolito dall'umanità degli accusatori, dei testimoni e dei giudici; e l'impunità divenne la conseguenza di un rigore fuor di misura. La legge Porzia e la Valeria proibirono a' magistrati di applicar ad un cittadino libero qualsivoglia capitale od anche corporale castigo; e gli anticati statuti di sangue vennero artificiosamente, e forse con verità attribuiti allo spirito di tirannide dei re, non dei patrizi. Nella mancanza delle leggi penali e nell'insufficienza delle azioni civili, la pace e la giustizia della città erano imperfettamente mantenute dalla giurisdizione privata de' cittadini. I malfattori che riempiono le nostre carceri, sono il rifiuto della società, e si può comunemente ascrivere ad ignoranza, a povertà ed a brutali appetiti quei delitti di cui sostengon la pena. Per commettere impunemente simili enormità, un vile plebeo poteva rivocar il sacro carattere di membro della Repubblica ed abusarne: ma sulla prova od anche sul sospetto del delitto, lo schiavo o lo straniero veniva attaccato ad una croce, e questa rigida e sommaria giustizia si poteva esercitare senza impedimento sopra la massima parte del popol minuto di Roma. Ogni famiglia conteneva un tribunale domestico, il quale non era limitato, come quello del Pretore, alla cognizione delle azioni esterne: la disciplina dell'educazione inculcava massime ed abitudini di virtù; ed il padre Romano era mallevadore verso lo Stato dei costumi de' suoi figliuoli, poichè disponeva egli senza appello della vita, della libertà e dell'eredità loro. In certi frangenti, il cittadino aveva autorità di vendicare i suoi torti privati od i pubblici. Il consentimento delle leggi giudaiche, ateniesi e romane permetteva di ammazzare il ladrone notturno; ma in chiaro giorno non era lecito di spegnerlo senza che si avesse una qualche prova di pericolo. Chiunque sorprendeva un adultero nel suo letto nuziale, poteva liberamente dare sfogo alla sua vendetta[375]. La provocazione scusava il più sanguinoso o fiero oltraggio[376], nè fu prima del Regno di Augusto che il marito venne ridotto a pesare il grado dell'offensore, ed il padre condannato a sacrificare la sua figlia, insieme col ribaldo suo seduttore. Dopo la cacciata dei Re, l'ambizioso Romano che avesse ardito di assumere il titolo, o d'imitare la tirannide loro, era consacrato ai Numi Infernali. Qualunque de' suoi concittadini aveva la spada della giustizia in sua mano; e l'azione di Bruto, benchè contraria alla gratitudine ed alla prudenza, era anticipatamente santificata dal giudizio della sua patria[377]. La barbara consuetudine di portar armi in seno alla pace[378] e le sanguinose massime dell'onore erano sconosciute ai Romani; e, per lo spazio dei due secoli più puri, dallo stabilimento dell'egual libertà sino al fine delle guerre Puniche, la Città non fu mai perturbata da sedizioni, e di rado fu contaminata da atroci delitti. Allor quando le fazioni domestiche e la dominazione al di fuori ebbero infiammato ogni vizio, più vivamente si sentì la mancanza delle leggi penali. Al tempo di Cicerone, ogni cittadino privato godeva il privilegio dell'anarchia: ogni ministro della Repubblica poteva innalzare le ambiziose sue mire sino alla regale potenza, e lode tanto maggiore meritavano le loro virtù, in quanto ch'erano gli spontanei frutti della natura o della filosofia. Verre, tiranno della Sicilia, poi che s'ebbe per tre anni saziato di libidine, di rapina e di crudeltà, non potè esser citato in giudizio che per la restituzione pecuniaria di trecentomila lire sterline, e tale fu la moderazione delle leggi, de' giudici e forse dell'accusatore medesimo[379] che col rifondere una tredicesima parte del suo bottino, fu concesso a Verre di ritirarsi in un esilio placido e voluttuoso[380]. Il primo imperfetto tentativo di ristabilire la proporzione tra i delitti e le pene fu l'opera del Dittator Silla, il quale in mezzo al sanguinolento trionfo, aspirò a reprimere la licenza, anzi che ad opprimere la libertà de' Romani. Egli si recò a gloria l'arbitraria proscrizione di quattromila settecento cittadini[381]. Ma nel carattere di legislatore, rispettò i pregiudizj de' tempi; ed in luogo di profferire una sentenza di morte contra il ladro o l'assassino, contra il generale che dava un esercito in mano al nemico, o il magistrato che dilapidava una provincia, Silla contentossi di aggravare le condannazioni pecuniarie colla pena dell'esilio, o parlando secondo lo statuto, coll'interdetto del fuoco e dell'acqua. La legge Cornelia, poi la Pompeia e la Giulia, introdussero un nuovo sistema di giurisprudenza criminale[382], e gl'Imperatori, da Augusto sino a Giustiniano, velarono il crescente rigore di quelle leggi sotto i nomi de' loro primitivi autori. Ma l'invenzione e l'uso frequente delle pene straordinarie, derivava dal desiderio di estendere e di occultare i progressi del dispotismo. Nella condanna degl'illustri Romani, il Senato sempre mostravasi presto a confondere, il potere giudiciale col legislativo, per secondare la volontà de' suoi padroni. Spettava ai governatori il dovere di mantenere la pace della loro provincia, coll'arbitraria e rigorosa amministrazione della giustizia. La libertà di Roma si dilegua nell'estension dell'Impero, ed il malfattore Spagnuolo che invocò il privilegio di un Romano, fu sollevato per comando di Galba, sopra una croce più bella e più alta[383]. I rescritti, che partivan dal trono, decidevano di tempo in tempo le questioni che per la novità ed importanza loro parevano eccedere l'autorità e il discernimento di un proconsolo. La deportazione ed il taglio del capo erano riserbate per le persone di onorevol grado, i delinquenti più bassi venivano impiccati od arsi, o sepolti nelle miniere, od esposti alle fiere dell'anfiteatro. S'inseguivano i ladroni armati, e si estirpavano come nemici della società; si guardava l'abigeato come un capitale delitto[384], ma il semplice furto non si considerava che per un'ingiuria meramente civile e privata. I gradi della colpa, ed i modi della pena troppo spesso determinavansi dalla discrezione delle autorità, ed i sudditi mal conoscevano i pericoli legali a cui potevano andar incontro in ogni azione del viver loro. I peccati, i vizj, i delitti sono gli obbietti della teologia, dell'etica e della giurisprudenza. Ogni volta che i loro giudizj concordano, essi scambievolmente si avvalorano; ma qualor differiscono, un prudente legislatore pesa il delitto, e stabilisce il castigo secondo la misura dell'ingiuria sociale. Su questo principio, il più temerario assalto contro la vita e la proprietà di un cittadino privato, si giudica meno atroce che il delitto di tradimento o di ribellione, che lede la maestà della Repubblica. Gli ossequiosi giuristi con unanime voce profferirono che la Repubblica è contenuta nella persona del suo Capo; ed il brando della legge Giulia fu affilato dall'incessante diligenza degli Imperatori. Il commercio licenzioso de' sessi può tollerarsi come un impulso di natura, o proibirsi come una fonte di disordine e di corruzione: ma il buon nome, gli averi, la famiglia del marito, gravemente sono intaccati dall'adulterio della moglie. Il senno di Augusto, poi ch'ebbe frenato la libertà di vendicarsi, applicò l'animavversione delle leggi a questa domestica offesa: e le parti delinquenti erano condannate al pagamento di grossi danni ed ammende, indi rilegate in lungo o perpetuo esilio sopra due isole separate[385]. La Religione riprende egualmente l'infedeltà del marito; ma siccome questa non è accompagnata dagli stessi effetti civili, così la moglie non ebbe mai facoltà di rivendicare i suoi torti[386], e la distinzione di semplice o duplice adulterio, così comune e così importante nel gius canonico, è sconosciuta alla giurisprudenza del Codice e delle Pandette. Con ripugnanza io prendo e con impazienza mi affretto ad attingere un vizio più odievole, di cui la modestia rigetta il nome, e la natura abborisce l'idea. Infettati ne andarono i primi Romani dall'esempio degli Etruschi[387] e de' Greci[388]; in mezzo al pazzo abuso della prosperità, e della potenza, insipido parve ogni piacere che fosse innocente; e la legge Scatinia[389] strappata da un atto di violenza, insensibilmente cadde abolita pel trapassare degli anni e per la moltitudine dei rei. Questa legge riguardava lo stupro, e forse la seduzione di un giovane d'ingenui natali come un'ingiuria personale ch'essa puniva colla meschina ammenda di diecimila sesterzj, o di ottanta lire sterline: la resistenza o la vendetta della castità potea spegnere lo stupratore, ed io sono desideroso di credere che in Roma, come in Atene, il volontario ed effemminato disertor del suo sesso, fosse privato degli onori e dei diritti di cittadino[390]. Ma la pratica del vizio non era sconfortata dalla severità dell'opinione: l'indelebile macchia di tale nefandità era confusa colle più veniali trasgressioni della fornicazione e dell'adulterio, nè il turpe amante era esposto allo stesso disonore ch'egli imprimeva sull'uomo o sulla donna ch'egli facea partecipe del suo delitto. Da Catullo fino Giovenale[391] i poeti accusano e celebrano la degenerazione de' tempi; e debolmente si tentò la riforma dei costumi dalla ragione e dall'autorità de' legisti, sinchè il più virtuoso de' Cesari proscrisse il peccato contro la natura come un delitto contro la società[392]. Un nuovo spirito di legislazione, rispettabile perfino ne' suoi errori, sorse nell'Impero insieme colla religione di Costantino[393]. Le leggi di Mosè furono ricevute come il divino modello della giustizia, ed i Principi cristiani adattarono i loro statuti penali ai gradi di turpitudine morale e religiosa. L'adulterio fu da principio dichiarato un delitto capitale; la fralezza dei sessi fu assimilata al veneficio od all'assassinio, all'ammaliamento od al parricidio; le stesse pene furono applicate alla pederastia attiva e passiva; e tutti i colpevoli, sì di condizione libera che di servile furono o annegati o decapitati o gettati vivi fra le fiamme vendicatrici. La comune simpatia degli uomini risparmiò gli adulteri; ma gli amatori del proprio sesso si videro perseguitati da una generale e pia indegnazione. Gli impuri costumi della Grecia prevalevano tuttavia nelle città dell'Asia, ed ogni vizio era fomentato dal celibato de' monaci e del clero. Giustiniano rallentò il castigo almeno delle donne infedeli; la sposa colpevole non venne più condannata che alla solitudine ed al pentimento, ed in capo a due anni ella poteva esser richiamata tra le braccia di un marito commosso a perdonare. Ma lo stesso Imperatore si mostrò l'implacabil nemico della libidine contra natura, e la crudeltà della sua persecuzione appena può trovare scusa nella purità de' motivi[394]. Infrangendo ogni principio di giustizia, egli estese ai passati come ai futuri errori l'effetto de' suoi editti, non concedendo che un breve intervallo per confessarsene e riceverne il perdono. Penosamente si facea morire il reo con l'amputazione dello strumento del peccato, o coll'inserimento di pungenti canne ne' pori e ne' tubi più squisitamente sensivi; e Giustiniano difendeva la proprietà del supplizio col dire che a' delinquenti si sarebbero troncate le mani, se fossero stati convinti di sacrilegio. In un sembiante stato di onta e di agonia, due vescovi, Isaia di Rodi, e Alessandro di Diospoli, furono trascinati per le contrade di Costantinopoli, mentre un banditore ad alta voce ammoniva i loro confratelli ad osservare quella terribil lezione, ed a non contaminare la santità del loro carattere. Que' prelati erano forse innocenti. Una sentenza di morte e d'infamia spesso non avea per fondamento che la debole e sospetta testimonianza di un fanciullo o di un servo: i giudici presumevan rei que' della fazion verde, i ricchi, ed i nemici di Teodora, e la pederastia divenne il delitto di coloro a cui non se ne poteva opporre alcun altro. Un filosofo francese[395] ha con ardire osservato, che tutto ciò che è secreto sta ravvolto nel dubbio, e che la tirannide può convertire in suo stromento quell'orrore che naturalmente al vizio portiamo. Ma la favorevole persuasione in cui è lo stesso scrittore, che un legislatore possa fidare nel buon gusto e nella ragione degli uomini, ha pur troppo contro di sè tutto quanto sappiamo dell'antichità o dell'estensione del male[396]. I liberi cittadini di Atene e di Roma godevano in tutti i casi criminali l'inestimabile privilegio di essere giudicati dalla patria loro[397]. I. L'amministrazione della giustizia è il più antico uffizio di un Principe: i Re di Roma l'esercitarono, e Tarquinio ne abusò: egli solo, senza legge o consiglio, proferiva la sua arbitraria sentenza. I primi Consoli succederono a questa regale prerogativa: ma il sacro diritto di appello tosto abolì la giurisdizione de' magistrati, e tutte le cause pubbliche furono decise dal supremo tribunale del popolo. Ma una rozza democrazia, che si aderge sopra le forme, troppo spesso disdegna gli essenziali principj della giustizia. L'orgoglio dal dispotismo fu invelenito dall'invidia plebea, e gli eroi di Atene poterono alle volte invidiare la felicità de' Persiani il cui destino non dipendeva che dal capriccio di un solo tiranno. Alcuni salutari freni che il Popolo impose alle proprie passioni, furono ad un tempo stesso la cagione e l'effetto della gravità e della moderazione dei Romani. Ai soli magistrati fu compartito il diritto di accusa. Un voto di trentacinque tribù poteva infliggere una multa; ma l'inquisizione di tutti i delitti capitali con una legge fondamentale fu riserbata all'assemblea delle centurie, ove il peso dell'influenza e della proprietà doveva infallibilmente preponderare. S'interposero manifesti ed aggiornamenti iterati, affinchè la preoccupazione ed il risentimento avessero agio a calmarsi. Un augurio giunto in buon tempo, l'opposizione di un tribuno potevano annullare tutto il processo, e quelle informazioni avanti il popolo erano comunemente meno formidabili all'innocenza che favorevoli al delitto. Ma tale unione del potere giudiziario e del legislativo lasciava in dubbio se l'accusato fosse assolto, o se ricevesse il perdono; e nella difesa di un illustre cliente gli oratori di Roma e di Atene rivolgevano i loro argomenti alla politica ed alla benevolenza, non meno che alla giustizia del loro sovrano. II. La cura di convocare i cittadini pel processo di ogni reo divenne sempre più difficile a misura che i cittadini ed i rei continuamente si moltiplicavano, onde si adottò il pronto spediente di delegare la giurisdizione del popolo ai magistrati ordinarj, ovvero ad -inquisitori- straordinarj. Nei primi tempi, furono rari ed accidentali questi giudizj. Nel principio del settimo secolo di Roma essi divenner perpetui: ogni anno si assegnava a quattro Pretori il potere di sedere in giudizio e giudicare le gravi offese di tradimento, di estorsione, di peculiato e di corruzione, e Silla aggiunse nuovi Pretori e nuovi esami per que' delitti che più direttamente intaccano la sicurezza degl'individui. Questi -inquisitori- preparavano e dirigevano il processo, ma essi non potevano che pronunciare le sentenze della pluralità dei -giudici-, i quali con qualche cecità e maggior pregiudizio furono paragonati ai Giurati inglesi[398]. Il Pretore formava ogni anno una lista di provetti e rispettabili cittadini che sostenessero queste importanti ma penose funzioni. Dopo molti dibattimenti costituzionali, essi vennero scelti in egual numero dal senato, dall'ordine equestre e dal popolo: se ne assegnavano quattrocentocinquanta per ogni questione, e sì differenti ruoli o decurie di giudici dovevano contenere i nomi di più migliaia di Romani, che rappresentavano la giudiciale autorità dello Stato. In ogni causa particolare, se ne traeva un numero sufficiente dall'urna, un giuramento ne affermava l'integrità; il modo di dire i suffragj ne assicurava l'indipendenza; il sospetto di parzialità era tolto dal reciproco diritto di ricusare che aveano l'accusato e l'accusatore; ed i giudici di Milone, colla rimozione di quindici per parte, furono ridotti a cinquanta ed una voce o tavoletta di assoluzione, di condanna o di presunzione favorevole[399]. III. Il pretore della città, nella sua giurisdizione civile, era veramente un giudice, e quasi un legislatore; ma tosto ch'egli avea prescritto l'azione della legge, spesso si riferiva a un delegato per la determinazione del fatto. Col crescere dei processi legali, il tribunale de' centumviri, a cui egli presiedeva, crebbe in riputazione ed in autorità. Ma sia ch'egli agisse solo, ovvero col parere del suo consiglio, si potevano affidare i più assoluti poteri ad un magistrato che ogni anno veniva scelto dalle voci del popolo. Le norme o le precauzioni della libertà hanno richiesto qualche spiegazione; l'ordine del dispotismo è semplice e senza vita. Avanti l'età di Giustiniano o forse di Diocleziano, le decurie de' giudici Romani erano scadute in un titolo vano; si poteva accettare o spiegar l'umile avviso degli assessori; ed in ogni tribunale la giurisdizione civile e la criminale erano amministrate da un solo magistrato, il quale era levato in carica o licenziato dal suo posto secondo il piacimento dell'Imperatore. Un Romano, accusato di qualche delitto capitale, potea prevenire la sentenza della legge coll'esilio volontario o colla morte. Sinchè legalmente fosse provata la sua reità, se ne presumea l'innocenza, e la sua persona era libera: sinchè i voti dell'ultima Centuria fossero noverati e banditi, egli potea placidamente ritirarsi in una delle alleate città dell'Italia, della Grecia o dell'Asia[400]. Mediante questa morte civile, la sua vita e le sue sostanze erano salve, almeno pe' suoi figliuoli; ed egli poteva ancora viver felice in mezzo a qualunque godimento della ragione o de' sensi, se una mente avvezza all'ambizioso tumulto di Roma, era atta a sopportare l'uniformità ed il silenzio di Rodi o di Atene. Di un più ardito sforzo era d'uopo per sottrarsi alla tirannia de' Cesari; ma familiare erasi fatto questo sforzo per le massime degli Stoici, l'esempio de' più valorosi Romani ed i legali incoraggiamenti del suicidio. I corpi de' rei condannati erano esposti alla pubblica ignominia, ed i loro figliuoli, male più greve ancora, erano ridotti a povertà per la confiscazione de' loro beni. Ma se le vittime di Tiberio e di Nerone anticipavano il decreto del Principe o del Senato, il coraggio e la diligenza loro aveano per ricompensa l'applauso del Pubblico, i decenti onori della sepoltura, e la validità de' lor testamenti[401]. La raffinata avarizia e crudeltà di Domiziano pare ch'abbia tolto agl'infelici, che immolava, quest'ultima consolazione, ed essa fu negata anche dalla stessa clemenza degli Antonini. Una morte volontaria, che nel caso di un delitto capitale, avvenisse tra l'accusa e la sentenza, era reputata come la confessione della reità, e l'inumano fisco sequestrava le spoglie del trapassato[402]. Nondimeno i giuristi hanno sempre rispettato il diritto naturale che ha un cittadino di disporre della sua vita; e l'obbrobrio dopo morte, inventato da Tarquinio[403] per frenare la disperazione de' suoi sudditi, non fu mai fatto rivivere od imitato da' tiranni che gli vennero dietro. Tutte le potestà di questo mondo hanno perduto il loro dominio sopra di colui ch'è deliberato a morire; nè il suo braccio esser può rattenuto, che dal religioso timore di uno stato avvenire. Virgilio ripone i suicidi tra gli sventurati, anzichè tra i colpevoli[404]; e le favole poetiche delle tenebre inferne non potevano seriamente influire sulla fede o sulla pratica del genere umano. Ma i precetti del Vangelo o della Chiesa hanno finalmente imposto una pia servitù agli animi de' Cristiani, condannandoli ad aspettare, senza lagnarsi, l'ultimo colpo della malattia o del carnefice. Gli statuti penali occupano uno spazio assai piccolo ne' sessantadue libri del Codice e delle Pandette, ed in tutti i processi della giustizia, la vita o la morte di un cittadino vien determinata con meno di precauzione e d'indugio che non la più ordinaria questione di un contratto o di un'eredità. Questa singolare distinzione, benchè qualche cosa si voglia concedere all'urgente bisogno di difendere la pace della società, deriva dalla natura della giurisprudenza criminale e civile. I doveri che abbiam collo Stato sono semplici ed uniformi, la legge, per cui il reo vien condannato, è scritta, non sul bronzo o sul marmo, ma sulla coscienza di esso, e dalla testimonianza di un solo fatto, il suo delitto comunemente è provato. Ma infinite e varie sono le relazioni che abbiamo un coll'altro: le ingiurie, i beneficj, le promesse creano, annullano e modificano le nostre obbligazioni, e l'interpretazione dei contratti volontarj e de' testamenti, che dettati sono spesso della frode e dall'ignoranza, porge un lungo e faticoso esercizio alla sagacità del giudice. L'estensione del commercio e quella dello Stato moltiplicano le faccende della vita, e la residenza delle parti nelle distanti province dell'Impero, partorisce dubbj, dilazioni ed inevitabili appelli dal magistrato locale al supremo. Giustiniano, imperator Greco di Costantinopoli e dell'Oriente, era il successore, secondo la legge, del pastore Latino il quale avea piantato una colonia sulle rive del Tevere. In un periodo di tredici secoli, le leggi aveano con ripugnanza seguito le mutazioni del governo e de' costumi; ed il lodevole desiderio di conciliare i nomi antichi colle istituzioni recenti distrasse l'armonia, ed accrebbe la grandezza dell'oscuro ed irregolare sistema. Le leggi che scusano in ogni occasione l'ignoranza de' loro sudditi, confessano la propria loro imperfezione; la giurisprudenza civile, come compendiata fu da Giustiniano, continuò ad essere una scienza misteriosa ed un profittevol traffico, e l'ingenita perplessità dello studio fu avvolta in tenebre dieci volte più dense dalla privata industria dei pratichisti. Le spese del processo sovente sorpassavano il valore della cosa in litigio, e i diritti più manifesti erano lasciati in abbandono per la povertà o prudenza delle parti. Una giustizia sì dispendiosa può tendere ad abbattere l'amore del litigare, ma la disugualità de' vantaggi non serve che ad accrescere l'influenza del ricco, e ad aggravare la miseria del povero. Mercè di questo dilatorio e costoso modo di procedere, il litigante dovizioso ottiene un profitto più certo di quello che sperar potrebbe dall'accidentale corruzione del suo giudice. L'esperienza di un abuso da cui il nostro secolo od il nostro paese non vanno perfettamente esenti, può talvolta provocare un generoso sdegno, e trarre dal cuore il troppo affrettato desiderio di scambiare l'elaborata nostra giurisprudenza co' semplici e sommarj decreti di un Cadì Turco. Ma una riflessione più tranquilla ci conduce a vedere che tali forme e dilazioni son necessarie a difendere la persona e la proprietà de' cittadini; che l'autorità discretiva del giudice è il primo stromento della tirannide, e che le leggi di un popolo libero debbono prevedere e determinare ogni questione, la quale possa probabilmente sorgere nell'esercizio del potere e nelle transazioni dell'industria. Ma il governo di Giustiniano congiungeva i mali della libertà e del servaggio, ed i Romani erano oppressi ad un tempo dalla moltiplicità delle leggi, e dall'arbitraria volontà del loro signore. NOTE: [196] I legisti de' tempi barbari hanno stabilito un metodo assurdo ed inintelligibile di citare le leggi romane; e l'abitudine lo ha perpetuato. Allorchè si riferiscono al Codice, alle Pandette ed alla Instituta, essi non marcano il numero del libro, ma soltanto quello della legge; e si accontentano di riportare le prime parole del titolo di cui la stessa legge fa parte, mentre di tali titoli se ne contano più di mille. Ludewig (-vit. Justin.- p. 268) fa voti perchè si scuota questo giogo pedantesco, ed io ho osato adottare il semplice e ragionevole metodo di citare il libro, il titolo e la legge. [197] L'Alemagna, la Boemia, l'Ungheria, la Polonia e la Scozia le hanno adottate come la legge o la ragion comune: in Francia, in Italia ecc. esse ottengono un'influenza diretta o indiretta, ed in Inghilterra si ebbero in rispetto da Stefano fino ad Edoardo I, il Giustiniano della Gran Brettagna. Vedi Duck (-de usu et auctoritate juris civ-., l. II c. 1, 8-15); Eineccio (-Hist. juris german.- c. 3, 4, n. 55-124) e gli istorici delle leggi di ciascun paese. [198] Francesco Ottomanno, abile ed illuminato Giureconsulto del secolo decimosesto, tendeva a mortificare Cujacio ed a far la corte al Cancelliere de l'Hôpital. Il suo -Antitribonianus-, che non ho mai potuto procurarmi, venne pubblicato in francese nell'anno 1609, e la sua setta si è propagata in Germania (Heineccius, -Opp.- t. III, -sylloge- 3 p. 171-183). [199] In testa di queste guide io pongo, coi riguardi che gli si debbono, l'abile e sapiente Eineccio, professore tedesco morto ad Halle nel 1741 (Vedi il suo elogio nella -Nouvelle Bibliothèque germanique-, tom. II p. 51-64). Le numerose sue opere furono raccolte in otto volumi in-4. Ginevra, 1743-1748. I trattati separati di cui mi sono principalmente servito, sono: 1. -Historia juris romani et germanici-, Lugd. Batav. 1740, in-8; 2. -Syntagma antiquitatum romanam jurisprudentiam illustrantium-, 2 vol. in-8. Traject. ad Rhenum; 3. -Elementa juris civilis secundum ordinem institutionum-, Lugd. Batav. 1751, in-8; 4. -Elementa J. C. secundum ordinem Pandectarum-, Traject. 1772, 2 vol. in-8. [200] L'estratto di quest'istoria si ritrova in un Frammento -De origine juris- (Pandette, l. 1 tit. 2) di Pomponio, Giureconsulto romano che vivea sotto gli Antonini (Heineccius, t. III -syll.- 3 p. 66-126). Esso fu compendiato e verosimilmente alterato da Triboniano, e ristorato da Bynkershoek (-Opp.- t. 1 p. 279-304). [201] Si può studiare l'istoria del governo di Roma sotto i suoi Re, nel primo libro di Tito Livio, ed ancor più estesamente in Dionigi d'Alicarnasso (l. II p. 80-96, 119-130, l. IV p. 198-220), che qualche volta però si mostra retore e Greco. [202] Giusto Lipsio (-Opp.- t. IV p. 279) ha applicato ai tre Re di Roma queste tre divisioni generali delle leggi civili. Gravina (-Orig. jur. civ.- p. 28, ediz. di Lipsia 1737) addotta questa idea, che Mascou, suo editore tedesco, non può ammettere che con ripugnanza. [203] Terrasson, nella sua Storia della giurisprudenza romana (p. 22-72, Parigi 1750, in fol.), si forza con qualche apparato, ma con poco successo, di ristabilire il testo originale. Quest'opera promette assai più di quel che mantiene. [204] Il più antico Codice o Digesto fu chiamato -jus Papirianum-, dal nome di Papirio che lo compilò, e che viveva un poco prima o poco dopo il -Regifugium- (Pandect. l. 1 tit. 2). I migliori critici, ed anche Bynkershoek (t. 1 p. 284, 285) ed Eineccio (-Hist. J. C. R.- l. 1 c. 16, 17; ed -Opp.- t. III, -syll.- 4 p. 1-8), prestano fede a questa favola di Pomponio, senza far molta attenzione al valore ed alla rarità di simil monumento del terzo secolo, della città -illetterata-. Io dubito molto che Cajo Papirio, -Pontifex Maximus-, che fece rivivere le leggi di Numa (Dionigi d'Alicarnasso, l. III p. 171), non abbia lasciato che una tradizione vocale; e che il -jus Papirianum- di Granio Flacco (Pand. l. L tit. 16, -legge- 144) non fosse un comentario, ma un'opera originale, compilata al tempo di Cesare. (Censorin. -De die Natali-, l. III p. 13; Duker, -De latinitate J. C.- p. 157). [205] Nel 1444 si estrassero dal seno della terra sette od otto tavole di rame fra Cortona e Gubio. Una parte di queste tavole, giacchè il resto è in caratteri etruschi, offre lo stato primitivo de' caratteri e della lingua de' Pelasgi, che Erodoto attribuisce a quell'angolo d'Italia (l. 1 c. 56, 57, 50). Del resto si può spiegare questo passo oscuro d'Erodoto, dicendo che si riferisce a Crestona città della Tracia (Note di Larcher, t. 1 p. 256-261). Il dialetto selvaggio delle tavole Eugubine ha messo a tortura la congetture dei critici, ed è ben lontano d'esser rischiarato; ma le sue radici, indubitatamente latine, sono della medesima epoca e dello stesso carattere del -Saliare carmen-, che ai tempi d'Orazio nessuno intendeva. L'idioma romano successivamente perfezionandosi con un miscuglio di dorico e di greco eolico, offrì a grado a grado lo stile delle dodici Tavole, della colonna Duilliana, d'Ennio, di Terenzio e di Cicerone (Gruter. -Inscript.- tom. I p. 192; Scipione Maffei, -Istoria diplomatica-, p. 241-258; Bibl. ital. t. III, p. 30-41, 174-205; t. XIV, p. 1-52). [206] Si paragoni Tito Livio (l. III c. 31-59) con Dionigi di Alicarnasso (l. X p. 644; XI p. 691). Quanto mai l'autore romano è conciso ed animato, ed il greco prolisso e senza vita! Non pertanto Dionigi d'Alicarnasso ha mirabilmente giudicato i grandi maestri, ed abilmente esposte le regole della composizione istorica. [207] Appoggiato all'autorità degli Storici, Eineccio (-Hist. J. R.- l. 1, n. 26) afferma che le Dodici Tavole erano di rame, -aereas-. Nel testo di Pomponio si legge -eboreas-; e lo Scaligero ha sostituito a questa parola quella di -roboreas- (Bynkershoek, p. 286). Pare che siasi potuto successivamente adoperare il legno, il rame e l'avorio. [208] Cicerone (-Tuscul. Quaest.- V, 36) parla dell'esilio di Ermodoro; e Plinio (-Hist. nat.- XXXIV, II) parla della sua statua. La lettera, il sogno e la profezia d'Eraclito sono supposte (-Epist. graec. divers.- p. 337). [209] Il Dottore Bentley (Dissert. sulle lettere di Falari p. 427, 479) abilmente discute tutto ciò che ha relazione alle monete di Sicilia e di Roma, che è un soggetto assai oscuro. L'onore ed il risentimento l'eccitavano ad impiegare in questa controversia tutti i suoi talenti. [210] Le navi de' Romani o de' loro alleati arrivarono fino al bel promontorio dell'Affrica (Polibio, l. III p. 177, ediz. di Casaubon, in fol.). Tito Livio e Dionigi d'Alicarnasso parlano dei loro viaggi a Cuma. [211] Questo fatto proverebbe solo l'antichità di Caronda, che diede leggi a Reggio ed a Catania; non è che per uno strano equivoco che Diodoro di Sicilia (t. 1 l. XII p. 485-492) gli attribuisce l'istituzione politica di Turio, la quale è di molto posteriore. [212] Zaleuco, di cui con sì poca ragione si contestò l'esistenza, ebbe il merito e la gloria di creare con una banda di proscritti (i Locresi) la più virtuosa e meglio costituita repubblica della Grecia. Veggansi due Memorie del Barone di Santa Croce su la legislazione della Magna Grecia. (-Mem. dell'Accad. delle Inscriz.- t. XLII p. 276-333). Ma le leggi di Zaleuco e di Caronda, la cui autorità sedusse Diodoro e Stobeo, vennero fabbricate da un sofista pitagorico, la frode del quale fu scoperta dalla critica sagacità del Bentleio (p. 335-377). [213] Colgo quest'occasione per indicare i progressi delle comunicazioni fra Roma e la Grecia: 1. Erodoto e Tucidide (A. A. C. 300-350) sembrano ignorare il nome e l'esistenza di Roma (Giuseppe, -contra Apion.- t. 11 l. 1 c. 12 p. 444, ediz. di Havercamp). 2. Teopompo (A. A. C. 400, Plinio, III, 9) parla dell'invasione dei Galli, di cui Eraclide di Ponto fa menzione in una maniera più vaga (Plutarco, -in Camillo-, p. 292, ediz. H. Stefano). 3. La reale o favolosa ambasceria de' Romani ad Alessandro (A. A. C. 430) viene attestata da Clitarco (Plinio III, 9), da Aristo ed Asclepiade (Arriano, l. VII p. 294-296), e da Mennone d'Eraclea (-apud- Photium, Cod. 224 p. 725). Il silenzio di Tito Livio a questo riguardo vale una negativa. 4. Teofrasto (A. A. C. 440) -primus externorum aliqua de romanis diligentius scripsit- (Plinio, III, 9). 5. Licofrone (A. U. C. 480-500) ha sparsa la prima idea d'una Colonia di Trojani e della favola dell'Eneide (Cassandra, 1226-1280). Γης και θαλασσης σκηπρα και μοναρχιαν Δαβοντες. Della terra e del mar gli scettri e il regno Pigliando. Predizione ardita avanti il fine della prima guerra punica. [214] La decima Tavola (-De modo sepulturae-) fu tolta ad imprestito da Solone (Cicerone, -De legibus-, II, 23-26); il -Furtum per lancem et licium conceptum- proviene, se si presta fede ad Eineccio, dai costumi d'Atene (-Antiq. rom.- t. II, p. 167-175). Mosè, Solone ed i Decemviri permisero di uccidere un ladro notturno (-Exode- 22, 3). Demostene, -contra Timocratem-, t. 1 p. 736, ediz. di Reiske; Macrobio, -Saturnalia-, l. 1, c. 4; -Collatio legum Mosaicarum et romanarum-, tit. 7 n. 1 p. 218, ediz. Cannegieter. [215] Βραχεως και απεριττως; tale è l'elogio che ne fa Diodoro (t. 1 l. XII p. 494); e che si può tradurre nell'-eleganti atque absoluta brevitate verborum- d'Aulo Gellio (Nott. Att. XXI, 1). [216] Si ascolti Cicerone (-De legibus-, 11, 23) e quello che egli fa parlare, Crasso (-De oratore-, 1, 43, 44). [217] Vedi Eineccio (-Hist. J. R.- n. 29-33). Mi son servito delle Dodici Tavole quali furono restaurate da Gravina (-Origines J. C.- p. 280-307) e da Terrasson, Storia della Giurisprudenza romana, p. 94-205. [218] -Finis aequi juris- (Tacito, Annal. III, 27). -Fons omnis publici et privati juris- (Tito Livio, III, 34). [219] -De principiis juris, et quibus modis ad hanc multitudinem infinitam ac varietatem legum perventum sit, ALTIUS disseram- (Tacito, Annal. III, 25). Questa profonda discussione non occupa che due pagine, ma sono pagine di Tacito. Tito Livio diceva nello stesso senso, ma con minor energia (III, 34): -In hoc immenso aliarum super alias acervatarum legum cumulo, etc.- [220] Svetonio, in Vespasiano, c. 8. [221] Cicerone, -ad Familiares-, VIII, 8. [222] Dionigi, Arbuthnot, e la maggior parte de' moderni (se se ne eccettua Eisenschmidt, -de Ponderibus- ecc. p. 137-140), valutano centomila -assi-, diecimila dramme attiche, vale a dire un poco più di trecento lire sterline. Ma il loro calcolo non può applicarsi che agli ultimi tempi, in cui l'-asse- non era più che la ventiquattresima parte del suo antico peso; e malgrado la scarsezza de' metalli preziosi, io non posso persuadermi che nei primi secoli della repubblica un'oncia d'argento valesse settanta libbre di rame o d'ottone. È molto più semplice e ragionevole di valutare il rame alla sua tassa attuale; e quando si sarà paragonato il prezzo della moneta ed il prezzo del mercato, la libbra romana e la libbra -avere del peso-, si troverà che il primitivo -asse- o una libbra romana di rame può essere valutato uno scellino inglese; e che quindi i centomila -assi- della prima classe valevano cinquemila lire sterline. E dallo stesso calcolo risulterà che un bue si vendeva a Roma cinque lire sterline, una pecora dieci scellini, ed un -quarter- di grano trenta scellini (Festus, p. 30, ediz. Dacier; Plinio, -Hist. nat.-, XVIII, 4). Io non trovo ragione di rigettare queste conseguenze che moderano le nostre idee sulla povertà de' primitivi Romani. [223] Si consultino gli autori che hanno scritto sui Comizj romani, ed in particolar modo Sigonio e Beaufort. Spanheim (-De praestantia et usu numismatum-, t. 11. Dissert. X, p. 192, 193) offre una curiosa medaglia, in cui si veggono i -cista-, i -pontes-, i -septa-, il -diribitor-, ecc. [224] Cicerone (-De legibus-, III, 16, 17, 18) discute questa questione costituzionale, ed assegna a suo fratello Quinto il lato meno popolare. [225] -Prae tumultu recusantium perferre non potuit.- Suet. in -August.- c. 34. Vedi Properzio (l. 11, -eleg.- 6). Eineccio ha esaurito in un'istoria particolare tutto ciò che ha relazione alle leggi -Julia et Papia Poppaea-. -Opp.- t. VII part. 1, p. 1-479. [226] Tac. Ann. 1, 15; Lipsia, -Excursus E. in Tacitum-. [227] -Non ambigitur senatum jus facere posse.- Tale è la decisione di Ulpiano (l. XVI, -ad Edict. in Pandect.- l. 1, tit. 3 leg. 9). Pomponio dice che i Comizj del popolo erano una -turba hominum- (Pand. l. 1 tit. 2 leg. 9). [228] Il -jus honorarium- de' Pretori e degli altri Magistrati vien definito in modo preciso nel testo latino della Instituta, l. 1 tit. 2 n. 7. La greca parafrasi di Teofilo (p. 33-38, ed. di Reitz) che lascia sfuggire l'importante parola -honorarium- lo spiega in una maniera più vaga. [229] Dione Cassio (t. 1 l. XXXVI p. 100) fissa all'anno di Roma 686, l'epoca degli Editti Perpetui. Nondimeno, secondo gli -acta diurna- pubblicati sulle carte di Luigi Vives, la loro instituzione avvenne nell'anno 585. Pighio (Annal. rom. t. 11 p. 377, 378), Grevio (ad Suet. p. 778), Dodwel (-Praelection-, Cambden, p. 665) ed Eineccio sostengono ed ammettono l'autenticità di questi atti; ma l'espressione di scutum CIMBRICUM che vi si rinviene, prova che furono fabbricati. Moyle's -Works-, vol. 1 p. 303. [230] Eineccio (-Opp.- t. VII part. II p. 1-564) ha fatto l'istoria degli Editti e restaurato il testo dell'Editto Perpetuo [Questa ristaurazione non è che un'opera cominciata trovata fra le carte d'Eineccio dopo la sua morte (-Nota dell'Editore-)]: dalle opere di quest'ingegno superiore, le cui ricerche debbono inspirare somma confidenza, io estrassi quanto ne ho detto. Il Sig. Bonchaud ha inserito nella raccolta dell'Accademia delle Inscrizioni una serie di Memorie su questo punto interessante di letteratura e di giurisprudenza. [231] Le sue leggi sono le prime nel Codice. Vedi Dodwell, (-Praelect. Cambden- p. 319-340) che si allontana dal suo soggetto per istabilire una confusa letteratura, e sostenere deboli paradossi. [232] -Totam illam veterem et squallentem sylvam legum novis principalium rescriptorum et edictorum securibus ruscatis et caeditis.- Apologet. c. 4 p. 50, ediz. di Havercamp. Egli in seguito loda la fermezza di Severo che rivocò le leggi inutili o perniciose, senza alcun riguardo per la loro antichità o per il credito che si erano conciliato. [233] Dione Cassio, per mala fede o per ignoranza, s'inganna sul significato costituzionale di -legibus solutus-, t. 1 l. LIII p. 713. Heimar, suo editore, in quest'occasione aggiunge i proprj ai rimproveri, di cui la libertà e la critica hanno caricato questo servile istorico. [234] Vedi Gravina, -Opp.- p. 501-512; ed anche Beaufort, Repub. rom. t. 1 p. 255-274. Questo fa un uso giudizioso di due dissertazioni pubblicate da Gian Federico Gronovio e Noodt, e tradotte ambedue da Barbeyrac, che vi ha aggiunto note assai preziose; 2 volumi in-12, 1731. [235] L'espressione -lex regia- era ancor più recente della cosa. Il nome di Legge Reale avrebbe fatto inorridire gli schiavi di Commodo e di Caracalla. [236] -Instit.- l. 1 tit. 2 n. 6; -Pandect.- l. 1 tit. 4 leg. 1. Cod. di Giustin. l. 1 tit. 17 leg. 1 n. 7. Eineccio (nelle sue -Antichità- e ne' suoi -Elementi-) ha trattato ampiamente -De constitutionibus principum-, d'altronde sviluppate da Gotofredo (-Comm. ad Cod. Theod.- l. 1 t. 1, 2, 3) e da Gravina (87-90). [237] Teofilo in -Paraphras. graec. Instit.- p. 33, 34, ed. di Reitz. Intorno al carattere ed alle opere di questo scrittore, come pure al tempo in cui visse, veggasi il Teofilo di J. H. Mylius, -Excursus- 3 p. 1034-1073. [238] Vi ha più invidia che ragione in quel lamento di Macrino: -Nefas esse leges videri Commodi et Caracallae et hominum imperitorum voluntates.- Giulio Capitol., c. 13. Commodo venne da Severo innalzato alla sfera degli Dei. Dodwell, -Praelect.- 8 pag 324, 325. Cionullameno le Pandette non lo citano che due volte. [239] Il Codice presenta duecento costituzioni che Antonino Caracalla pubblicò da solo, e cento sessanta che egli pubblicò con suo padre. Questi due principi sono citati cinquanta volte nelle Pandette, ed otto nella Instituta. Terrasson, p. 265. [240] Plinio il giovane, Epist. X, 66; Suet. in -Domitian.-, c. 23. [241] Costantino aveva per massima che -Contra jus rescripta non valeant-. Codice Teodosiano, l. 1 tit. 2 leg. 1. Gli Imperatori, sebbene con dispiacere, permettevano qualche esame sulla legge e sul fatto, qualche dilazione, qualche diritto di petizione; ma questi insufficienti rimedj erano troppo in potere de' giudici, ed era troppo pericoloso per essi il farne uso. [242] Quest'inchiostro era un composto di vermiglione e di cinabro; esso si ritrova sui diplomi degli Imperatori, da Leone I (A. D. 470) fino alla caduta dell'impero Greco. -Bibl. raisonnée de la diplomatique-, t. 1 p. 509-514; Lami, -De eruditione apostolorum-, t. 11 p. 720-726. [243] Schulting, -Jurisprudentia ante-Justinianea-, p. 681-718. Cujacio dice, che Gregorio compilò le leggi pubblicate dal regno d'Adriano fino a quello di Gallieno, e che il resto fu opera di Gallieno. Questa generale divisione può esser giusta; ma Gregorio ed Ermogene molte volte oltrepassavano i limiti del loro terreno. [244] Scevola, probabilmente Q. Cervidio Scevola, maestro di Papiniano, considera questa accettazione di fuoco e d'acqua come l'essenza del matrimonio. Pand. l. XXIV, t. 1, leg. 66. Vedi Eineccio, -Hist. J. R.- n. 317. [245] Cicerone (-De officiis-, III, 19) non può parlare che per supposizione; ma Sant'Ambrogio (-De officiis-, III, 2) si appella all'uso de' suoi tempi, che egli conosceva come giureconsulto e come magistrato. Schulting, -ad Ulpian. Frag.- tit. 22 n. 28, 643, 644. [246] Ne' tempi degli Antonini non si conosceva più il significato delle forme ordinate in caso di un -furtum lance licioque conceptum-. (Aulo Gellio, XVI, 10). Eineccio (-Antiq. rom.- l. IV tit. 1 n. 13-21) che le fa derivare dall'Attica, cita Aristofane, lo scoliaste di questo poeta, e Polluce, a sostegno della sua opinione. [247] Nel suo discorso per Murena, Cicerone mette in ridicolo le forme ed i misteri de' legisti, rapportati con più buona fede da Aulo Gellio (Notti Attiche, XX, 10), Gravina (-Opp.- p. 265, 266, 267) ed Eineccio (-Antiq.- l. IV t. 6). [248] Pomponio (-De origine juris Pandect.- l. 1 tit. 2) indica la successione de' giureconsulti romani; ed i moderni hanno fatto prova di sapere e di critica nella discussione di questa parte d'Istoria e di Letteratura. Io mi servii specialmente di Gravina (p. 41-79) e di Eineccio (-Hist. J. R.- n. 113, p. 351). Cicerone (-De Oratore-, -de Claris orator.-, -de Legibus-) e la -Clavis Ciceroniana- d'Ernesti (sotto il nome di Mucio ecc.) offrono molte particolarità originali e piacevoli. Orazio fa spesso allusione alla laboriosa mattinata de' legisti (Serm. l. 1, 10; epist. 2, 1, 103 ec.). -Agricolam laudat juris legumque peritus- -Sub galli cantum consultor ubi ostia pulsat.- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · -Romae dulce diu fuit et solemne, reclusa- -Mane domo vigilare, clienti promere jura.- [249] Sull'arte o scienza della giurisprudenza, Crasso, o piuttosto Cicerone (-De oratore-, 1, 41, 42) propone una idea che Antonio, il quale era fornito di naturale eloquenza, ma di poca istruzione, affetta (1, 58) di porre in ridicolo. Quest'idea venne in parte effettuata da Servio Sulpicio (-in Bruto-, c. 41) che Gravina nel suo classico latino loda con elegante varietà (p. 60). [250] -Perturbatricem autem omnium harum rerum accademiam, hanc ab Arcesilao et Carneade recentem, exoremus ut sileat, nam si invaserit in haec, quae satis scite instructa et composita videantur, nimis edet ruinas, quam quidem ego placare cupio, submovere non audeo.- De legibus, 1, 13. Questo solo passo doveva insegnare a Bentley (-Remarks on Free-Thinking-, p. 250) quanto Cicerone fosse fermamente attaccato alla speciosa dottrina che egli ha abbellito. [251] Panezio, l'amico del giovine Scipione, fu il primo che in Roma insegnasse la filosofia stoica. Vedi la sua vita nelle -Mem. dell'Accad. delle Iscriz.- t. 10, p. 75-89. [252] Come è citato da Ulpiano (leg. 40, -ad Sabinum in Pandect.- l. XLVII, t. 2, leg. 21). Trebazio dopo essere stato giureconsulto di primo ordine, -qui familiam duxit-, diventò un Epicureo (Cicer. -ad Familiares-, VII, 5). Forse in questa nuova setta mancò di costanza o di buona fede. [253] Vedi Gravina (p. 45-51) e le frivole obbiezioni di Mascou; Eineccio (Storia I. R. n. 125) cita ed approva una dissertazione di Everardo Otto, de -Stoica Jurisconsultorum philosophia-. [254] Si citava specialmente la regola di Catone, la stipulazione d'Aquilio, e le formole Manilie, duecento undici massime, e duecento quarantasette definizioni (-Pandect.- l. I, tit. 16, 17). [255] Leggasi Cicerone, l. I, -de Oratore, Topica, pro Murena-. [256] Veggasi Pomponio (-De origine juris Pandect.- l. I, tit. 2 leg. 2 n. 47; Eineccio, -ad Instit.- l. I tit. 2 n. 8, l. II tit. 25, -in Element. et Antiquit.-; e Gravina p. 41-45). Sebbene questo monopolio sia stato molto disgustoso, gli scrittori di quell'epoca non se ne lagnano, ed è verisimile che sia stato velato con un decreto del Senato. [257] Ho letto la Diatriba di Gotofredo Mascovio, l'erudito Mascou, (-De Sectis Jureconsultorum-, Lipsia 1728 in-12, p. 276) dotto trattato sopra un fondo sterile e limitatissimo. [258] Vedi il carattere d'Antistio Labeone in Tacito (Annal. III, 75) e in un'Epistola d'Ateio Capitone (Aulo Gellio, VIII, 12) che accusa il suo rivale di -libertas nimia- et VECORS. Tuttavia non posso immaginare che Orazio abbia ardito di sferzare un virtuoso e rispettabile senatore, ed amo adottare la correzione del Bentley, il quale legge LABIENO -insanior-. Serm. I, III, 82. Vedi Mascou, -de Sectis-, c. 1 p. 1-24. [259] Giustiniano (-Instit.- I, III tit. 23, e Teofilo, vers. greca, p. 677, 680) ha rammemorato questa gran questione ed i versi d'Omero che si allegarono d'ambe le parti, come autorità. Tale questione fu decisa da Paolo (leg. 33 -ad edict. in Pandect.- l. XVIII tit. 1 leg. 1). Ecco la sua soluzione: in un semplice cambio non si può distinguere il venditore ed il compratore. [260] I Proculeiani pure abbandonarono questa controversa, sentirono che strascinava seco indecenti ricerche, e furono sedotti dall'afforismo d'Ippocrate che era attaccato al numero settenario di due settimane d'anni, o di settecento settimane di giorni. (-Instit.- l. 1 tit. 22). Plutarco e gli Stoici (-De placit. philosophor.- l. V c. 24) danno una ragione più naturale. A quattordici anni περι ην ο σπερματικος κρινεται οῥῥος. Vedi i -Vestigi- delle Sette in Mascou, c. 9 p. 145-276. [261] Mascou racconta la storia ed il fine di queste differenti Sette (c. 2-7 p. 24-120), e sarebbe quasi ridicolo di lodarlo della sua parzialità fra Sette totalmente estinte. [262] Al primo avviso volò al consiglio, che si tenne sul -rombo-. Tuttavia Giovenale (Sat. IV, 75-81) chiama questo Prefetto o -Podestà- di Roma, -sanctissimus legum interpres-. L'antico Scoliaste dice, che era tanta la sua scienza, che veniva chiamato non un uomo, ma un libro. Egli aveva tolto il suo singolar nome di Pegaso, da una galera di questo nome che suo padre aveva comandato. [263] Tacito, -Annal.- XVII, 7; Svetonio, -in Nerone-, c. 37. [264] Mascou, -de sectis-, c. 8 p. 120-144; -de herciscundis-, termine di legge che applicavano a que' giureconsulti ecclesiastici. -Herciscere- è sinonimo di -dividere-. [265] Vedi il Codice Teodosiano (l. 1 tit. 4) col Comentario del Gotofredo (t. 1 p. 30-35). Questo decreto poteva suscitare discussioni gesuitiche simili a quelle che si trovano nelle -Lettere Provinciali-: si poteva domandar se un giudice fosse obbligato di seguire, contro il proprio criterio e contro la propria coscienza, l'opinione di Papiniano o della maggioranza, ecc. Del resto un legislatore poteva attribuire a questa opinione, per sè stessa falsa, il valore non già della verità, ma quello della legge. [266] Per tener dietro ai lavori di Giustiniano sulle leggi ho studiato la prefazione delle Instante; la prima, la seconda e la terza prefazione delle Pandette; la prima e la seconda prefazione del Codice, ed il Codice medesimo (l. 1 tit. 17, -de veteri jure enucleando-). Dopo queste originali testimonianze ho consultato fra i moderni Eineccio (Storia I. R. n. 303-404), Terrasson (-Histoire de la Jurisp. rom. p. 295-356-), Gravina (-Opp-. p. 93-100) e Ludewig nella sua vita di Giustiniano (p. 19-123, 318-321: per il Codice e le Novelle p. 209-261, per il Digesto o le Pandette p. 262-317). [267] Sul carattere di Triboniano vedi le testimonianze di Procopio (Persic. l. 1 c. 23, 24; Anecdot. c. 13, 20), e Suidas (tom. III p. 501, ediz. di Kuster). Ludewig (-in vit. Justinian.- p. 175-209) si affatica per far diventar bianco un Moro. [268] Applico all'istessa persona i due passi di Suida; perchè tutte le circostanze fra di loro perfettamente concordano. Tuttavia i giureconsulti non hanno fatto quest'osservazione, e Fabricio è disposto ad attribuire queste opere a due scrittori. (-Bibliot. graec.- t. I p. 341; t. II p. 518; t. III p. 418; t. XII p. 346, 353, 474). [269] Questa storia vien riferita da Esichio (-de viris illustribus-), da Procopio (Aneddoti, c. 13) e da Suida (t. III p. 501). Tale adulazione è dessa incredibile? -..... nihil est quod credere de se- -Non potest, cum laudatur diis aequa potestas.- Fontenelle (t. 1 p. 32-39) ha volto in ridicolo l'impudenza del modesto Virgilio. Tuttavia lo stesso Fontenelle colloca il suo re al di sopra del divino Augusto; ed il saggio Boileau non ha arrossito di dire: «Le destin à ses yeux n'oserait balancer.» Con tutto ciò Augusto e Luigi XIV non erano al certo due sciocchi. [270] Πανδεκται (-Raccolta generale-) era il titolo comune delle miscellanee greche (Plinio, -Praef. ad Hist. nat.-). I -Digesta- di Scevola, di Marcellino, e di Celso erano di già familiari ai legisti; ma Giustiniano s'ingannava prendendo queste due parole per sinonimi. La voce -Pandectes- è egli greca o latina, mascolina o femminina? Il laborioso Brenckmann non osa decidere quest'importante quistione (-Hist. Pandect.- p. 300-304). [271] Angelo Poliziano (l. V, -epist. ult.-) enumera trentasette giureconsulti (p. 192-200) citati nelle Pandette. L'indice greco che segue il corpo delle Pandette ne conta trentanove; e lo instancabile Fabrizio ne ha ritrovati quaranta (-Bibl. graec.- t. III p. 488-502). Si dice che Antonio Augusto (-De nominibus propriis, Pandect. apud.- Ludewig, p. 283) ve ne abbia aggiunti cinquantaquattro; ma bisogna ' , 1 . 2 ' - - ; 3 , , , , 4 . 5 6 ; , 7 . , 8 ; 9 ' , 10 ' . 11 12 , 13 . , 14 , 15 ' : ' 16 , 17 18 , [ ] . ' [ ] , 19 ' [ ] , 20 , . ' 21 , 22 , . 23 ' 24 ; 25 ' . ' , 26 ' , 27 , ' ' 28 ; , 29 ' [ ] . 30 ' ' [ ] : 31 , 32 , 33 , [ ] . 34 35 . 36 ; , 37 ' . 38 , 39 , 40 . 41 , 42 [ ] . 43 , ' : 44 , 45 ' ' 46 . , 47 ' , 48 , ' 49 , , 50 , . 51 [ ] , 52 , , 53 : 54 ' 55 ' . 56 57 ' . ' 58 , ' : 59 ' ' 60 . 61 ' , 62 , 63 ' . 64 , , 65 ' ; ' 66 67 . , 68 ' , , 69 , 70 , [ ] , 71 . ' 72 . 73 ' , 74 , 75 , ' . 76 ' ' , , 77 , , 78 . 79 80 , , 81 , ' 82 , ' [ ] . 83 84 ' , . 85 , 86 , 87 . , 88 [ ] [ ] . 89 ; 90 , , 91 , ' 92 . 93 94 , ' 95 . : . - - 96 . 97 . , 98 , 99 , , 100 . . , 101 , 102 . . ' , , 103 , ' . 104 ; 105 , 106 ' , 107 [ ] . 108 , , 109 , , 110 , , [ ] . 111 ' ; 112 , 113 [ ] . - - . 114 , 115 ; 116 . . - - . 117 118 , 119 , . . 120 , 121 . . , 122 . 123 ' , ; 124 [ ] . . 125 . ' 126 . 127 , ' ' 128 ' . . 129 : , 130 , , , 131 . 132 133 , 134 ' [ ] . 135 , 136 , 137 . , 138 : 139 ; 140 ' 141 . , 142 . 143 , : 144 , 145 , 146 . 147 ' 148 149 ; ' ' 150 , 151 , 152 . 153 , ' 154 , ; ' 155 . 156 ' 157 ; 158 , 159 , . 160 161 ' 162 , 163 ' . 164 , , 165 , 166 . 167 , 168 : 169 , , 170 171 . 172 , , 173 , : 174 ' ; 175 ' 176 , , 177 ' . , 178 . 179 , 180 ; 181 . 182 , 183 [ ] . 184 [ ] , 185 ' , 186 , . 187 , ' 188 , ' , . 189 ' 190 ; ' , 191 , 192 [ ] . 193 [ ] ' 194 ; , , 195 ' , 196 , . 197 198 , 199 . , 200 ' : 201 , 202 , ' 203 . , , 204 ' , , 205 206 , , ' 207 ' [ ] 208 , 209 [ ] . 210 211 212 ' , 213 , , 214 ' . ' 215 [ ] . 216 , ' ; 217 ' , 218 , 219 , 220 ' , 221 , ' ' . , 222 , 223 [ ] , ' , , 224 ' 225 . ' ' , 226 227 . ' , 228 , , 229 ' . 230 , ' 231 . 232 ' ' , 233 , , 234 [ ] . , , 235 236 ' 237 . 238 , 239 , , ' . 240 ' , 241 ; ' [ ] , 242 ' 243 . , 244 , 245 246 . 247 248 , , , 249 ' . 250 , ; , 251 , 252 ' . , 253 , 254 , 255 . 256 257 ; ' 258 . ' 259 , 260 : , , 261 , ' . 262 , ' , 263 ' : 264 , 265 [ ] . 266 ' ; 267 , 268 [ ] , 269 , 270 , . 271 272 , , 273 ' . ' 274 [ ] ' [ ] ; 275 , , 276 ; [ ] , 277 278 . , 279 ' ' 280 ' , 281 : 282 , , 283 , , 284 [ ] . 285 ' : ' 286 287 ' , 288 ' ' ' 289 . [ ] 290 ' ; 291 ' ' , 292 ' 293 [ ] . 294 295 , ' , 296 ' [ ] . 297 , 298 299 . ' 300 ; 301 ' , ' ; 302 ; , 303 304 . 305 ; 306 . 307 ' , 308 ' . 309 ; 310 , 311 312 . ' 313 , 314 ' [ ] . 315 , ' ' 316 , 317 . 318 ' , ' 319 ' ' ; 320 ' 321 , 322 . , , 323 , , 324 , 325 , 326 . ' 327 . ' 328 329 : ' , , 330 , 331 . [ ] 332 , , 333 ' 334 . 335 , 336 , 337 ' ' [ ] . 338 339 340 ' [ ] . . 341 ' 342 : ' , : , 343 , . 344 : 345 ' , 346 . 347 , , 348 . 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