suppongono la consegna dell'oggetto, ed altre volte presumono il
consentimento delle parti. Al pegno sostanziale si sostituirono
finalmente i diritti invisibili dell'-ipoteca-; ed il prezzo di una
vendita, determinata da ambe le parti, mette, da quel punto, le venture
del guadagno o della perdita sul conto del compratore. Si può
ragionevolmente supporre che ogni uomo sia per obbedire ai dettami del
suo interesse; e se egli accetta il benefizio, è obbligato a sostenere
la spesa della transazione. In questo illimitato soggetto, lo storico
dee particolarmente osservare la locazione delle terre e del denaro; la
rendita di quelle e l'interesse di questo, in quanto esse materialmente
toccano la prosperità dell'agricoltura e del commercio. Il proprietario
di terreni era spesso obbligato ad anticipare il capitale e gli
stromenti della coltivazione, ed a contentarsi di una partizione dei
frutti. Se il tapino affittuale veniva oppresso da sinistri accidenti,
dal contagio o da ostile violenza, egli invocava per un proporzionato
alleviamento l'equità delle leggi: cinque anni erano il termine d'uso
per tali contratti, nè si poteva aspettare alcun solido o costoso
miglioramento da un fittaiuolo che ad ogni momento poteva esser mandato
fuora, por la vendita della possessione[358]. L'usura[359],
quell'inveterato male di Roma[360], era stata scoraggiata dalle Dodici
Tavole, ed abolita dai clamori del popolo. I bisogni e l'odiosità di
esso popolo la richiamarono in vita, la discrezione dei Pretori la
tollerò, ed il Codice di Giustiniano finalmente ne prescrisse i confini.
Alle persone d'illustre grado non si concedette di ricevere più del
quattro per cento; il sei per cento fu stabilito qual ordinaria e legale
misura dell'interesse. Si permise l'otto, per la convenienza delle
manifatture e de' mercatanti, e si accordò il dodici per le
assicurazioni marittime, le quali da' più antichi savj non s'erano
ardite definire; ma fuori che in questa rischiosa occasione, severamente
si raffrenò la pratica dell'usura esorbitante[361]. Il clero
dell'Oriente e dell'Occidente condannò il più tenue interesse[362]: ma
il sentimento del vantaggio reciproco, il quale aveva trionfato delle
leggi della Repubblica, con egual fermezza fece fronte ai decreti della
Chiesa, ed anche ai pregiudizi del genere umano[363].
III. La natura e la società impongono lo stretto obbligo di riparare un
torto; e chi ha sofferto per una privata ingiustizia, acquista un
diritto personale ed un'azione legittima. Se la proprietà di un altro
viene affidata alle vostre mani, il grado di cura che voi dovete
prenderne, cresce o scade secondo il benefizio che voi derivate da quel
temporaneo possedimento. Di rado avviene che ci tocchi render ragione di
un accidente inevitabile, ma le conseguenze di un fallo volontario vanno
mai sempre imputate al suo autore[364]. Un Romano richiamava e
ricuperava le cose rubategli, mediante un'azione civile di furto: esse
potevano passare per una serie di mani innocenti e pure, ma soltanto una
prescrizione di trent'anni era valevole ad estinguere l'originale suo
diritto. Gli si restituivano quegli effetti per sentenza del Pretore, e
si compensava l'ingiuria col pagamento del doppio, del triplo ed anche
del quadruplo del loro valore, secondo ch'era succeduta una frode
secreta, od una rapina aperta, e secondo che il rubatore era stato
sorpreso sul fatto, ovvero scoperto per una susseguente ricerca. La
legge Aquilia[365] difendeva la vivente proprietà di un cittadino, i
suoi schiavi ed il suo bestiame, dai colpi della malizia, o dai danni
della negligenza: essa condannava il colpevole a pagare il più alto
prezzo a cui si potesse stimare l'animale domestico in un qualunque
momento dell'anno che ne aveva preceduto la morte. Per la distruzione di
ogni altro valutabile oggetto si lasciava una latitudine di trenta
giorni all'estimazione. Un'ingiuria personale viene alleggerita od
aggravata dai costumi del tempo, e dalla severità dell'individuo:
l'equivalente del dolore o dell'offesa di una parola o di una percossa
non si può facilmente valutare in denaro. La rozza giurisprudenza dei
Decemviri aveva confuso tutti gli insulti fatti nel bollore dell'ira,
che non giungevano alla rottura di un membro, ed essa condannava
l'aggressore alla comune multa di venticinque assi. Ma la stessa
denominazione di moneta fu ridotta, in tre secoli, da una libbra alla
metà di un'oncia; e l'insolenza di un ricco Romano si prendeva a buon
mercato lo sciaurato spasso di trasgredire e di soddisfare la legge
delle Dodici Tavole. Verazio correva per le strade, percuotendo in
faccia gl'innocenti passeggieri, ed un suo seguace, che portava una
borsa, immediatamente rintuzzava le lor grida colla esibizione di
venticinque monete di rame, il valore di circa uno scellino[366], a
norma di quanto esigeva la legge. L'equità dei Pretori esaminava e
valutava il merito distinto di ogni querela particolare.
Nell'aggiudicare i danni civili, il magistrato si assumeva il diritto di
aver riguardo alle varie circostanze di tempo e di luogo, di età e di
dignità, che inacerbar potevano l'onta e il dolore della persona offesa.
Ma se egli ammetteva l'idea di un'ammenda, di una punizione, di un
esempio, egli invadeva la provincia della legge Criminale, benchè forse
ne riparasse il difetto.
Tito Livio, ove riferisce il supplizio del Dittatore di Alba, fatto a
brani da otto cavalli, lo rappresenta come il primo e l'ultimo esempio
di crudeltà Romana, nel punimento de' più atroci delitti[367]. Ma questo
atto di giustizia o di vendetta venne eseguito sopra un nemico straniero
nell'ardore della vittoria, e per comando di un uomo solo. Le Dodici
Tavole offrono una più decisiva prova dello spirito nazionale, perocchè
furono esse composte dai più saggi del Senato, ed accettate dai liberi
suffragi del popolo. Tuttavia queste leggi, come gli statuti di
Dracone[368] erano scritte a note di sangue[369]. Esse approvano la
disumana e disugual massima del taglione; e rigorosamente esigevano la
perdita di un occhio per un occhio, di un dente per un dente, di un
membro per un membro, a menochè l'offensore potesse riscattare il suo
perdono con pagare una multa di trecento libbre di rame. I Decemviri
distribuirono molto liberamente i castighi men gravi della flagellazione
e della servitù, e giudicarono degni di morte nove delitti di un'assai
differente natura. Erano questi: I. Ogni atto di -tradimento- contro lo
Stato o di corrispondenza col nemico pubblico. Doloroso ed ignominioso
era il supplizio. Si ravvolgeva in un velo il capo del Romano degenere,
gli si legavano dietro il dorso le mani, e poscia che era stato battuto
colle verghe dal littore, veniva appeso nel mezzo del Foro ad una croce,
o ad un albero inauspicato. II. I notturni conciliaboli nella Capitale,
qualunque fosse il pretesto, o di piacere o di religione o di ben
pubblico. III. L'uccisione di un cittadino, la quale, secondo i comuni
sentimenti degli uomini, richiede il sangue dell'uccisore. Il veleno è
più odioso ancora della spada o del coltello; e ci reca stupore lo
scorgere in due sciagurati esempi, come una sì fatta sottile perversità
abbia di buon'ora infettato i costumi della Repubblica, e le caste virtù
delle matrone Romane[370]. Il parricida che violava i doveri della
natura e della gratitudine, veniva gettato nel fiume e nel mare, chiuso
in un sacco, nel quale successivamente si rinserrarono un gallo, una
vipera, un cane ed una scimia, come i suoi più degni compagni[371].
L'Italia non produce scimie; ma non fu sentita una tal mancanza sino
alla metà del sesto secolo, epoca in cui per la prima volta si scoprì un
delitto di parricidio[372]. IV La malvagità di un -incendiario-. Questi
era battuto colle verghe dapprima, poi consegnato egli stesso alle
fiamme; solo esempio in cui la nostra ragione sia tentata di approvar la
giustizia della pena del taglione. V. Lo -spergiuro giudiziale-. Il
testimonio malizioso o corrotto era lanciato capovolto giù dalla rocca
Tarpeia per espiare la sua falsità, che più fatale era fatta dalla
severità delle leggi penali, e dalle mancanze di prove scritte. VI. La
corruzione di un giudice, il quale accettava regali per dare una
sentenza iniqua. VII. I libelli e le satire, i cui rozzi versi alle
volte perturbarono la pace di una città senza lettere. Se ne puniva a
colpi di bastone l'autore, meritato castigo; ma non è ben certo se lo
lasciassero spirare sotto i colpi del manigoldo[373]. VIII. La notturna
tristizia di danneggiare o distruggere la messe del vicino. S'impendeva
il delinquente come gradita vittima a Cerere. Ma le Deità boscherecce
erano implacabili meno, e l'estirpazione dell'albero più prezioso non
traeva dietro di se che l'ammenda di venticinque libbre di rame. IX. Le
incantagioni magiche: che avevan forza, a quanto credevano i pastori del
Lazio, di estenuare un nemico, di spegnerne la vita, e di sterpar dalle
sedi le piantagioni che avevano posto radici più salde. Ci rimane a
parlare della crudeltà delle Dodici Tavole verso i debitori che non
potevan pagare, ed io ardirei di anteporre il senso letterale
dell'antichità alle speciose interpretazioni dei critici moderni[374].
Dopo la prova giudiziale o la confessione del debito, si concedevano
trenta giorni di grazia, innanzi che un Romano fosse dato in balìa del
suo concittadino. In questa prigione privata, dodici oncie di riso
componevano il giornaliero suo vitto: si poteva caricarlo di una catena
del peso di quindici libbre; e per tre volte veniva esposto sulla piazza
del mercato a sollecitare colla sua miseria la compassione de' suoi
amici e concittadini. Allo spirar di sessanta giorni, la perdita della
libertà o della vita lo discioglieva dal debito. Il debitore insolvente
era posto a morte, oppur venduto a schiavitù straniera di là dal Tebro:
ma se parecchi creditori erano ostinati ugualmente ed inflessibili, essi
potevano legalmente smembrare il corpo di lui, e satollare la propria
vendetta con questo orribile spartimento. I difensori di questa legge
selvaggia hanno sostenuto ch'essa doveva possentemente operare per
rattener col terrore gli scioperali ed i fraudolenti dal contrarre
debiti che non erano atti a pagare; ma l'esperienza dissipava l'effetto
di questo terror salutevole, non trovandosi verun creditore sì crudele
da esigere la pena della vita o delle membra, la quale non gli tornava
ad alcuno profitto. Come i costumi di Roma vennero a poco a poco
ingentilendo, il codice criminale dei Decemviri fu abolito dall'umanità
degli accusatori, dei testimoni e dei giudici; e l'impunità divenne la
conseguenza di un rigore fuor di misura. La legge Porzia e la Valeria
proibirono a' magistrati di applicar ad un cittadino libero qualsivoglia
capitale od anche corporale castigo; e gli anticati statuti di sangue
vennero artificiosamente, e forse con verità attribuiti allo spirito di
tirannide dei re, non dei patrizi.
Nella mancanza delle leggi penali e nell'insufficienza delle azioni
civili, la pace e la giustizia della città erano imperfettamente
mantenute dalla giurisdizione privata de' cittadini. I malfattori che
riempiono le nostre carceri, sono il rifiuto della società, e si può
comunemente ascrivere ad ignoranza, a povertà ed a brutali appetiti quei
delitti di cui sostengon la pena. Per commettere impunemente simili
enormità, un vile plebeo poteva rivocar il sacro carattere di membro
della Repubblica ed abusarne: ma sulla prova od anche sul sospetto del
delitto, lo schiavo o lo straniero veniva attaccato ad una croce, e
questa rigida e sommaria giustizia si poteva esercitare senza
impedimento sopra la massima parte del popol minuto di Roma. Ogni
famiglia conteneva un tribunale domestico, il quale non era limitato,
come quello del Pretore, alla cognizione delle azioni esterne: la
disciplina dell'educazione inculcava massime ed abitudini di virtù; ed
il padre Romano era mallevadore verso lo Stato dei costumi de' suoi
figliuoli, poichè disponeva egli senza appello della vita, della libertà
e dell'eredità loro. In certi frangenti, il cittadino aveva autorità di
vendicare i suoi torti privati od i pubblici. Il consentimento delle
leggi giudaiche, ateniesi e romane permetteva di ammazzare il ladrone
notturno; ma in chiaro giorno non era lecito di spegnerlo senza che si
avesse una qualche prova di pericolo. Chiunque sorprendeva un adultero
nel suo letto nuziale, poteva liberamente dare sfogo alla sua
vendetta[375]. La provocazione scusava il più sanguinoso o fiero
oltraggio[376], nè fu prima del Regno di Augusto che il marito venne
ridotto a pesare il grado dell'offensore, ed il padre condannato a
sacrificare la sua figlia, insieme col ribaldo suo seduttore. Dopo la
cacciata dei Re, l'ambizioso Romano che avesse ardito di assumere il
titolo, o d'imitare la tirannide loro, era consacrato ai Numi Infernali.
Qualunque de' suoi concittadini aveva la spada della giustizia in sua
mano; e l'azione di Bruto, benchè contraria alla gratitudine ed alla
prudenza, era anticipatamente santificata dal giudizio della sua
patria[377]. La barbara consuetudine di portar armi in seno alla
pace[378] e le sanguinose massime dell'onore erano sconosciute ai
Romani; e, per lo spazio dei due secoli più puri, dallo stabilimento
dell'egual libertà sino al fine delle guerre Puniche, la Città non fu
mai perturbata da sedizioni, e di rado fu contaminata da atroci delitti.
Allor quando le fazioni domestiche e la dominazione al di fuori ebbero
infiammato ogni vizio, più vivamente si sentì la mancanza delle leggi
penali. Al tempo di Cicerone, ogni cittadino privato godeva il
privilegio dell'anarchia: ogni ministro della Repubblica poteva
innalzare le ambiziose sue mire sino alla regale potenza, e lode tanto
maggiore meritavano le loro virtù, in quanto ch'erano gli spontanei
frutti della natura o della filosofia. Verre, tiranno della Sicilia, poi
che s'ebbe per tre anni saziato di libidine, di rapina e di crudeltà,
non potè esser citato in giudizio che per la restituzione pecuniaria di
trecentomila lire sterline, e tale fu la moderazione delle leggi, de'
giudici e forse dell'accusatore medesimo[379] che col rifondere una
tredicesima parte del suo bottino, fu concesso a Verre di ritirarsi in
un esilio placido e voluttuoso[380].
Il primo imperfetto tentativo di ristabilire la proporzione tra i
delitti e le pene fu l'opera del Dittator Silla, il quale in mezzo al
sanguinolento trionfo, aspirò a reprimere la licenza, anzi che ad
opprimere la libertà de' Romani. Egli si recò a gloria l'arbitraria
proscrizione di quattromila settecento cittadini[381]. Ma nel carattere
di legislatore, rispettò i pregiudizj de' tempi; ed in luogo di
profferire una sentenza di morte contra il ladro o l'assassino, contra
il generale che dava un esercito in mano al nemico, o il magistrato che
dilapidava una provincia, Silla contentossi di aggravare le
condannazioni pecuniarie colla pena dell'esilio, o parlando secondo lo
statuto, coll'interdetto del fuoco e dell'acqua. La legge Cornelia, poi
la Pompeia e la Giulia, introdussero un nuovo sistema di giurisprudenza
criminale[382], e gl'Imperatori, da Augusto sino a Giustiniano, velarono
il crescente rigore di quelle leggi sotto i nomi de' loro primitivi
autori. Ma l'invenzione e l'uso frequente delle pene straordinarie,
derivava dal desiderio di estendere e di occultare i progressi del
dispotismo. Nella condanna degl'illustri Romani, il Senato sempre
mostravasi presto a confondere, il potere giudiciale col legislativo,
per secondare la volontà de' suoi padroni. Spettava ai governatori il
dovere di mantenere la pace della loro provincia, coll'arbitraria e
rigorosa amministrazione della giustizia. La libertà di Roma si dilegua
nell'estension dell'Impero, ed il malfattore Spagnuolo che invocò il
privilegio di un Romano, fu sollevato per comando di Galba, sopra una
croce più bella e più alta[383]. I rescritti, che partivan dal trono,
decidevano di tempo in tempo le questioni che per la novità ed
importanza loro parevano eccedere l'autorità e il discernimento di un
proconsolo. La deportazione ed il taglio del capo erano riserbate per le
persone di onorevol grado, i delinquenti più bassi venivano impiccati od
arsi, o sepolti nelle miniere, od esposti alle fiere dell'anfiteatro.
S'inseguivano i ladroni armati, e si estirpavano come nemici della
società; si guardava l'abigeato come un capitale delitto[384], ma il
semplice furto non si considerava che per un'ingiuria meramente civile e
privata. I gradi della colpa, ed i modi della pena troppo spesso
determinavansi dalla discrezione delle autorità, ed i sudditi mal
conoscevano i pericoli legali a cui potevano andar incontro in ogni
azione del viver loro.
I peccati, i vizj, i delitti sono gli obbietti della teologia,
dell'etica e della giurisprudenza. Ogni volta che i loro giudizj
concordano, essi scambievolmente si avvalorano; ma qualor differiscono,
un prudente legislatore pesa il delitto, e stabilisce il castigo secondo
la misura dell'ingiuria sociale. Su questo principio, il più temerario
assalto contro la vita e la proprietà di un cittadino privato, si
giudica meno atroce che il delitto di tradimento o di ribellione, che
lede la maestà della Repubblica. Gli ossequiosi giuristi con unanime
voce profferirono che la Repubblica è contenuta nella persona del suo
Capo; ed il brando della legge Giulia fu affilato dall'incessante
diligenza degli Imperatori. Il commercio licenzioso de' sessi può
tollerarsi come un impulso di natura, o proibirsi come una fonte di
disordine e di corruzione: ma il buon nome, gli averi, la famiglia del
marito, gravemente sono intaccati dall'adulterio della moglie. Il senno
di Augusto, poi ch'ebbe frenato la libertà di vendicarsi, applicò
l'animavversione delle leggi a questa domestica offesa: e le parti
delinquenti erano condannate al pagamento di grossi danni ed ammende,
indi rilegate in lungo o perpetuo esilio sopra due isole separate[385].
La Religione riprende egualmente l'infedeltà del marito; ma siccome
questa non è accompagnata dagli stessi effetti civili, così la moglie
non ebbe mai facoltà di rivendicare i suoi torti[386], e la distinzione
di semplice o duplice adulterio, così comune e così importante nel gius
canonico, è sconosciuta alla giurisprudenza del Codice e delle Pandette.
Con ripugnanza io prendo e con impazienza mi affretto ad attingere un
vizio più odievole, di cui la modestia rigetta il nome, e la natura
abborisce l'idea. Infettati ne andarono i primi Romani dall'esempio
degli Etruschi[387] e de' Greci[388]; in mezzo al pazzo abuso della
prosperità, e della potenza, insipido parve ogni piacere che fosse
innocente; e la legge Scatinia[389] strappata da un atto di violenza,
insensibilmente cadde abolita pel trapassare degli anni e per la
moltitudine dei rei. Questa legge riguardava lo stupro, e forse la
seduzione di un giovane d'ingenui natali come un'ingiuria personale
ch'essa puniva colla meschina ammenda di diecimila sesterzj, o di
ottanta lire sterline: la resistenza o la vendetta della castità potea
spegnere lo stupratore, ed io sono desideroso di credere che in Roma,
come in Atene, il volontario ed effemminato disertor del suo sesso,
fosse privato degli onori e dei diritti di cittadino[390]. Ma la pratica
del vizio non era sconfortata dalla severità dell'opinione: l'indelebile
macchia di tale nefandità era confusa colle più veniali trasgressioni
della fornicazione e dell'adulterio, nè il turpe amante era esposto allo
stesso disonore ch'egli imprimeva sull'uomo o sulla donna ch'egli facea
partecipe del suo delitto. Da Catullo fino Giovenale[391] i poeti
accusano e celebrano la degenerazione de' tempi; e debolmente si tentò
la riforma dei costumi dalla ragione e dall'autorità de' legisti, sinchè
il più virtuoso de' Cesari proscrisse il peccato contro la natura come
un delitto contro la società[392].
Un nuovo spirito di legislazione, rispettabile perfino ne' suoi errori,
sorse nell'Impero insieme colla religione di Costantino[393]. Le leggi
di Mosè furono ricevute come il divino modello della giustizia, ed i
Principi cristiani adattarono i loro statuti penali ai gradi di
turpitudine morale e religiosa. L'adulterio fu da principio dichiarato
un delitto capitale; la fralezza dei sessi fu assimilata al veneficio od
all'assassinio, all'ammaliamento od al parricidio; le stesse pene furono
applicate alla pederastia attiva e passiva; e tutti i colpevoli, sì di
condizione libera che di servile furono o annegati o decapitati o
gettati vivi fra le fiamme vendicatrici. La comune simpatia degli uomini
risparmiò gli adulteri; ma gli amatori del proprio sesso si videro
perseguitati da una generale e pia indegnazione. Gli impuri costumi
della Grecia prevalevano tuttavia nelle città dell'Asia, ed ogni vizio
era fomentato dal celibato de' monaci e del clero. Giustiniano rallentò
il castigo almeno delle donne infedeli; la sposa colpevole non venne più
condannata che alla solitudine ed al pentimento, ed in capo a due anni
ella poteva esser richiamata tra le braccia di un marito commosso a
perdonare. Ma lo stesso Imperatore si mostrò l'implacabil nemico della
libidine contra natura, e la crudeltà della sua persecuzione appena può
trovare scusa nella purità de' motivi[394]. Infrangendo ogni principio
di giustizia, egli estese ai passati come ai futuri errori l'effetto de'
suoi editti, non concedendo che un breve intervallo per confessarsene e
riceverne il perdono. Penosamente si facea morire il reo con
l'amputazione dello strumento del peccato, o coll'inserimento di
pungenti canne ne' pori e ne' tubi più squisitamente sensivi; e
Giustiniano difendeva la proprietà del supplizio col dire che a'
delinquenti si sarebbero troncate le mani, se fossero stati convinti di
sacrilegio. In un sembiante stato di onta e di agonia, due vescovi,
Isaia di Rodi, e Alessandro di Diospoli, furono trascinati per le
contrade di Costantinopoli, mentre un banditore ad alta voce ammoniva i
loro confratelli ad osservare quella terribil lezione, ed a non
contaminare la santità del loro carattere. Que' prelati erano forse
innocenti. Una sentenza di morte e d'infamia spesso non avea per
fondamento che la debole e sospetta testimonianza di un fanciullo o di
un servo: i giudici presumevan rei que' della fazion verde, i ricchi, ed
i nemici di Teodora, e la pederastia divenne il delitto di coloro a cui
non se ne poteva opporre alcun altro. Un filosofo francese[395] ha con
ardire osservato, che tutto ciò che è secreto sta ravvolto nel dubbio, e
che la tirannide può convertire in suo stromento quell'orrore che
naturalmente al vizio portiamo. Ma la favorevole persuasione in cui è lo
stesso scrittore, che un legislatore possa fidare nel buon gusto e nella
ragione degli uomini, ha pur troppo contro di sè tutto quanto sappiamo
dell'antichità o dell'estensione del male[396].
I liberi cittadini di Atene e di Roma godevano in tutti i casi criminali
l'inestimabile privilegio di essere giudicati dalla patria loro[397]. I.
L'amministrazione della giustizia è il più antico uffizio di un
Principe: i Re di Roma l'esercitarono, e Tarquinio ne abusò: egli solo,
senza legge o consiglio, proferiva la sua arbitraria sentenza. I primi
Consoli succederono a questa regale prerogativa: ma il sacro diritto di
appello tosto abolì la giurisdizione de' magistrati, e tutte le cause
pubbliche furono decise dal supremo tribunale del popolo. Ma una rozza
democrazia, che si aderge sopra le forme, troppo spesso disdegna gli
essenziali principj della giustizia. L'orgoglio dal dispotismo fu
invelenito dall'invidia plebea, e gli eroi di Atene poterono alle volte
invidiare la felicità de' Persiani il cui destino non dipendeva che dal
capriccio di un solo tiranno. Alcuni salutari freni che il Popolo impose
alle proprie passioni, furono ad un tempo stesso la cagione e l'effetto
della gravità e della moderazione dei Romani. Ai soli magistrati fu
compartito il diritto di accusa. Un voto di trentacinque tribù poteva
infliggere una multa; ma l'inquisizione di tutti i delitti capitali con
una legge fondamentale fu riserbata all'assemblea delle centurie, ove il
peso dell'influenza e della proprietà doveva infallibilmente
preponderare. S'interposero manifesti ed aggiornamenti iterati, affinchè
la preoccupazione ed il risentimento avessero agio a calmarsi. Un
augurio giunto in buon tempo, l'opposizione di un tribuno potevano
annullare tutto il processo, e quelle informazioni avanti il popolo
erano comunemente meno formidabili all'innocenza che favorevoli al
delitto. Ma tale unione del potere giudiziario e del legislativo
lasciava in dubbio se l'accusato fosse assolto, o se ricevesse il
perdono; e nella difesa di un illustre cliente gli oratori di Roma e di
Atene rivolgevano i loro argomenti alla politica ed alla benevolenza,
non meno che alla giustizia del loro sovrano. II. La cura di convocare i
cittadini pel processo di ogni reo divenne sempre più difficile a misura
che i cittadini ed i rei continuamente si moltiplicavano, onde si adottò
il pronto spediente di delegare la giurisdizione del popolo ai
magistrati ordinarj, ovvero ad -inquisitori- straordinarj. Nei primi
tempi, furono rari ed accidentali questi giudizj. Nel principio del
settimo secolo di Roma essi divenner perpetui: ogni anno si assegnava a
quattro Pretori il potere di sedere in giudizio e giudicare le gravi
offese di tradimento, di estorsione, di peculiato e di corruzione, e
Silla aggiunse nuovi Pretori e nuovi esami per que' delitti che più
direttamente intaccano la sicurezza degl'individui. Questi -inquisitori-
preparavano e dirigevano il processo, ma essi non potevano che
pronunciare le sentenze della pluralità dei -giudici-, i quali con
qualche cecità e maggior pregiudizio furono paragonati ai Giurati
inglesi[398]. Il Pretore formava ogni anno una lista di provetti e
rispettabili cittadini che sostenessero queste importanti ma penose
funzioni. Dopo molti dibattimenti costituzionali, essi vennero scelti in
egual numero dal senato, dall'ordine equestre e dal popolo: se ne
assegnavano quattrocentocinquanta per ogni questione, e sì differenti
ruoli o decurie di giudici dovevano contenere i nomi di più migliaia di
Romani, che rappresentavano la giudiciale autorità dello Stato. In ogni
causa particolare, se ne traeva un numero sufficiente dall'urna, un
giuramento ne affermava l'integrità; il modo di dire i suffragj ne
assicurava l'indipendenza; il sospetto di parzialità era tolto dal
reciproco diritto di ricusare che aveano l'accusato e l'accusatore; ed i
giudici di Milone, colla rimozione di quindici per parte, furono ridotti
a cinquanta ed una voce o tavoletta di assoluzione, di condanna o di
presunzione favorevole[399]. III. Il pretore della città, nella sua
giurisdizione civile, era veramente un giudice, e quasi un legislatore;
ma tosto ch'egli avea prescritto l'azione della legge, spesso si
riferiva a un delegato per la determinazione del fatto. Col crescere dei
processi legali, il tribunale de' centumviri, a cui egli presiedeva,
crebbe in riputazione ed in autorità. Ma sia ch'egli agisse solo, ovvero
col parere del suo consiglio, si potevano affidare i più assoluti poteri
ad un magistrato che ogni anno veniva scelto dalle voci del popolo. Le
norme o le precauzioni della libertà hanno richiesto qualche
spiegazione; l'ordine del dispotismo è semplice e senza vita. Avanti
l'età di Giustiniano o forse di Diocleziano, le decurie de' giudici
Romani erano scadute in un titolo vano; si poteva accettare o spiegar
l'umile avviso degli assessori; ed in ogni tribunale la giurisdizione
civile e la criminale erano amministrate da un solo magistrato, il quale
era levato in carica o licenziato dal suo posto secondo il piacimento
dell'Imperatore.
Un Romano, accusato di qualche delitto capitale, potea prevenire la
sentenza della legge coll'esilio volontario o colla morte. Sinchè
legalmente fosse provata la sua reità, se ne presumea l'innocenza, e la
sua persona era libera: sinchè i voti dell'ultima Centuria fossero
noverati e banditi, egli potea placidamente ritirarsi in una delle
alleate città dell'Italia, della Grecia o dell'Asia[400]. Mediante
questa morte civile, la sua vita e le sue sostanze erano salve, almeno
pe' suoi figliuoli; ed egli poteva ancora viver felice in mezzo a
qualunque godimento della ragione o de' sensi, se una mente avvezza
all'ambizioso tumulto di Roma, era atta a sopportare l'uniformità ed il
silenzio di Rodi o di Atene. Di un più ardito sforzo era d'uopo per
sottrarsi alla tirannia de' Cesari; ma familiare erasi fatto questo
sforzo per le massime degli Stoici, l'esempio de' più valorosi Romani ed
i legali incoraggiamenti del suicidio. I corpi de' rei condannati erano
esposti alla pubblica ignominia, ed i loro figliuoli, male più greve
ancora, erano ridotti a povertà per la confiscazione de' loro beni. Ma
se le vittime di Tiberio e di Nerone anticipavano il decreto del
Principe o del Senato, il coraggio e la diligenza loro aveano per
ricompensa l'applauso del Pubblico, i decenti onori della sepoltura, e
la validità de' lor testamenti[401]. La raffinata avarizia e crudeltà di
Domiziano pare ch'abbia tolto agl'infelici, che immolava, quest'ultima
consolazione, ed essa fu negata anche dalla stessa clemenza degli
Antonini. Una morte volontaria, che nel caso di un delitto capitale,
avvenisse tra l'accusa e la sentenza, era reputata come la confessione
della reità, e l'inumano fisco sequestrava le spoglie del
trapassato[402]. Nondimeno i giuristi hanno sempre rispettato il diritto
naturale che ha un cittadino di disporre della sua vita; e l'obbrobrio
dopo morte, inventato da Tarquinio[403] per frenare la disperazione de'
suoi sudditi, non fu mai fatto rivivere od imitato da' tiranni che gli
vennero dietro. Tutte le potestà di questo mondo hanno perduto il loro
dominio sopra di colui ch'è deliberato a morire; nè il suo braccio esser
può rattenuto, che dal religioso timore di uno stato avvenire. Virgilio
ripone i suicidi tra gli sventurati, anzichè tra i colpevoli[404]; e le
favole poetiche delle tenebre inferne non potevano seriamente influire
sulla fede o sulla pratica del genere umano. Ma i precetti del Vangelo o
della Chiesa hanno finalmente imposto una pia servitù agli animi de'
Cristiani, condannandoli ad aspettare, senza lagnarsi, l'ultimo colpo
della malattia o del carnefice.
Gli statuti penali occupano uno spazio assai piccolo ne' sessantadue
libri del Codice e delle Pandette, ed in tutti i processi della
giustizia, la vita o la morte di un cittadino vien determinata con meno
di precauzione e d'indugio che non la più ordinaria questione di un
contratto o di un'eredità. Questa singolare distinzione, benchè qualche
cosa si voglia concedere all'urgente bisogno di difendere la pace della
società, deriva dalla natura della giurisprudenza criminale e civile. I
doveri che abbiam collo Stato sono semplici ed uniformi, la legge, per
cui il reo vien condannato, è scritta, non sul bronzo o sul marmo, ma
sulla coscienza di esso, e dalla testimonianza di un solo fatto, il suo
delitto comunemente è provato. Ma infinite e varie sono le relazioni che
abbiamo un coll'altro: le ingiurie, i beneficj, le promesse creano,
annullano e modificano le nostre obbligazioni, e l'interpretazione dei
contratti volontarj e de' testamenti, che dettati sono spesso della
frode e dall'ignoranza, porge un lungo e faticoso esercizio alla
sagacità del giudice. L'estensione del commercio e quella dello Stato
moltiplicano le faccende della vita, e la residenza delle parti nelle
distanti province dell'Impero, partorisce dubbj, dilazioni ed
inevitabili appelli dal magistrato locale al supremo. Giustiniano,
imperator Greco di Costantinopoli e dell'Oriente, era il successore,
secondo la legge, del pastore Latino il quale avea piantato una colonia
sulle rive del Tevere. In un periodo di tredici secoli, le leggi aveano
con ripugnanza seguito le mutazioni del governo e de' costumi; ed il
lodevole desiderio di conciliare i nomi antichi colle istituzioni
recenti distrasse l'armonia, ed accrebbe la grandezza dell'oscuro ed
irregolare sistema. Le leggi che scusano in ogni occasione l'ignoranza
de' loro sudditi, confessano la propria loro imperfezione; la
giurisprudenza civile, come compendiata fu da Giustiniano, continuò ad
essere una scienza misteriosa ed un profittevol traffico, e l'ingenita
perplessità dello studio fu avvolta in tenebre dieci volte più dense
dalla privata industria dei pratichisti. Le spese del processo sovente
sorpassavano il valore della cosa in litigio, e i diritti più manifesti
erano lasciati in abbandono per la povertà o prudenza delle parti. Una
giustizia sì dispendiosa può tendere ad abbattere l'amore del litigare,
ma la disugualità de' vantaggi non serve che ad accrescere l'influenza
del ricco, e ad aggravare la miseria del povero. Mercè di questo
dilatorio e costoso modo di procedere, il litigante dovizioso ottiene un
profitto più certo di quello che sperar potrebbe dall'accidentale
corruzione del suo giudice. L'esperienza di un abuso da cui il nostro
secolo od il nostro paese non vanno perfettamente esenti, può talvolta
provocare un generoso sdegno, e trarre dal cuore il troppo affrettato
desiderio di scambiare l'elaborata nostra giurisprudenza co' semplici e
sommarj decreti di un Cadì Turco. Ma una riflessione più tranquilla ci
conduce a vedere che tali forme e dilazioni son necessarie a difendere
la persona e la proprietà de' cittadini; che l'autorità discretiva del
giudice è il primo stromento della tirannide, e che le leggi di un
popolo libero debbono prevedere e determinare ogni questione, la quale
possa probabilmente sorgere nell'esercizio del potere e nelle
transazioni dell'industria. Ma il governo di Giustiniano congiungeva i
mali della libertà e del servaggio, ed i Romani erano oppressi ad un
tempo dalla moltiplicità delle leggi, e dall'arbitraria volontà del loro
signore.
NOTE:
[196] I legisti de' tempi barbari hanno stabilito un metodo assurdo ed
inintelligibile di citare le leggi romane; e l'abitudine lo ha
perpetuato. Allorchè si riferiscono al Codice, alle Pandette ed alla
Instituta, essi non marcano il numero del libro, ma soltanto quello
della legge; e si accontentano di riportare le prime parole del titolo
di cui la stessa legge fa parte, mentre di tali titoli se ne contano più
di mille. Ludewig (-vit. Justin.- p. 268) fa voti perchè si scuota
questo giogo pedantesco, ed io ho osato adottare il semplice e
ragionevole metodo di citare il libro, il titolo e la legge.
[197] L'Alemagna, la Boemia, l'Ungheria, la Polonia e la Scozia le hanno
adottate come la legge o la ragion comune: in Francia, in Italia ecc.
esse ottengono un'influenza diretta o indiretta, ed in Inghilterra si
ebbero in rispetto da Stefano fino ad Edoardo I, il Giustiniano della
Gran Brettagna. Vedi Duck (-de usu et auctoritate juris civ-., l. II c.
1, 8-15); Eineccio (-Hist. juris german.- c. 3, 4, n. 55-124) e gli
istorici delle leggi di ciascun paese.
[198] Francesco Ottomanno, abile ed illuminato Giureconsulto del secolo
decimosesto, tendeva a mortificare Cujacio ed a far la corte al
Cancelliere de l'Hôpital. Il suo -Antitribonianus-, che non ho mai
potuto procurarmi, venne pubblicato in francese nell'anno 1609, e la sua
setta si è propagata in Germania (Heineccius, -Opp.- t. III, -sylloge- 3
p. 171-183).
[199] In testa di queste guide io pongo, coi riguardi che gli si
debbono, l'abile e sapiente Eineccio, professore tedesco morto ad Halle
nel 1741 (Vedi il suo elogio nella -Nouvelle Bibliothèque germanique-,
tom. II p. 51-64). Le numerose sue opere furono raccolte in otto volumi
in-4. Ginevra, 1743-1748. I trattati separati di cui mi sono
principalmente servito, sono: 1. -Historia juris romani et germanici-,
Lugd. Batav. 1740, in-8; 2. -Syntagma antiquitatum romanam
jurisprudentiam illustrantium-, 2 vol. in-8. Traject. ad Rhenum; 3.
-Elementa juris civilis secundum ordinem institutionum-, Lugd. Batav.
1751, in-8; 4. -Elementa J. C. secundum ordinem Pandectarum-, Traject.
1772, 2 vol. in-8.
[200] L'estratto di quest'istoria si ritrova in un Frammento -De origine
juris- (Pandette, l. 1 tit. 2) di Pomponio, Giureconsulto romano che
vivea sotto gli Antonini (Heineccius, t. III -syll.- 3 p. 66-126). Esso
fu compendiato e verosimilmente alterato da Triboniano, e ristorato da
Bynkershoek (-Opp.- t. 1 p. 279-304).
[201] Si può studiare l'istoria del governo di Roma sotto i suoi Re, nel
primo libro di Tito Livio, ed ancor più estesamente in Dionigi
d'Alicarnasso (l. II p. 80-96, 119-130, l. IV p. 198-220), che qualche
volta però si mostra retore e Greco.
[202] Giusto Lipsio (-Opp.- t. IV p. 279) ha applicato ai tre Re di Roma
queste tre divisioni generali delle leggi civili. Gravina (-Orig. jur.
civ.- p. 28, ediz. di Lipsia 1737) addotta questa idea, che Mascou, suo
editore tedesco, non può ammettere che con ripugnanza.
[203] Terrasson, nella sua Storia della giurisprudenza romana (p. 22-72,
Parigi 1750, in fol.), si forza con qualche apparato, ma con poco
successo, di ristabilire il testo originale. Quest'opera promette assai
più di quel che mantiene.
[204] Il più antico Codice o Digesto fu chiamato -jus Papirianum-, dal
nome di Papirio che lo compilò, e che viveva un poco prima o poco dopo
il -Regifugium- (Pandect. l. 1 tit. 2). I migliori critici, ed anche
Bynkershoek (t. 1 p. 284, 285) ed Eineccio (-Hist. J. C. R.- l. 1 c. 16,
17; ed -Opp.- t. III, -syll.- 4 p. 1-8), prestano fede a questa favola
di Pomponio, senza far molta attenzione al valore ed alla rarità di
simil monumento del terzo secolo, della città -illetterata-. Io dubito
molto che Cajo Papirio, -Pontifex Maximus-, che fece rivivere le leggi
di Numa (Dionigi d'Alicarnasso, l. III p. 171), non abbia lasciato che
una tradizione vocale; e che il -jus Papirianum- di Granio Flacco (Pand.
l. L tit. 16, -legge- 144) non fosse un comentario, ma un'opera
originale, compilata al tempo di Cesare. (Censorin. -De die Natali-, l.
III p. 13; Duker, -De latinitate J. C.- p. 157).
[205] Nel 1444 si estrassero dal seno della terra sette od otto tavole
di rame fra Cortona e Gubio. Una parte di queste tavole, giacchè il
resto è in caratteri etruschi, offre lo stato primitivo de' caratteri e
della lingua de' Pelasgi, che Erodoto attribuisce a quell'angolo
d'Italia (l. 1 c. 56, 57, 50). Del resto si può spiegare questo passo
oscuro d'Erodoto, dicendo che si riferisce a Crestona città della Tracia
(Note di Larcher, t. 1 p. 256-261). Il dialetto selvaggio delle tavole
Eugubine ha messo a tortura la congetture dei critici, ed è ben lontano
d'esser rischiarato; ma le sue radici, indubitatamente latine, sono
della medesima epoca e dello stesso carattere del -Saliare carmen-, che
ai tempi d'Orazio nessuno intendeva. L'idioma romano successivamente
perfezionandosi con un miscuglio di dorico e di greco eolico, offrì a
grado a grado lo stile delle dodici Tavole, della colonna Duilliana,
d'Ennio, di Terenzio e di Cicerone (Gruter. -Inscript.- tom. I p. 192;
Scipione Maffei, -Istoria diplomatica-, p. 241-258; Bibl. ital. t. III,
p. 30-41, 174-205; t. XIV, p. 1-52).
[206] Si paragoni Tito Livio (l. III c. 31-59) con Dionigi di
Alicarnasso (l. X p. 644; XI p. 691). Quanto mai l'autore romano è
conciso ed animato, ed il greco prolisso e senza vita! Non pertanto
Dionigi d'Alicarnasso ha mirabilmente giudicato i grandi maestri, ed
abilmente esposte le regole della composizione istorica.
[207] Appoggiato all'autorità degli Storici, Eineccio (-Hist. J. R.- l.
1, n. 26) afferma che le Dodici Tavole erano di rame, -aereas-. Nel
testo di Pomponio si legge -eboreas-; e lo Scaligero ha sostituito a
questa parola quella di -roboreas- (Bynkershoek, p. 286). Pare che siasi
potuto successivamente adoperare il legno, il rame e l'avorio.
[208] Cicerone (-Tuscul. Quaest.- V, 36) parla dell'esilio di Ermodoro;
e Plinio (-Hist. nat.- XXXIV, II) parla della sua statua. La lettera, il
sogno e la profezia d'Eraclito sono supposte (-Epist. graec. divers.- p.
337).
[209] Il Dottore Bentley (Dissert. sulle lettere di Falari p. 427, 479)
abilmente discute tutto ciò che ha relazione alle monete di Sicilia e di
Roma, che è un soggetto assai oscuro. L'onore ed il risentimento
l'eccitavano ad impiegare in questa controversia tutti i suoi talenti.
[210] Le navi de' Romani o de' loro alleati arrivarono fino al bel
promontorio dell'Affrica (Polibio, l. III p. 177, ediz. di Casaubon, in
fol.). Tito Livio e Dionigi d'Alicarnasso parlano dei loro viaggi a
Cuma.
[211] Questo fatto proverebbe solo l'antichità di Caronda, che diede
leggi a Reggio ed a Catania; non è che per uno strano equivoco che
Diodoro di Sicilia (t. 1 l. XII p. 485-492) gli attribuisce
l'istituzione politica di Turio, la quale è di molto posteriore.
[212] Zaleuco, di cui con sì poca ragione si contestò l'esistenza, ebbe
il merito e la gloria di creare con una banda di proscritti (i Locresi)
la più virtuosa e meglio costituita repubblica della Grecia. Veggansi
due Memorie del Barone di Santa Croce su la legislazione della Magna
Grecia. (-Mem. dell'Accad. delle Inscriz.- t. XLII p. 276-333). Ma le
leggi di Zaleuco e di Caronda, la cui autorità sedusse Diodoro e Stobeo,
vennero fabbricate da un sofista pitagorico, la frode del quale fu
scoperta dalla critica sagacità del Bentleio (p. 335-377).
[213] Colgo quest'occasione per indicare i progressi delle comunicazioni
fra Roma e la Grecia: 1. Erodoto e Tucidide (A. A. C. 300-350) sembrano
ignorare il nome e l'esistenza di Roma (Giuseppe, -contra Apion.- t. 11
l. 1 c. 12 p. 444, ediz. di Havercamp). 2. Teopompo (A. A. C. 400,
Plinio, III, 9) parla dell'invasione dei Galli, di cui Eraclide di Ponto
fa menzione in una maniera più vaga (Plutarco, -in Camillo-, p. 292,
ediz. H. Stefano). 3. La reale o favolosa ambasceria de' Romani ad
Alessandro (A. A. C. 430) viene attestata da Clitarco (Plinio III, 9),
da Aristo ed Asclepiade (Arriano, l. VII p. 294-296), e da Mennone
d'Eraclea (-apud- Photium, Cod. 224 p. 725). Il silenzio di Tito Livio a
questo riguardo vale una negativa. 4. Teofrasto (A. A. C. 440) -primus
externorum aliqua de romanis diligentius scripsit- (Plinio, III, 9). 5.
Licofrone (A. U. C. 480-500) ha sparsa la prima idea d'una Colonia di
Trojani e della favola dell'Eneide (Cassandra, 1226-1280).
Γης και θαλασσης σκηπρα και μοναρχιαν
Δαβοντες.
Della terra e del mar gli scettri e il regno
Pigliando.
Predizione ardita avanti il fine della prima guerra punica.
[214] La decima Tavola (-De modo sepulturae-) fu tolta ad imprestito da
Solone (Cicerone, -De legibus-, II, 23-26); il -Furtum per lancem et
licium conceptum- proviene, se si presta fede ad Eineccio, dai costumi
d'Atene (-Antiq. rom.- t. II, p. 167-175). Mosè, Solone ed i Decemviri
permisero di uccidere un ladro notturno (-Exode- 22, 3). Demostene,
-contra Timocratem-, t. 1 p. 736, ediz. di Reiske; Macrobio,
-Saturnalia-, l. 1, c. 4; -Collatio legum Mosaicarum et romanarum-, tit.
7 n. 1 p. 218, ediz. Cannegieter.
[215] Βραχεως και απεριττως; tale è l'elogio che ne fa Diodoro
(t. 1 l. XII p. 494); e che si può tradurre nell'-eleganti atque
absoluta brevitate verborum- d'Aulo Gellio (Nott. Att. XXI, 1).
[216] Si ascolti Cicerone (-De legibus-, 11, 23) e quello che egli fa
parlare, Crasso (-De oratore-, 1, 43, 44).
[217] Vedi Eineccio (-Hist. J. R.- n. 29-33). Mi son servito delle
Dodici Tavole quali furono restaurate da Gravina (-Origines J. C.- p.
280-307) e da Terrasson, Storia della Giurisprudenza romana, p. 94-205.
[218] -Finis aequi juris- (Tacito, Annal. III, 27). -Fons omnis publici
et privati juris- (Tito Livio, III, 34).
[219] -De principiis juris, et quibus modis ad hanc multitudinem
infinitam ac varietatem legum perventum sit, ALTIUS disseram- (Tacito,
Annal. III, 25). Questa profonda discussione non occupa che due pagine,
ma sono pagine di Tacito. Tito Livio diceva nello stesso senso, ma con
minor energia (III, 34): -In hoc immenso aliarum super alias acervatarum
legum cumulo, etc.-
[220] Svetonio, in Vespasiano, c. 8.
[221] Cicerone, -ad Familiares-, VIII, 8.
[222] Dionigi, Arbuthnot, e la maggior parte de' moderni (se se ne
eccettua Eisenschmidt, -de Ponderibus- ecc. p. 137-140), valutano
centomila -assi-, diecimila dramme attiche, vale a dire un poco più di
trecento lire sterline. Ma il loro calcolo non può applicarsi che agli
ultimi tempi, in cui l'-asse- non era più che la ventiquattresima parte
del suo antico peso; e malgrado la scarsezza de' metalli preziosi, io
non posso persuadermi che nei primi secoli della repubblica un'oncia
d'argento valesse settanta libbre di rame o d'ottone. È molto più
semplice e ragionevole di valutare il rame alla sua tassa attuale; e
quando si sarà paragonato il prezzo della moneta ed il prezzo del
mercato, la libbra romana e la libbra -avere del peso-, si troverà che
il primitivo -asse- o una libbra romana di rame può essere valutato uno
scellino inglese; e che quindi i centomila -assi- della prima classe
valevano cinquemila lire sterline. E dallo stesso calcolo risulterà che
un bue si vendeva a Roma cinque lire sterline, una pecora dieci
scellini, ed un -quarter- di grano trenta scellini (Festus, p. 30, ediz.
Dacier; Plinio, -Hist. nat.-, XVIII, 4). Io non trovo ragione di
rigettare queste conseguenze che moderano le nostre idee sulla povertà
de' primitivi Romani.
[223] Si consultino gli autori che hanno scritto sui Comizj romani, ed
in particolar modo Sigonio e Beaufort. Spanheim (-De praestantia et usu
numismatum-, t. 11. Dissert. X, p. 192, 193) offre una curiosa medaglia,
in cui si veggono i -cista-, i -pontes-, i -septa-, il -diribitor-, ecc.
[224] Cicerone (-De legibus-, III, 16, 17, 18) discute questa questione
costituzionale, ed assegna a suo fratello Quinto il lato meno popolare.
[225] -Prae tumultu recusantium perferre non potuit.- Suet. in -August.-
c. 34. Vedi Properzio (l. 11, -eleg.- 6). Eineccio ha esaurito in
un'istoria particolare tutto ciò che ha relazione alle leggi -Julia et
Papia Poppaea-. -Opp.- t. VII part. 1, p. 1-479.
[226] Tac. Ann. 1, 15; Lipsia, -Excursus E. in Tacitum-.
[227] -Non ambigitur senatum jus facere posse.- Tale è la decisione di
Ulpiano (l. XVI, -ad Edict. in Pandect.- l. 1, tit. 3 leg. 9). Pomponio
dice che i Comizj del popolo erano una -turba hominum- (Pand. l. 1 tit.
2 leg. 9).
[228] Il -jus honorarium- de' Pretori e degli altri Magistrati vien
definito in modo preciso nel testo latino della Instituta, l. 1 tit. 2
n. 7. La greca parafrasi di Teofilo (p. 33-38, ed. di Reitz) che lascia
sfuggire l'importante parola -honorarium- lo spiega in una maniera più
vaga.
[229] Dione Cassio (t. 1 l. XXXVI p. 100) fissa all'anno di Roma 686,
l'epoca degli Editti Perpetui. Nondimeno, secondo gli -acta diurna-
pubblicati sulle carte di Luigi Vives, la loro instituzione avvenne
nell'anno 585. Pighio (Annal. rom. t. 11 p. 377, 378), Grevio (ad Suet.
p. 778), Dodwel (-Praelection-, Cambden, p. 665) ed Eineccio sostengono
ed ammettono l'autenticità di questi atti; ma l'espressione di scutum
CIMBRICUM che vi si rinviene, prova che furono fabbricati. Moyle's
-Works-, vol. 1 p. 303.
[230] Eineccio (-Opp.- t. VII part. II p. 1-564) ha fatto l'istoria
degli Editti e restaurato il testo dell'Editto Perpetuo [Questa
ristaurazione non è che un'opera cominciata trovata fra le carte
d'Eineccio dopo la sua morte (-Nota dell'Editore-)]: dalle opere di
quest'ingegno superiore, le cui ricerche debbono inspirare somma
confidenza, io estrassi quanto ne ho detto. Il Sig. Bonchaud ha inserito
nella raccolta dell'Accademia delle Inscrizioni una serie di Memorie su
questo punto interessante di letteratura e di giurisprudenza.
[231] Le sue leggi sono le prime nel Codice. Vedi Dodwell, (-Praelect.
Cambden- p. 319-340) che si allontana dal suo soggetto per istabilire
una confusa letteratura, e sostenere deboli paradossi.
[232] -Totam illam veterem et squallentem sylvam legum novis
principalium rescriptorum et edictorum securibus ruscatis et caeditis.-
Apologet. c. 4 p. 50, ediz. di Havercamp. Egli in seguito loda la
fermezza di Severo che rivocò le leggi inutili o perniciose, senza alcun
riguardo per la loro antichità o per il credito che si erano conciliato.
[233] Dione Cassio, per mala fede o per ignoranza, s'inganna sul
significato costituzionale di -legibus solutus-, t. 1 l. LIII p. 713.
Heimar, suo editore, in quest'occasione aggiunge i proprj ai rimproveri,
di cui la libertà e la critica hanno caricato questo servile istorico.
[234] Vedi Gravina, -Opp.- p. 501-512; ed anche Beaufort, Repub. rom. t.
1 p. 255-274. Questo fa un uso giudizioso di due dissertazioni
pubblicate da Gian Federico Gronovio e Noodt, e tradotte ambedue da
Barbeyrac, che vi ha aggiunto note assai preziose; 2 volumi in-12, 1731.
[235] L'espressione -lex regia- era ancor più recente della cosa. Il
nome di Legge Reale avrebbe fatto inorridire gli schiavi di Commodo e di
Caracalla.
[236] -Instit.- l. 1 tit. 2 n. 6; -Pandect.- l. 1 tit. 4 leg. 1. Cod. di
Giustin. l. 1 tit. 17 leg. 1 n. 7. Eineccio (nelle sue -Antichità- e ne'
suoi -Elementi-) ha trattato ampiamente -De constitutionibus principum-,
d'altronde sviluppate da Gotofredo (-Comm. ad Cod. Theod.- l. 1 t. 1, 2,
3) e da Gravina (87-90).
[237] Teofilo in -Paraphras. graec. Instit.- p. 33, 34, ed. di Reitz.
Intorno al carattere ed alle opere di questo scrittore, come pure al
tempo in cui visse, veggasi il Teofilo di J. H. Mylius, -Excursus- 3 p.
1034-1073.
[238] Vi ha più invidia che ragione in quel lamento di Macrino: -Nefas
esse leges videri Commodi et Caracallae et hominum imperitorum
voluntates.- Giulio Capitol., c. 13. Commodo venne da Severo innalzato
alla sfera degli Dei. Dodwell, -Praelect.- 8 pag 324, 325. Cionullameno
le Pandette non lo citano che due volte.
[239] Il Codice presenta duecento costituzioni che Antonino Caracalla
pubblicò da solo, e cento sessanta che egli pubblicò con suo padre.
Questi due principi sono citati cinquanta volte nelle Pandette, ed otto
nella Instituta. Terrasson, p. 265.
[240] Plinio il giovane, Epist. X, 66; Suet. in -Domitian.-, c. 23.
[241] Costantino aveva per massima che -Contra jus rescripta non
valeant-. Codice Teodosiano, l. 1 tit. 2 leg. 1. Gli Imperatori, sebbene
con dispiacere, permettevano qualche esame sulla legge e sul fatto,
qualche dilazione, qualche diritto di petizione; ma questi insufficienti
rimedj erano troppo in potere de' giudici, ed era troppo pericoloso per
essi il farne uso.
[242] Quest'inchiostro era un composto di vermiglione e di cinabro; esso
si ritrova sui diplomi degli Imperatori, da Leone I (A. D. 470) fino
alla caduta dell'impero Greco. -Bibl. raisonnée de la diplomatique-, t.
1 p. 509-514; Lami, -De eruditione apostolorum-, t. 11 p. 720-726.
[243] Schulting, -Jurisprudentia ante-Justinianea-, p. 681-718. Cujacio
dice, che Gregorio compilò le leggi pubblicate dal regno d'Adriano fino
a quello di Gallieno, e che il resto fu opera di Gallieno. Questa
generale divisione può esser giusta; ma Gregorio ed Ermogene molte volte
oltrepassavano i limiti del loro terreno.
[244] Scevola, probabilmente Q. Cervidio Scevola, maestro di Papiniano,
considera questa accettazione di fuoco e d'acqua come l'essenza del
matrimonio. Pand. l. XXIV, t. 1, leg. 66. Vedi Eineccio, -Hist. J. R.-
n. 317.
[245] Cicerone (-De officiis-, III, 19) non può parlare che per
supposizione; ma Sant'Ambrogio (-De officiis-, III, 2) si appella
all'uso de' suoi tempi, che egli conosceva come giureconsulto e come
magistrato. Schulting, -ad Ulpian. Frag.- tit. 22 n. 28, 643, 644.
[246] Ne' tempi degli Antonini non si conosceva più il significato delle
forme ordinate in caso di un -furtum lance licioque conceptum-. (Aulo
Gellio, XVI, 10). Eineccio (-Antiq. rom.- l. IV tit. 1 n. 13-21) che le
fa derivare dall'Attica, cita Aristofane, lo scoliaste di questo poeta,
e Polluce, a sostegno della sua opinione.
[247] Nel suo discorso per Murena, Cicerone mette in ridicolo le forme
ed i misteri de' legisti, rapportati con più buona fede da Aulo Gellio
(Notti Attiche, XX, 10), Gravina (-Opp.- p. 265, 266, 267) ed Eineccio
(-Antiq.- l. IV t. 6).
[248] Pomponio (-De origine juris Pandect.- l. 1 tit. 2) indica la
successione de' giureconsulti romani; ed i moderni hanno fatto prova di
sapere e di critica nella discussione di questa parte d'Istoria e di
Letteratura. Io mi servii specialmente di Gravina (p. 41-79) e di
Eineccio (-Hist. J. R.- n. 113, p. 351). Cicerone (-De Oratore-, -de
Claris orator.-, -de Legibus-) e la -Clavis Ciceroniana- d'Ernesti
(sotto il nome di Mucio ecc.) offrono molte particolarità originali e
piacevoli. Orazio fa spesso allusione alla laboriosa mattinata de'
legisti (Serm. l. 1, 10; epist. 2, 1, 103 ec.).
-Agricolam laudat juris legumque peritus-
-Sub galli cantum consultor ubi ostia pulsat.-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-Romae dulce diu fuit et solemne, reclusa-
-Mane domo vigilare, clienti promere jura.-
[249] Sull'arte o scienza della giurisprudenza, Crasso, o piuttosto
Cicerone (-De oratore-, 1, 41, 42) propone una idea che Antonio, il
quale era fornito di naturale eloquenza, ma di poca istruzione, affetta
(1, 58) di porre in ridicolo. Quest'idea venne in parte effettuata da
Servio Sulpicio (-in Bruto-, c. 41) che Gravina nel suo classico latino
loda con elegante varietà (p. 60).
[250] -Perturbatricem autem omnium harum rerum accademiam, hanc ab
Arcesilao et Carneade recentem, exoremus ut sileat, nam si invaserit in
haec, quae satis scite instructa et composita videantur, nimis edet
ruinas, quam quidem ego placare cupio, submovere non audeo.- De legibus,
1, 13. Questo solo passo doveva insegnare a Bentley (-Remarks on
Free-Thinking-, p. 250) quanto Cicerone fosse fermamente attaccato alla
speciosa dottrina che egli ha abbellito.
[251] Panezio, l'amico del giovine Scipione, fu il primo che in Roma
insegnasse la filosofia stoica. Vedi la sua vita nelle -Mem. dell'Accad.
delle Iscriz.- t. 10, p. 75-89.
[252] Come è citato da Ulpiano (leg. 40, -ad Sabinum in Pandect.- l.
XLVII, t. 2, leg. 21). Trebazio dopo essere stato giureconsulto di primo
ordine, -qui familiam duxit-, diventò un Epicureo (Cicer. -ad
Familiares-, VII, 5). Forse in questa nuova setta mancò di costanza o di
buona fede.
[253] Vedi Gravina (p. 45-51) e le frivole obbiezioni di Mascou;
Eineccio (Storia I. R. n. 125) cita ed approva una dissertazione di
Everardo Otto, de -Stoica Jurisconsultorum philosophia-.
[254] Si citava specialmente la regola di Catone, la stipulazione
d'Aquilio, e le formole Manilie, duecento undici massime, e duecento
quarantasette definizioni (-Pandect.- l. I, tit. 16, 17).
[255] Leggasi Cicerone, l. I, -de Oratore, Topica, pro Murena-.
[256] Veggasi Pomponio (-De origine juris Pandect.- l. I, tit. 2 leg. 2
n. 47; Eineccio, -ad Instit.- l. I tit. 2 n. 8, l. II tit. 25, -in
Element. et Antiquit.-; e Gravina p. 41-45). Sebbene questo monopolio
sia stato molto disgustoso, gli scrittori di quell'epoca non se ne
lagnano, ed è verisimile che sia stato velato con un decreto del Senato.
[257] Ho letto la Diatriba di Gotofredo Mascovio, l'erudito Mascou, (-De
Sectis Jureconsultorum-, Lipsia 1728 in-12, p. 276) dotto trattato sopra
un fondo sterile e limitatissimo.
[258] Vedi il carattere d'Antistio Labeone in Tacito (Annal. III, 75) e
in un'Epistola d'Ateio Capitone (Aulo Gellio, VIII, 12) che accusa il
suo rivale di -libertas nimia- et VECORS. Tuttavia non posso immaginare
che Orazio abbia ardito di sferzare un virtuoso e rispettabile senatore,
ed amo adottare la correzione del Bentley, il quale legge LABIENO
-insanior-. Serm. I, III, 82. Vedi Mascou, -de Sectis-, c. 1 p. 1-24.
[259] Giustiniano (-Instit.- I, III tit. 23, e Teofilo, vers. greca, p.
677, 680) ha rammemorato questa gran questione ed i versi d'Omero che si
allegarono d'ambe le parti, come autorità. Tale questione fu decisa da
Paolo (leg. 33 -ad edict. in Pandect.- l. XVIII tit. 1 leg. 1). Ecco la
sua soluzione: in un semplice cambio non si può distinguere il venditore
ed il compratore.
[260] I Proculeiani pure abbandonarono questa controversa, sentirono che
strascinava seco indecenti ricerche, e furono sedotti dall'afforismo
d'Ippocrate che era attaccato al numero settenario di due settimane
d'anni, o di settecento settimane di giorni. (-Instit.- l. 1 tit. 22).
Plutarco e gli Stoici (-De placit. philosophor.- l. V c. 24) danno una
ragione più naturale. A quattordici anni περι ην ο σπερματικος κρινεται οῥῥος. Vedi i -Vestigi- delle Sette in Mascou, c. 9 p.
145-276.
[261] Mascou racconta la storia ed il fine di queste differenti Sette
(c. 2-7 p. 24-120), e sarebbe quasi ridicolo di lodarlo della sua
parzialità fra Sette totalmente estinte.
[262] Al primo avviso volò al consiglio, che si tenne sul -rombo-.
Tuttavia Giovenale (Sat. IV, 75-81) chiama questo Prefetto o -Podestà-
di Roma, -sanctissimus legum interpres-. L'antico Scoliaste dice, che
era tanta la sua scienza, che veniva chiamato non un uomo, ma un libro.
Egli aveva tolto il suo singolar nome di Pegaso, da una galera di questo
nome che suo padre aveva comandato.
[263] Tacito, -Annal.- XVII, 7; Svetonio, -in Nerone-, c. 37.
[264] Mascou, -de sectis-, c. 8 p. 120-144; -de herciscundis-, termine
di legge che applicavano a que' giureconsulti ecclesiastici.
-Herciscere- è sinonimo di -dividere-.
[265] Vedi il Codice Teodosiano (l. 1 tit. 4) col Comentario del
Gotofredo (t. 1 p. 30-35). Questo decreto poteva suscitare discussioni
gesuitiche simili a quelle che si trovano nelle -Lettere Provinciali-:
si poteva domandar se un giudice fosse obbligato di seguire, contro il
proprio criterio e contro la propria coscienza, l'opinione di Papiniano
o della maggioranza, ecc. Del resto un legislatore poteva attribuire a
questa opinione, per sè stessa falsa, il valore non già della verità, ma
quello della legge.
[266] Per tener dietro ai lavori di Giustiniano sulle leggi ho studiato
la prefazione delle Instante; la prima, la seconda e la terza prefazione
delle Pandette; la prima e la seconda prefazione del Codice, ed il
Codice medesimo (l. 1 tit. 17, -de veteri jure enucleando-). Dopo queste
originali testimonianze ho consultato fra i moderni Eineccio (Storia I.
R. n. 303-404), Terrasson (-Histoire de la Jurisp. rom. p. 295-356-),
Gravina (-Opp-. p. 93-100) e Ludewig nella sua vita di Giustiniano (p.
19-123, 318-321: per il Codice e le Novelle p. 209-261, per il Digesto o
le Pandette p. 262-317).
[267] Sul carattere di Triboniano vedi le testimonianze di Procopio
(Persic. l. 1 c. 23, 24; Anecdot. c. 13, 20), e Suidas (tom. III p. 501,
ediz. di Kuster). Ludewig (-in vit. Justinian.- p. 175-209) si affatica
per far diventar bianco un Moro.
[268] Applico all'istessa persona i due passi di Suida; perchè tutte le
circostanze fra di loro perfettamente concordano. Tuttavia i
giureconsulti non hanno fatto quest'osservazione, e Fabricio è disposto
ad attribuire queste opere a due scrittori. (-Bibliot. graec.- t. I p.
341; t. II p. 518; t. III p. 418; t. XII p. 346, 353, 474).
[269] Questa storia vien riferita da Esichio (-de viris illustribus-),
da Procopio (Aneddoti, c. 13) e da Suida (t. III p. 501). Tale
adulazione è dessa incredibile?
-..... nihil est quod credere de se-
-Non potest, cum laudatur diis aequa potestas.-
Fontenelle (t. 1 p. 32-39) ha volto in ridicolo l'impudenza del modesto
Virgilio. Tuttavia lo stesso Fontenelle colloca il suo re al di sopra
del divino Augusto; ed il saggio Boileau non ha arrossito di dire: «Le
destin à ses yeux n'oserait balancer.» Con tutto ciò Augusto e Luigi XIV
non erano al certo due sciocchi.
[270] Πανδεκται (-Raccolta generale-) era il titolo comune
delle miscellanee greche (Plinio, -Praef. ad Hist. nat.-). I -Digesta-
di Scevola, di Marcellino, e di Celso erano di già familiari ai legisti;
ma Giustiniano s'ingannava prendendo queste due parole per sinonimi. La
voce -Pandectes- è egli greca o latina, mascolina o femminina? Il
laborioso Brenckmann non osa decidere quest'importante quistione (-Hist.
Pandect.- p. 300-304).
[271] Angelo Poliziano (l. V, -epist. ult.-) enumera trentasette
giureconsulti (p. 192-200) citati nelle Pandette. L'indice greco che
segue il corpo delle Pandette ne conta trentanove; e lo instancabile
Fabrizio ne ha ritrovati quaranta (-Bibl. graec.- t. III p. 488-502). Si
dice che Antonio Augusto (-De nominibus propriis, Pandect. apud.-
Ludewig, p. 283) ve ne abbia aggiunti cinquantaquattro; ma bisogna
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