ch'egli abbia confuso i giureconsulti vagamente citati, con quelli di cui se ne sono dati degli estratti. [272] I Στιχοι degli antichi manoscritti erano sentenze o periodi di un senso completo, che formavano altrettante linee non egualmente lunghe, sulla larghezza de' rotoli di pergamena. Il numero de'Στιχοι di ciascun libro manifestava gli errori de' copisti, Ludewig (p. 211-215) e Suicer da dove ha attinto (-Thes. eccles.- t. 1 p. 1021-1036). [273] Un ingegnoso ed erudito discorso di Schulting (-Jurisprudentia ante Justinianea-, p. 883-907) giustifica la scelta di Triboniano contro le appassionate accuse di Francesco Ottomano e de' suoi settarj. [274] Se Triboniano venga spogliato di quella scientifica corteccia in cui si avviluppa, se gli si condonino i termini tecnici, si troverà che il latino delle Pandette non è indegno del secolo d'-argento-. Esso venne furiosamente attaccato da Lorenzo Valla, fastidioso grammatico, del decimoquinto secolo e da Florido Sabino suo apologista. L'Alciato ed un autore anonimo, verisimilmente Giacomo Capello, lo hanno difeso. Il Duker ha raccolto questi diversi trattati sotto il titolo di -Opuscula, de latinitate veterum jureconsultorum-. Lugd. Bat. 1721, in-12. [275] -Nomina quidem veteribus servavimus, legum autem veritatem nostram fecimus. Itaque si quid erat in illis SEDITIOSUM, multa autem talia erant ibi reposita, hoc decisum est et definitum, et in perspicuum finem deducta est quaeque lex- (Cod. Just. l. 1 tit. 17 leg. 3 n. 10). Confessione priva d'artifizio! [276] Il numero di tali -emblemata-, termine assai civile per coprire falsità di questa specie, venne molto ridotto da Bynkershoek negli ultimi quattro libri delle sue osservazioni, il quale, con miserabili rapsodie, sostiene il diritto che aveva Giustiniano di pretenderle, e l'obbligo di Triboniano d'obbedirgli. [277] Le -antinomie-, o le leggi contradditorie del Codice e delle Pandette servono talvolta di cagione, e spesso anche di scusa alla gloriosa incertezza delle leggi civili, la quale bene spesso produce, come Montaigne le chiama, -les questions pour l'ami-. Vedi un bel passo di Francesco Balduino intorno a Giustiniano, l. II p. 259, ecc. -apud- Ludwig p. 305, 306. [278] Quando Fust, o Faust, vendette a Parigi le sue prime Bibbie stampate, come fossero manoscritte, il prezzo d'una copia in pergamena dai quattro o cinquecento scudi fu ribassato ai sessanta, cinquanta, e quaranta. A prima vista il pubblico parve contento di prezzo sì vile; ma poscia se ne sdegnò quando ebbe scoperta la frode (Maittaire, -Annal. Tipograph.- t. 1 p. 12, prima ediz.) [279] Quest'uso abbominevole prevalse dall'ottavo e massime dal dodicesimo secolo in poi, epoca in cui si era fatto quasi universale (Montfaucon nelle Mem. dell'Accad. t. 6, p. 606 ecc. -Bibl. raisonnée de la diplom.- t. 1 p. 176). [280] Pomponio (-Pandect.- l. 1 tit. 2 leg. 2) dice che di Mucio, Bruto e Manilio che sono i tre fondatori della scienza delle leggi civili, -extant volumina, scripta Manilii monumenta-; di alcuni giureconsulti della repubblica, -haec versantur eorum scripta inter manus hominum-. Otto dei saggi legisti del secolo d'Augusto furono ridotti ad un -compendium-: di Cascellio, -scripta non extant sed unus liber- ecc.; di Trebazio, -minus frequentantur-; di Tuberone, -libri parum grati sunt-. Parecchie citazioni delle Pandette si dicono ricavate dai libri che Triboniano non ha mai veduti; e dal settimo al tredicesimo secolo di Roma l'apparente erudizione dei moderni dipendè mai sempre dalle cognizioni e dalla veracità de' loro predecessori. [281] Si dà per certo che -tutte- le edizioni e -tutti- i manoscritti in parecchi luoghi replicano gli errori de' copisti e le trasposizioni di alcuni fogli che si rinvengono nelle Pandette fiorentine. Questo fatto, quando sia vero, è decisivo. Tuttavia le Pandette sono citate da Yves di Chartres che morì nel 1117; da Teobaldo Arcivescovo di Cantorbery, e da Vacario che fu il primo in Inghilterra a professare il Diritto civile (Selden -ad Fletam-, c. 7 t. II p. 1080-1085). Chi ha mai paragonato i manoscritti delle Pandette che esistono in Inghilterra, con quelli che si trovano negli altri paesi? [282] Veggasi la descrizione di questo originale in Brenckman (-Hist. Pand. Florent.- l. I c. 2, 3 p. 4-17, et l. II). L'entusiasta Poliziano lo venerava come lo stesso originale del Codice di Giustiniano (p. 407, 408). Ma questo paradosso è confutato dalle abbreviature del manoscritto di Firenze (l. II c. 3 p. 117-130). Esso è composto di due volumi in-4. a gran margine; la pergamena è sottile, ed i caratteri latini attestano la mano d'un copista greco. [283] Brenckman verso la fine della sua Storia ha inserite due dissertazioni sulla repubblica d'Amalfi e la guerra di Pisa nell'anno 1135 ecc. [284] La scoperta delle Pandette in Amalfi (A. D. 1137) venne per la prima volta fatta conoscere (nel 1501) da Lodovico Bolognino (Brenckman l. I c. 11 p. 73, 74; l. IV c. 2 p. 417-425) sulla testimonianza d'una Cronaca della città di Pisa (p. 409, 410) senza nome e senza data. Tutti i fatti di questa Cronaca, sebbene ignorati nel secolo dodicesimo, abbelliti dai secoli dell'ignoranza, e resi sospetti dai critici, non sono però in se stessi privi di probabilità (l. I c. 4-8 p. 17-50). È incontrastabile che il gran Bartolo nel secolo quattordicesimo consultò il -Liber Pandectarum- di Pisa (p. 406, 407; Vedi l. I c. 9 p. 50-62). [285] I Fiorentini presero Pisa nell'anno 1406, e nel 1411 trasportarono le Pandette nella loro capitale. Questi avvenimenti sono autentici e celebri. [286] Furono di nuovo arricchite d'una coperta porporina; si chiusero in una cassetta; ed i monaci e magistrati le mostravano ai curiosi colla testa nuda e colle torce accese (Brenckman, l. 1 c. 10, 11, 12 p. 62-93). [287] Enrico Brenckman, olandese, dopo d'aver paragonato il testo di Poliziano, di Bolognino, d'Antonino Angustino, e la bella edizione delle Pandette del Taurello, intraprese nel 1551 un viaggio a Firenze, e vi passò molti anni a studiar quel solo manoscritto. La sua -Historia Pandectarum Florentinorum-, Utrecht, 1722, in-4, che annuncia un sì gran lavoro, non è tuttavia che una piccola parte del primitivo suo piano. [288] Κρυσεα χαλκειων, εκατομβοιων, -apud Homerum patrem omnis virtutis-, prima prefazione delle Pandette. In un atto del Parlamento d'Inghilterra ci farebbe sorpresa un verso di Milton o del Tasso. -Quae omnia obtinere sancimus in omne aevum.- Nella seconda prefazione, parlando del primo Codice, egli dice: -in aeternum valiturum-. Un uomo ed un per sempre! [289] Nel buon latino la parola -Novellae- è addiettivo, e sostantivo in quello de' tempi barbari (Ludewig, p. 245). Giustiniano non le ha mai raccolte. Le nuove collazioni che servono di norma ai Tribunali moderni, racchiudono novanta Novelle; ma le indagini di Giuliano, di Aloandro, e di Conzio (Ludewig, p. 249, 268; Alemanno, note in -Anecdot.- p. 98) ne hanno accresciuto il numero. [290] -Montesquieu, Consid. sur la Grand. et la Décad. des Romains-, c. 20 t. III p. 501 in-4. Egli si libera in questo luogo della toga e della berretta di Presidente -à mortier-. [291] Procopio, Anedd. c. 28. Si accordò pure un eguale privilegio alla Chiesa di Roma (Novella IX). Sulla rivocazione generale di questi funesti privilegi vedi la Novella III e l'Edit. 5. [292] Lattanzio nelle sue Institute del Cristianesimo, opera elegante e speciosa, si propone per modello il titolo ed il metodo de' giureconsulti. -Quidem prudentes et arbitri aequitatis Institutiones civilis iuris compositas ediderunt.- (Instit. div. l. 1 c. 1). Egli intendeva parlare d'Ulpiano, di Paolo, di Fiorentino, e di Mariano. [293] L'Imperator Giustiniano, parlando di Cajo, si serve della parola -suum-, sebbene questo scrittore sia morto prima della fine del secondo secolo. Servio, Boezio, Prisciano ecc. citano le sue Istitute, e noi abbiamo l'Epitome che ne ha fatto Arriano (Ved. i -Prolegomeni- e le -Note- dell'edizione di Schulting, nella -Jurisprudentia Ante justinianae-. Lugd. Bat. 1717. Eineccio, St. I. R. n. 313; Ludewig, -in vit. Just.- p. 199). [294] Vedi gli Annali politici dell'abate Saint-Pierre, t. 1 p. 25. Egli li pubblicò nel 1735. Le più antiche famiglie vantano un possesso immemoriale delle loro armi e de' loro feudi. Dopo le crociate, alcune (e sembrano le più degne di rispetto) furono nobilitate dai Re in ricompensa de' loro meriti e de' loro servigi. La turba recente e volgare tira la sua provenienza da quella moltitudine di cariche venali senza funzioni o senza dignità, che estraggono continuamente de' ricchi plebei dalla classe del volgo. [295] Se un testamento lasciava a diversi legatarj uno schiavo da scegliere, essi lo estraevano a sorte; e quelli che non lo ottenevano avevano diritto ad una parte del suo valore; uno schiavo ordinario, foss'egli un giovane fanciullo, od una giovane figlia, che avesse meno di dieci anni, era valutato dieci denari d'oro, e venti se ne aveva più di dieci; se lo schiavo sapeva qualche mestiere, trenta; se era notaro o scrivano, cinquanta; se era ostetricante o medico, sessanta. Gli eunuchi minori di dieci anni costavano trenta denari d'oro, e cinquanta se ne avevano di più; se si applicavano alla mercatura, settanta (Cod. leg. 6 tit. 43 leg. 3). Questi prezzi, stabiliti dalla legge, erano ordinariamente minori di quello del mercato. [296] Sullo stato degli schiavi e degli affrancati, vedi le Institute (l. I tit. 3-8; l. II tit. 9; l. III tit. VIII, IX); le Pandette od i Digesti (l. I tit. 5, 6, l. XXX tit. 1-4); e tutto il l. XL; il Codice (l. VI tit. 4, 5; l. VII tit. 1-23). Allorchè d'ora innanzi mi occorrerà di citare il testo originale delle Institute e delle Pandette, annoterò contemporaneamente gli articoli corrispondenti nelle antichità e negli elementi di Eineccio; e quando si tratterà de' primi ventisette libri delle Pandette, citerò anche il dotto e ragionato Comentario di Gerardo Noodt (Opera, t. 11 p. 1-590, in fine, Lugd. Bat. 1724). [297] Vedi -patria potestas- nelle Institute (l. 1 tit. 9); nelle Pandette (l. 1 tit. 6, 7) e nel Codice (l. VIII tit. 47, 48, 49). -Jus potestatis quod in liberos habemus, proprium est civium romanorum. Nulli enim alii sunt homines, qui talem in liberos habeant potestatem qualem nos habemus.- [298] Dionigi d'Alicarnasso (l. II p. 94, 95) e Gravina (-Opp.- p. 286) rapportano le parole delle Dodici Tavole. Papiniano (-in Collatione legum roman. et mosaicarum-, tit. 4 p. 204) alla -patria potestas- dà il nome di -lex regia-. Ulpiano (-ad Sabin.- l. XXVI, -in Pandect.- l. 1 tit. 6 leg. 8) dice: -Jus potestatis moribus receptum; et furiosus filium in potestate habebit.- Che potere sacro o piuttosto assurdo! [299] Pandette (l. XLVII tit. 2 leg. 14 n. 13; leg. 38 n. 1). Tale era la decisione d'Ulpiano e di Paolo. [300] La -Trina mancipatio- vien chiaramente definita da Ulpiano (frammenti X p. 591, 692, ediz. Schulting) ed ancor meglio sviluppata nelle Antichità d'Eineccio. [301] Giustiniano (-Instit.- l. IV tit. 9 n. 7) rapporta e rifiuta l'antica legge che accordava a' padri il -jus necis-. Se ne trovano pure altri vestigi nelle Pandette (l. XLIII tit. 29 leg. 3 n. 4), e nella -Collatio legum romanarum et mosaicarum- (tit. 2 n. 3 p. 189). [302] Bisogna tuttavia eccettuarne le pubbliche occasionali funzioni e l'attualità dell'esercizio negli impieghi. -In publicis locis atque actionibus, patrum jura, cum filiorum qui in magistratu sunt, potestatibus collata, interquiescere paululum et connivere- ecc. (Aulo Gellio, -Notti Attiche-, 11, 2). Onde giustificare le lezioni del filosofo Tauro si metteva innanzi l'antico e memorabile esempio di Fabio; e non si ha che a leggere la stessa storia nella lingua di Tito Livio (XXIV, 44) e nel goffo idioma dell'analista Claudio Quadrigario. [303] Vedi in che modo il peculio dei figli si estese, ed acquistò insensibilmente una sicurezza nelle Institute (l. 11 tit. 9), le Pandette (l. XV, tit. 1; l. XII tit. 1) ed il Codice (l. IV tit. 26, 27). [304] Seneca (-De Clementia-, 1, 14, 15) cita gli esempj di Erixone e d'Ario: del primo parla con orrore e fa elogi del secondo. [305] -Quod latronis magis, quam patris jure eum interfecit, nam patria potestas in pietate debet non in atrocitate consistere- (Marciano, Instituzioni, l. XIV, nelle Pandette, l. XLVIII tit. 9 leg. 5). [306] Le leggi Pompea e Cornelia (-de sicariis et parricidis-) sono rinnovate o piuttosto abbreviate cogli ultimi supplimenti d'Alessandro Severo, di Costantino o di Valentiniano, nelle Pandette (l. XLVIII tit. 8, 9) e nel Codice (l. IX tit. 16, 17). Vedi eziandio il Codice di Teodosio (l. IX tit. 14, 15), col Comentario di Gotofredo (l. III p. 84, 113) che su queste leggi penali sparge un torrente d'erudizione antica e moderna. [307] Quando Cremete in Terenzio rimprovera a sua moglie di avergli disubbidito non esponendo il loro figlio, egli parla da padre e da padrone, e fa tacere gli scrupoli di una sciocca moglie. Vedi Apuleo -Metam-. (l. X p. 337), ediz. -ad usum Delphini-. [308] L'opinione de' giureconsulti, e la saviezza de' magistrati, all'epoca in cui Tacito visse, avevano introdotto alcune restrizioni legali che potevano giustificare il contrasto che egli stabilisce fra i -boni mores- de' Germani, e le -bonae leges alibi-, vale a dire a Roma (-De moribus Germanorum-, c. 19) Tertulliano (-ad Nationes-, l. 1 c. 15) confuta le sue proprie accuse, e quelle de' suoi confratelli contro la giurisprudenza pagana. [309] L'umana e saggia decisione del giureconsulto Paolo l. II, -sententiarum, in Pandect-. (l. XXV tit. 3 leg. 4) non è presentata che come un precetto morale da Gerardo Noodt (-Opp. t. I in Julium Paulum-, p. 567-588, et -Amica responsio-, p. 591-606) che sostiene l'opinione di Giusto Lipsio (-Opp. t. II p. 409; ad Belgas-, cent. I epist. 85). Bynkershock ne parla come di una legge positiva ed obbligatoria (-De jure occidendi liberos. Opp.- t. I p. 318-340; -Curae secundae-, p. 391-427). In questa controversia ardita e piena di rancore, i due amici sono caduti negli opposti estremi. [310] Dionigi d'Alicarnasso (l. II p. 92, 93); Plutarco (in Numa, p. 140, 141) Το σαμα και το ηθος καθαρον και αθικτον επι τω γαμουντι γενεσδαι. [311] Fra li -frumenta- d'inverno, si adoperava il -triticum-, o frumento barbuto, il -siligo- od il grano imberbe, -il far, l'adorea, l'oryza-, la cui descrizione si accorda perfettamente con quelle dei risi di Spagna e d'Italia. Io adotto questa identità sull'autorità del sig. Paucton nella sua laboriosa ed utile opera intorno la Metrologia. [312] Aulo Gellio (-Noctes Atticae- XVIII, 6) presenta una ridicola definizione d'Elio Melisso, -Matrona quae semel, Materfamilias quae saepius peperit-, come se si trattasse d'una -porcetra-, o di una -scropha-. In seguito ne spiega il vero senso: -Quae in matrimonium, vel in manum convenerat-. [313] Era anche troppo d'aver gustato il vino o portata via la chiave della cella del vino (Plinio, Storia nat. XIV, 14). [314] Solone pretende che si abbia a soddisfare al dover coniugale tre volte la settimana. La Mishna comanda che il marito giovine e robusto, e che non affatica, vi adempia una volta al giorno. Per l'abitante di città lo fissa a due volte ogni settimana, ed una volta sola pel villano; ad una volta ogni trenta giorni pel conduttore dei cammelli, ed a una volta ogni sei mesi pel marinaro; ma ne vuole esente chi si dedica allo studio, ed il dottore. Una moglie che una volta ogni -settimana- l'ottenesse, non poteva domandare il divorzio: per una -settimana- il voto di continenza era permesso. La poligamìa divideva i doveri del marito senza moltiplicarli. (Selden, -Uxor ebraica-, l. III c. 6, nelle sue opere, vol. 2 p. 717-720). [315] Sulla legge Oppia Tito Livio (l. XXXIV 1-8) riferisce il moderato discorso di Valerio Flacco, e l'aringa fatta da Catone l'Antico nella sua qualità di censore. Ma gli oratori del sesto secolo della fondazione di Roma, non avevano lo elegante stile che loro attribuisce l'istorico dell'ottavo. Aulo Gellio (X, 23) ha meglio conservato i principj ed anche lo stile di Catone. [316] Rapporto al sistema del matrimonio degli Ebrei e dei Cattolici, vedi Selden (-Uxor ebraica, Opp-. vol. 2 p. 529-860); Bingham (-Christian. antiquitates-, l. XXII), e Chardon (-Hist. des Sacrem-. t. VI). [317] Le leggi civili del matrimonio si trovano esposte nelle Institute (l. I tit. 10), nelle Pandette (l. XXIII, 24, 25) e nel Codice (l. V). Ma siccome il titolo dei -Ritu nuptiarum- è imperfetto, bisogna ricorrere ai Frammenti d'Ulpiano (tit. 9 p. 590, 591) ed alla -Collatio legum mosaicarum- (tit. 16 p. 790, 791) colle note di Piteo e di Schulting. Nel comentario di Servio vi sono due curiosi passi sul primo libro delle Georgiche, ed il quarto dell'Eneide. [318] Secondo Plutarco (p. 57) Romolo non ammise che tre cause di divorzio, cioè l'ubbriachezza, l'adulterio, e le chiavi false. In qualunque altro caso, quando lo sposo abusava del suo diritto di supremazia, si dice che la metà de' suoi beni venisse confiscata in profitto della moglie, e l'altra metà in profitto della Dea Cerere; ed egli offriva un sacrificio, verisimilmente col resto, alle divinità della terra. Questa strana legge od è immaginaria, o non è stata che passeggiera. [319] Nell'anno di Roma 523, Spurio Carvilio Ruga ripudiò una moglie bella e buona, ma che era sterile. (Dionigi d'Alicarnasso, l. II p. 93; Plutarco, -in Numa-, p. 141; Valerio Massimo, l. II c. 1; Aulo Gellio, IV, 3). Egli fu rimproverato da' Censori e detestato dal popolo; ma la legge non si opponeva punto al suo divorzio. [Questo fatto viene altrimenti raccontato e spiegato da Montesquieu. (-Esprit. des Lois-, l. XVI. c. 16) (-Nota dell'Editore-).] [320] --- Sic fiunt octo mariti- -Quinque per autumnos.- JUVEN. Sat. VI, 90. Quantunque questa successione sia molto rapida, essa è tuttavia credibile, come pure il -non consulum numero, sed maritorum annos suos computant- di Seneca (-De beneficiis-, III 16). A Roma San Gerolamo vide un marito che seppelliva la ventunesima sua moglie, la quale aveva seppelliti ventidue suoi predecessori meno robusti di lui (-Opp.- tom. I p. 90, -ad Gerontiam-). Ma i dieci mariti in un mese del Poeta Marziale, sono una stravagante iperbola (l. VI, -epigr.- 7). [321] Publio Vittore, nella sua Descrizione di Roma, parla di un -Sacellum Viriplacae- (Valerio Massimo, l. II c. 1) che si trovava nel quartiere Palatino ai tempi di Teodosio. [322] Valerio Massimo (l. II c. 9). Egli, con qualche ragione, giudica il divorzio più criminoso del celibato: -illo namque conjugalia sacra spreta tantum, hoc etiam iniuriose tractata.- [323] Vedi le leggi d'Augusto e de' suoi successori in Eineccio (-ad legem Papiam Poppeam-, c. 19, in -Opp.- t. VI part. I p. 323-333). [324] -Aliae sunt leges Caesarum; aliae Christi: aliud Papinianus, aliud Paulus NOSTER praecipit- (San Gerolamo, t. I p. 198; Selden -uxor ebraica-, l. III c. 31 p. 847-853). [325] Le Institute non contengono nulla su di questo oggetto; ma si può vedere il -Codice Teodosiano- (l. III tit. 16, col -Commentario- del Gotofredo, t. I p. 310-315) e quello di Giustiniano (l. V tit. 17), le Pandette (l. XXIV tit. 2), e le Novelle (22, 117, 127, 134, 140). Fino all'ultimo suo momento, Giustiniano vacilla fra la legge civile e l'ecclesiastica. [326] Ne' buoni autori greci πορνεια non è una parola familiare, e la fornicazione che essa propriamente significa, non può rigorosamente convenire all'infedeltà del matrimonio. Di quale estensione è desso capace, ed a quali offese è mai applicabile in un senso figurato? Gesù Cristo parlava la lingua de' rabbini o la siriaca? Qual'è l'originale parola che si tradusse per πορνεια? Se si vuol sostenere che Gesù Cristo non abbia eccettuato che questa causa di divorzio, si hanno due autorità (San Marco, X, 11; e San Luca, XVI, 18) contro una (San Mattia, XIX, 9). Adottando una risposta che elude la difficoltà, alcuni critici hanno osato di credere che egli non volesse offendere nè la scuola dei Sammai nè quella di Hillel (Selden, -Uxor ebraica-, l. III c. 18, 22, 28, 31). [327] Giustiniano espone i principj della giurisprudenza romana (-Instit-. l. I tit. 10); e le leggi ed i costumi delle diverse nazioni dell'antichità intorno ai gradi proibiti ecc. vengono particolarmente sviluppati dal Dottore Taylor ne' suoi -Elementi della legge civile-, p. 108, 314-339, opera di una piacevole e varia erudizione, ma di cui non si può lodare la precisione filosofica. [328] Quando morì Agrippa, suo padre (A. D. 44), Berenice aveva sedici anni (Giuseppe, t. i, -Antichità Giudaiche-, l. XIX c. 9 p. 962, ediz. Havercamp). Essa quindi aveva più di cinquant'anni quando Tito (A. D. 79) -invitus invitam dimisit-. Questa data non avrebbe prodotto un effetto felice nella tragedia o nella pastorale del tenero Racine. [329] L'-Aegiptia coniux- di Virgilio (-Eneid-. VIII, 688) sembra essere annoverata fra i mostri che fecero la guerra con Marc'Antonio contro Augusto, il Senato, e gli Dei d'Italia. [330] L'editto di Costantino fu il primo che diede questo diritto; giacchè Augusto aveva proibito di aver per Concubina una donna che si potesse sposare; e se uno la sposava in seguito, questo matrimonio non variava in nulla i diritti dei figli nati antecedentemente: allora si aveva il mezzo dell'adozione propriamente detta -arrogazione-. (-Nota dell'Editore-). [331] I diritti modesti, ma autorizzati dalla legge, delle concubine, e de' figli naturali, si rinvengono stabiliti nelle Institute (l. V tit. 10), nelle Pandette (l. 1 tit. 7), nel Codice (l. 5 tit. 25) e nelle Novelle (74 e 89). Le indagini d'Eineccio e del Giannone (-ad legem Juliam et Papiam Poppeam-, l. IV p. 164, 175; -Opere postume-, p. 108-158) dilucidano questo punto importante de' costumi domestici. [332] Vedi l'articolo de' tutori e de' pupilli nelle Institute (l. 1 tit. 13-26), nelle Pandette (l. XXVI, XXVII) e nel Codice (l. V tit. 28-70). [333] -Inst-. l. II tit. 1, 2. Si paragonino i ragionamenti piani e precisi di Cajo o d'Eineccio (l. II tit. 1 p. 69-91) colla vaga prolissità di Teofilo (p. 207-265). Le opinioni di Ulpiano si trovano nelle Pandette (l. 1 tit, 8 leg. 41 n. 1). [334] Varrone determina l'-heredium- de' primi Romani (De re rustica, l. 1 c. 2 p. 141; c. 10 p. 160, 161, ediz. Gesuer). Le declamazioni di Plinio (Hist. nat. XVIII, 2) oscurano questa materia. Si trovano su questo soggetto varie giuste ed erudite osservazioni nell'-Administration des terres chez les Romains-, p. 12-66. [335] Ulpiano (-Fram-. tit. 18 p. 618, 619) e Bynkershoek (-Opp-. t. 1 p. 306-315) spiegano la -res mancipe- con alcuni deboli barlumi ricavati da dati molto lontani; la loro definizione è un poco arbitraria; e non avendo gli autori assegnata una positiva ragione, io diffido di quella che ho allegata. [336] In vista della brevità di questa prescrizione, Hume conchiude (Saggi, vol. 1 p. 423) che le proprietà non potevano essere in allora più fisse in Italia di quello che lo siano -oggigiorno- fra i Tartari. Ma Vallace, suo avversario, più versato nelle leggi di Roma, gli rimprovera con ragione di non aver pensato alle condizioni che l'accompagnavano (-Instit-. l. II tit. 6). [337] Vedi le -Institute- (l. 1 tit. 4, 5) e le -Pandette- (l. VII). Nood ha composto un particolare ed erudito trattato -de usufructu- (-Opp-. t. 1 p. 387-478). [338] Le questioni de -servitutibus- si trovano discusse nelle Institute (l. II tit. 3) e nelle Pandette (l. 8). Cicerone (-pro Murena-, c. 9) e Lattanzio (-Instit. div.- 1. c. 1)affettano di ridere sulle insignificanti dottrine -de aqua pluvia arcenda- sec. Tuttavia questa specie di processi doveva essere comune tanto in città quanto in campagna. [339] Presso i Patriarchi, il primogenito aveva un diritto di una mistica e spirituale primogenitura (Genesi, XXV, 31). Nella terra di Canaan esso avea una doppia parte nell'eredità (-Deuteronomio-, XXI, 17, col -Comentario- del sensato Leclerc). [340] In Atene, la porzione de' figli era eguale; ma le povere figlie non avevano che ciò che i fratelli volevano loro dare. Vedi le ragioni κληρικοι, che faceva valere Iseo (nel settimo volume degli -Oratori greci-) sviluppate nella versione e nel comentario di Guglielmo Jones, scrittore erudito, molto instruito nelle leggi, ed uomo d'ingegno. [341] In Inghilterra il primogenito eredita egli solo tutti i beni fondiarii; legge, dice l'ortodosso Blackstone (-Commentaries on the Laws of England-, vol. 2 p. 215), la quale non è ingiusta che nell'opinione de' figli cadetti. Essa, eccitando l'industria, può avere una bontà politica. [342] Le Tavole compilate da Blackstone (vol. 2 p. 202) indicano e fra loro avvicinano i gradi della legge canonica e della legge comune. Un particolare trattato di Giulio Paolo (-De Gradibus et Affinibus-) venne, o per intiero od in ristretto, inserito nelle Pandette (l. XXXVIII tit. 10). Al settimo grado egli conta (n. 18) mille e ventiquattro persone. [343] La legge Voconia fu pubblicata l'anno 584 di Roma. Il più giovane de' Scipioni, che aveva allora diciassette anni (Freinsemio, Supplimento di Tito Livio, XLVI, 40); trovò l'occasione d'esercitare la propria generosità verso sua madre, le sue sorelle ecc. Polibio che viveva in casa sua fu il testimonio di questa bell'azione (t. II l. XXXI p. 1453-1464, ediz. di Gronovio). [344] -Legem Voconiam- (Ernesti, Clavis Ciceroniana) -magna voce bonis lateribus- (a sessantacinque anni) -suasissem-, dice Catone l'Antico (-De Senectute-, c. 5). Aulo Gellio (VII, 13; XVII, 6) ne ha conservati alcuni passi. [345] Vedi la legge delle successioni nelle Institute di Cajo (l. II tit. 8 p. 130-144) ed in Giustiniano (l. III tit. 1-6, colla versione greca di Teofilo, p. 515-575, 588-601), nelle Pandette (l. XXXVIII tit. 6-17), nel Codice (l. VI tit. 55-60) e nelle Novelle (118). [346] Taylor, scrittore illuminato e pieno di fuoco, ma soggetto ad aberrazioni, ha dimostrato (-Elements of Civil Law- p. 519, 527) che la successione è la -regola-, ed il testamento -l'eccezione-. Nel III e nel IV libro il metodo delle Institute è incontrastabilmente contrario all'ordine naturale. Il Cancelliere d'Aguesseau (Opere, t. 1 p. 275) desiderava che Domat, suo compatriotta, fosse stato al posto di Triboniano. Tuttavia i -contratti- prima delle successioni non formano certamente -l'ordine naturale delle leggi civili-. [347] I testamenti anteriori a quest'epoca sono forse favolosi. In Atene avevano diritto di testare solamente que' padri che morivano senza figli (Plutarco, -in Solone-, t. I p. 164. Vedi Iseo e Jones). [348] Si fa menzione del testamento d'Augusto in Svetonio (-in August.- c. 101, -in Neron.- c. 4) scrittore che si può studiare, siccome una raccolta d'antichità romane. Plutarco (-Opusc.- t. II p. 976) è sorpreso Σταν δε διαθηκας γραφωσιν, ετερους μεν απολειπουσι κληρονομους, ετεροι δε πωλουσι τας ουσιας. (-perchè scrivono testamenti, e lasciano altri eredi, e questi vendono le sostanze-). Le espressioni d'Ulpiano (Fram. tit. 20 p. 627, ed. di Schulting) sembrano troppo esclusive -Solum in usu est-. [349] Giustiniano (Novella 115 n. 3, 4) fa l'enumerazione de' delitti pubblici e privati, che soli potevano dare anche al figlio il diritto di diseredare suo padre. [350] Le -sostituzioni fedecommessarie- delle nostre leggi civili presentano un'idea feudale innestata sulla giurisprudenza romana, ed esse hanno appena qualche rassomiglianza cogli antichi fedecommessi (-Institutions du Droit français-, t. 1 p. 347-383; Denisart, -Decisions de Iurisprudence-, t. IV p. 577-604). Abusando della centocinquantanovesima novella, legge parziale, confusa e declamatoria, esse vennero estese fino al quarto grado. [351] Dione Cassio (t. II l. LVI p. 814, colle note di Reimar) specifica venticinquemila dramme, secondo la maniera di computare de' Greci. [352] Montesquieu (-Esprit des Lois-, l. XXVII) ha spiegato col suo solito ingegno, ma qualche volta coll'unica scorta della sua immaginazione, anzi che appoggiato ai monumenti della storia, le rivoluzioni delle leggi romane risguardanti le successioni. [353] I principj della civile giurisprudenza sulle successioni, i testamenti, i codicilli, i legati ed i fedecommessi si riscontrano nelle Institute di Cajo (l. II tit. 2-9 p. 91-144), in quelle di Giustiniano (l. II tit. 10-25), e di Teofilo (p. 328-514). Queste immense particolarità occupano dodici libri (28-39) delle Pandette. [354] Le Institute di Cajo (l. II tit. 9, 10 p. 144-214), di Giustiniano (l. III tit. 14-30; l. IV tit. 1, 6) e di Teofilo (p. 616 637) distinguono quattro sorta d'obbligazioni, aut -re-, aut -verbis-, aut -litteris-, aut -consensu-; ma io confesso che preferisco la divisione da me adottata. [355] Quanto mai è superiore a lodi vaghe ed indeterminate il ragionevole e tranquillo attestato di Polibio (l. VI p. 693, l. XXXI p. 1459, 1460)! -Omnium maxime et praecipue fidem coluit- (A. Gellio, XX, 1). [356] Gerardo Noodt ha composto un trattato particolare e soddisfacente sul -ius praetorium de pactis et transactionibus- (Opp. t. 1, 463, 564); ed io coglierò quest'occasione per osservare che al principio di questo secolo (XVIII) le università dell'Olanda e del Brandeburgo sembrano avere studiato le leggi civili sui più giusti e nobili principj. [357] Ciò che si riferisce alla dilicata e varia materia de' contratti consensuali, si trova sparso nel quarto libro delle Pandette (17, 20); ed essa è una delle parti che più meritano d'essere studiata da un Inglese. [358] La natura delle locazioni è fissata nelle Pandette (l. XIX) e nel Codice (l. IV tit. 65). Il -quinquennium- o termine di cinque anni sembra esser derivato da una consuetudine piuttosto che da una legge. In Francia tulle le locazioni delle terre erano stabilite a nove anni; e tale restrizione non venne abolita che nel 1775 (-Enciclopédie méthodique, t. 1, de la Jurisprudence, p. 668, 669-); ed io devo, con dispiacere, osservare che essa esiste ancora nella felice e bella contrada che abito (nel paese di Vaud). [359] Potrei qui, senza restrizione alcuna, rimettermi all'opinione ed alle indagini dei tre libri di Gerardo Noodt, -de foenore et usuris- (Opp. t. 1 p. 175, 268). I migliori critici ed i più abili giureconsulti circolano gli -asses- o -centesimae usurae- al dodici, e lo -unciariae- ad uno per cento. Vedi Noodt, l. II c. 2 p. 207; Gravina Opp. p. 205, ec., 210; Eineccio, -Antiquit. ad Institut.- l. III tit. 15; Montesquieu, -Esprit des Lois-, l. XXII c. 22 t. 2 p. 36; t. 3 p. 478 ec. -Défense de l'Esprit des Lois-, e specialmente Gronovio, (-de pecunia veteri-, l. III c. 13 p. 213-227, e le sue tre Antexegeses, p. 455, 655), fondatore o campione di questa opinione probabile, che tuttavia non lascia di presentare qualche difficoltà. [360] -Primo 12 Tabulis sancitum est, ne quis unciario foenore amplius exerceret- (Tacito, Annali, VI. 16). -Pour peu-, dice Montesquieu (Esprit des Lois, l. XXII c. 22), -qu'on soit versé dans l'histoire de Rome, on verra qu'une pareille loi ne devait pas être l'ouvrage des Décemvirs.- Dunque Tacito era ignorante o stupido? I più savj e virtuosi patrizj potevano sagrificare la loro avarizia alla loro ambizione, e tentare di annullare un costume vizioso, con fissare un interesse, al quale nessun mutuante avrebbe voluto esporsi a tali pene a cui niun debitore avrebbe voluto andar incontro. [361] Giustiniano non si è degnato di parlare delle usure nelle sue Institute; ma le regole e le restrizioni su questa materia si trovano nelle Pandette (l. XXII tit. 1, 2) e nel Codice (l. IV tit. 32, 33). [362] Su questo punto l'opinione de' Padri della Chiesa è unanime (Barbeyrac, -Morales des Pères-, p. 144 ec.). Vedi San Cipriano, Lattanzio, San Basilio, San Crisostomo (i suoi frivoli argomenti si ritrovano in Noodt, l. I c. 7 p. 188), San Gregorio di Nissa, Sant'Ambrogio, San Gerolamo, Santo Agostino, ed una moltitudine di Concilii e di Casuisti. [363] Catone, Seneca e Plutarco hanno altamente condannato l'uso o l'abuso dell'usura. Secondo l'etimologia di -foenus- e di τοκος, si suppone che il principale generi l'interesse. -Posterità d'uno sterile metallo!- esclama Shakespeare, ed il teatro è l'eco della voce pubblica. [364] Guglielmo Jones ha composto un saggio ingegnoso e ragionato sulla legge delle cauzioni (Londra, 1781, p. 127 in-8). È forse l'unico Giureconsulto che abbia un'eguale estesa cognizione de' registri di Vestminster, de' Commentarj d'Ulpiano, delle Aringhe Attiche d'Iseo, e delle Sentenze de' giudici dell'Arabia e della Persia. [365] Noodt (Opp. t. 1 p. 137, 172) ha composto un trattato particolare sulla legge Aquilia (-Pandect.- l. IX tit. 2). [366] Aulo Gellio, (-Notti Attiche-, XX, 1). Egli ha ricavato questa storia dai Comentarii di Q. Labeone sulle Dodici Tavole. [367] La narrazione che ne fa Tito Livio (1, 28) è imponente e grave. -At tu dictis Albane maneres-, è una riflessione assai dura, indegna dell'umanità di Virgilio (Eneide, VIII, 643). Heyne, col suo solito buon gusto, osserva che questo soggetto era troppo orribile, e che l'autore dell'Eneide non avrebbe dovuto collocarlo sullo scudo d'Enea (t. III p. 229). [368] Giovanni Marsham (-Canon chronicus-, p. 593, 596) ed il Corsini (-Fasti Attici-, t. III p. 62) hanno stabilita l'epoca in cui Dracone visse (Olimpiade XXXIX, 1). Quanto alle sue leggi, vedi gli autori che hanno scritto sul governo d'Atene, Sigonio, Meursio, Potter ec. [369] La settima -De Delictis-, nelle Dodici Tavole, viene sviluppata da Gravina (-Opp-. p. 292, 293, con un Comentario, p. 214, 230). Aulo Gellio (XX, 1) e la -Collatio legum mosaicarum et romanarum-, contengono molte istruttive particolarità. [370] Tito Livio fa menzione di due epoche di delitto, in cui tremila persone furono accusate, e centonovanta matrone convinte del delitto d'avvelenamento. (XL, 43, VIII, 18). Hume distingue i tempi della virtù pubblica da quelli della virtù privata (Saggi, vol. 1 p. 22, 23). Io crederei piuttosto che queste effervescenze di crimini, come l'anno 1680 in Francia, sono accidenti e mostruosità che non possono lasciar macchia ne' costumi di una nazione. [371] Le Dodici Tavole e Cicerone (-pro Roscio Amerino-, c. 25, 26) non parlano che del sacco. Seneca (Excerpt. controv. V, 4) vi aggiunge i serpenti. Giovenale ha pietà della scimia che non aveva fatto alcun male (-innoxia simia-, sat. XIII, 156). Adriano (-apud Dositheum magistrum-, l. III c. 16 p. 874, 876, colle note di Schulting), Modestino (Pandette, XLVIII, tit. 9 leg. 9), Costantino (Codice, l. IX tit. 17), e Giustiniano (Institute, l. IV tit. 18) indicano tutto quello che si metteva nel sacco del parricida. Ma in pratica questo supplizio bizzarro veniva semplificato. -Hodie tamen vivi exuruntur vel ad bestias dantur- (Paolo, -Sentent. recep-. l. V tit. 24 p. 512, ediz. di Schulting). [372] Il primo parricida, che siasi avuto a Roma fu L. Ostio, dopo la seconda guerra punica (Plutarco, in -Romulo-, t. 1 p. 57). Durante la guerra de' Cimbri, P. Malleolo si rese colpevole del primo matricidio (Tito Livio, Epit. l. LXVIII). [373] Orazio parla di -Formidine fustis- (l. II, epist. 2, 154); ma Cicerone (-De republica-, l. IV, -apud-, Sant'Agostino, De civit. Dei, IX, 6, -in Fragment. philosoph-. t. III p. 393, ediz. d'Olivet) afferma che i Decemviri decretarono pene capitali contro i libelli: -Cum perpaucas res capite sanaissent-. -- PERPAUCAS! [374] Bynkershoek (-Observ. juris rom-. l. 1 c. 1; -in Opp.- t. 1 p. 9, 10, 11) si sforza di provare che i creditori non dividevano il -corpo-, ma il -valore- del debitore insolvibile. Ma la sua interpretazione non è che una continuata metafora, e non può distruggere l'autorità romana, di Quintiliano, di Cecilio, di Favonio, e di Tertulliano. Vedi Aulo Gellio (Notti Attiche, XXI). [375] Il primo discorso di Lisia (Reiske, -Orator. graec-. t. V p. 2-48) è la difesa di un marito che avea ucciso un adultero. Il Dottore Taylor (-Lectiones Lysiacae-, c. 11, in Reiske, t. VI, 301-308) discute con molta dottrina i diritti dei mariti e de' padri in Roma ed in Atene. [376] Vedi Casaubon, (-ad Athenaeum-, l. 1 c. 5 p. 19). -Percurrent raphanique mugilesque- (Catullo, p. 41, 42, ed. di Vossio). -Hunc mugilis intrat- (Giovenale, Sat. X, 317). Hunc- perminxere calones- (Orazio, l. I, Sat. II, 44). Familiae- stuprandum dedit..... Fraudi non fuit- (Valerio Massimo, l. VI c. 1 n. 13). [377] Tito Livio (11, 8) e Plutarco (-in Publicola-, t. 1 p. 187) allegano questa legge: essa interamente giustifica la opinion pubblica su la morte di Cesare; opinione che Svetonio non temette di pubblicare sotto il governo degli Imperatori. -Jure caesus existimatur-, dice egli, -in Julio-, c. 76. Leggansi anche le lettere che si scrissero Cicerone e Muzio poco dopo gl'Idi di Marzo (-ad Fam-. XI, 27, 28). [378] Πρωτοι δε Αθηναιοι τον τε σιδηρον κατεθεντο (Tucidide, l. 1 c. 6). L'istorico che da questa circostanza ricava un mezzo di giudicare lo stato della civiltà, sdegnerebbe il barbarismo d'una Corte Europea. [379] Cicerone aveva in origine calcolato i danni della Sicilia a -millies- (ottocentomila lire sterline, -Divinatio in Caecilium-, c. 5); in seguito poi li ridusse a -quadraginties- (trecentomila lire sterline, prima aringa, -in Verrem-, c. 18), e finalmente si accontentò di -tricies- (ventiquattromila lire sterline). Plutarco (-in Ciceron-. t. III p. 1584) non ha dissimulato i sospetti ed i romori che in allora si sparsero. [380] Verre passò circa trent'anni nel suo esilio, fino all'epoca del secondo triumvirato, in cui egli fu proscritto dal buon gusto di Marc'Antonio, che si era invaghito del suo bel vasellame di Corinto (Plinio, -Hist. Nat-. XXXIV, 3). [381] Tale è il numero assegnato da Valerio Massimo (l. IX c. 2 n. 1). Floro (IV, 21) dice che duemila senatori e cavalieri furono proscritti da Silla. Appiano (-De bello civili-, l. 1 c. 95 t. II p. 133, ediz. Schweighaeuser) con maggior esattezza enumera quaranta vittime dell'ordine senatorio, e mille seicento dell'ordina equestre. [382] Su le leggi penali, vale a dire su le leggi Cornelia, Pompea, Giulia, di Silla, di Pompeo e di Cesare, vedi le Sentenze di Paolo (l. IV tit. 18-30 p. 497-528, ed. di Schulting); la -Collatio legum mosaicarum et romanarum- (t. 1-15); il Codice Teodosiano (l. IX); il Codice di Giustiniano (l. IX); le Pandette (XLVIII); le Institute (l. IV tit. 18) e la gran versione di Teofilo (p. 917-926). [383] Egli era un tutore che aveva avvelenato il suo pupillo. Quantunque il delitto fosse atroce, Svetonio (c. 9) colloca questo castigo nel numero delle azioni in cui Galba si mostrò -acer, vehemens, et in delictis coercendis immodicus-. [384] Gli -Abactores- o -Abigeatores- che portavan via un cavallo, due cavalle od un paio di buoi, cinque porci o dieci capre incorrevano una pena capitale (Paolo, -sentent. recept-. l. IV tit. 18 p. 497, 498). Adriano (-ad Concil. Boetic-.) in ragione della frequenza del delinquere, più severo, condanna i rei -ad gladium, ludi damnationem- (Ulpiano, -De officio proconsulis, l. VIII, in Collatione legum mosaicarum et romanarum-, tit. 11 p. 235). [385] Infino a che non si fece la pubblicazione del Giulio Paolo di Schulting (l. II tit. 26 p. 317, 323), si è tenuto per fermo, o si è da tutti creduto, che le leggi Giulie condannassero l'adultero alla pena di morte. Questo sbaglio è nato da una frode o da un errore di Triboniano. Non pertanto a tenore di quanto racconta Tacito, Lipsio indovinava la verità (Annali, II, 50; III, 24; IV, 42), secondato anche dal costume d'Augusto che nelle debolezze delle mogli della sua famiglia distingueva quelle che seco traevano il delitto di -lesa maestà-. [386] Severo ristrinse al solo marito il diritto d'una pubblica accusa in caso d'adulterio (Cod. Giustiniano, lib. IX tit. 9 leg. 1). Forse non è affatto ingiusto questo favore accordato al marito, poichè l'infedeltà delle mogli seco strascina conseguenze d'assai più disgustose di quelle degli uomini. [387] Timone (l. 1) e Teopompo (l. XLIII, -apud Athenaeum-, l. XII p. 517) descrivono il lusso e la dissolutezza degli Etruschi: πολυ μεν τοι γε χαιρουσι συνοντες τοις παισι και τοις μειρακιοις. Verso quel tempo (A. U. C. 445) i giovani romani frequentavano le scuole d'Etruria (Tito Livio, IX, 36). [388] I Persiani s'erano corrotti alla stesse scuola: απ’ Ελληνων μαθοντες παισι μισγονται (Erodoto, l. 1 c. 135). Vi sarebbe da fare una curiosissima dissertazione sull'introduzione del vizio contro natura, nei tempi posteriori ad Omero; sui progressi che fece tra i Greci dell'Asia e dell'Europa, sulla veemenza delle passioni di questi ed il sì fievole espediente della virtù e dell'amicizia che tanto ricreava i filosofi d'Atene. Ma -scelera ostendi oportet dum puniuntur, abscondi flagitia-. [389] In una istessa incertezza cadono il nome, l'epoca e le disposizioni di questa legge (Gravina, -Opp-. p. 432, 433; Eineccio, -Hist. iur. rom-. n. 108; Ernesti, -Clav. Ciceron. in Indice legum-). Ma devo notare per la verità che la -nefanda Venus- del riservato Tedesco è dall'Italiano più castigato chiamata -aversa-. [390] Vedi il discorso d'Eschine contro il catamita Timarco (in Beiske, -Orat. graec.- t. III p. 21-184). [391] Si presentano in folla alla mente del lettore, che ha cognizioni degli autori antichi, i nefandi passi; per me mi contenterò di indicare in questo luogo la fredda riflessione d'Ovidio: -Odi concubitus qui non utrumque resolvunt.- -Hoc est quod puerum tangar amore- MINUS. [392] Elio Lampridio (nella vita d'Eliogabalo, nella Storia Augusta, p. 112), Aurelio Vittore (-in Philipp. Cod. Theod-. l. IX tit. 7 leg. 7), ed il Comentario di Gotofredo (t. III p. 63). Teodosio abolì le malaugurate leggi che erano stabilite nei sotterranei di Roma, ove ambo i sessi impunemente si prostituivano. [393] Veggansi le leggi di Costantino e de' suoi successori contro l'adulterio, la sodomia, ec., nel Codice Teodosiano (l. IX tit. 7 leg. 7; l. XI tit. 36 leg. 1, 4) ed il Codice Giustinianeo (l. IX tit. 9 leg. 30, 31). Questi Principi parlano tanto col linguaggio della passione, quanto con quello della giustizia, ed hanno la cattiva fede d'attribuire la propria loro severità ai primi Cesari. [394] Giustiniano, Novelle 77, 134, 141; Procopio, Aneddoti, c. 1-16, colle annotazioni d'Alemanno; Teofane, p. 151; Cedreno, p. 368; Zonaro, l. XIV, p. 64. [395] Montesquieu, Spirito delle leggi, l. XII c. 5. Questo filosofo cotanto pel suo genio commendevole, concilia i diritti della libertà e della natura che non dovrebbero giammai trovarsi in opposizione fra loro. [396] Vedi venti secoli prima dell'Era Cristiana, intorno alla corruzione della Palestina, la Storia e le leggi di Mosè. Diodoro Siculo (t. 1 l. V p. 356) agli antichi Galli fa un rimprovero di questo vizio; i viaggiatori mussulmani e cristiani l'imputano alla China (Antic. Relaz. dell'India e della China, p. 34, tradotte dal Padre Rinaldetto e dal Padre Premaro, aspro suo critico, nelle -Lettere edificanti-, t. XIX p, 433) Gli storici spagnuoli, ne accusano gli indigeni dell'America. (Garcilasso della Vega, l. III c. 13; e Dizionario di Bayle, t. III p. 88). Voglio sperare ed amo credere che questa peste non siasi peranco sparsa fra i Negri dell'Affrica. [397] Carlo Sigonio (l. III, -De judiciis in Opp-. t. III p. 679-864) spiega molto eruditamente e con classico stile l'importante materia delle liti e dei giudizj che si tenevano pubblicamente in Roma, e se ne trova un compendio molto bene scritto nella Repubblica Romana di Belforte (t. II l. V p. 1-121). Chi desiderasse maggiori schiarimenti e più precise particolarità, può studiare Noodt (-De iurisdictione et imperio, libri duo-, t. 1 p. 93-134), Eineccio (-ad Pandect-., l. I c. 11; ad Instit. l. IV tit. 17; -Element. ad Antiquit-.) e Gravina (-Opp-. 230-251). [398] Le funzioni dei giudici di Roma, come quelle dei giurati d'Inghilterra, non potevano essere risguardate che come un dovere passeggiero, e non mai come una magistratura, od una professione, ma le leggi della Gran Brettagna esigono particolarmente l'unanimità dei voti: esse espongono i giurati ad una sorta di tortura da cui hanno liberato i rei. [399] Siamo debitori di questo fatto interessante ad un frammento d'Asconio Pediano che vivea mentre regnava Tiberio. La perdita che si è fatta de' suoi Comentarii sulle Orazioni di Cicerone, ci ha tolto un fondo prezioso di cognizioni storiche o relative alle leggi. [400] Polibio, lib. VI p. 633. L'estensione dell'Imperio, non che dei luoghi compresi nella -città- di Roma, forzava l'esiliato a procurarsi un ritiro che fosse ad una gran distanza. [401] -Qui de se statuebant, humabantur corpora, manebant testamenta; pretium festinandi-. Tacito, Annali VI, 25, colle Annotazioni di Giusto Lipsio. [402] Giulio Paolo, -Sentent. recept-. l. V tit. 12 p. 476; le Pandette, l. XLVIII tit. 21; il Codice, l. IX tit. 50; Bynkershoek, t. 1 p. 59; -Observat-. J. G. R. IV, 4, e Montesquieu (-Esprit. des Lois-, l. 29 c. 9) notano le civili restrizioni della libertà, ed i privilegi del suicida. Le pene che gli vennero inflitte, furono inventate in un tempo posteriore e meno illuminato. [403] Plinio, -Hist. Nat-. XXXVI, 24. Quando Tarquinio per edificare il Campidoglio tormentò talmente i suoi sudditi che ridusse alla disperazione parecchi fra gli operai, onde si diedero la morte, fece inchiodare i cadaveri di quegli sgraziati su d'una croce. [404] I rapporti che s'incontrano fra una morte violenta, ed una morte immatura, determinarono Virgilio (Eneide, VI, 434-439) a confondere insieme il suicidio e la morte dei neonati, quelli che muoiono per amore e le persone ingiustamente condannate a morte. Il migliore fra i suoi editori, Heyne, non sa come spiegare le idee, ossia il sistema di giurisprudenza del romano poeta in intorno questo soggetto. CAPITOLO XLV. -Regno di Giustino il Giovane. Ambasceria degli Avari. Si stabiliscono sul Danubio. Conquista dell'Italia fatta da' Lombardi. Adozione e Regno di Tiberio. Regno di Maurizio. Stato dell'Italia sotto i Lombardi e gli Esarchi di Ravenna. Calamità di Roma. Carattere e Pontificato di Gregorio I.- [A. D. 565] Negli ultimi anni di Giustiniano, l'inferma sua mente era dedicata alle contemplazioni celesti, ed egli trascurava gli affari di questo mondo quaggiù. I suoi sudditi erano stanchi di comportare più a lungo la sua vita e il suo regno: non pertanto tutti gli uomini atti a riflettere, paventavano il momento della sua morte, come quello che dovea involgere la capitale nel tumulto, e l'Impero nella guerra civile. Questo monarca senza prole avea sette nipoti[405], figli o nipoti di suo fratello e di sua sorella, tutti educati nello splendore di una condizione reale. Il mondo gli avea veduti negli alti comandi delle province e degli eserciti; conosciuta era l'indole di ciascun di loro, zelanti n'erano gli aderenti, e siccome la gelosia del vecchio Sire sempre differiva a dichiarare il successore qual fosse, ognun d'essi con eguale speranza poteva ambire l'eredità dello zio. Egli spirò nel suo palazzo, dopo un regno di trent'anni; e la decisiva opportunità del momento venne colta dagli amici di Giustino, figlio di Vigilanzia[406]. All'ora di mezzanotte, i suoi domestici furono svegliati da una importuna folla che tuonava alla sua porta, e che ottenne di esser ammessa in casa col significare ch'erano i membri principali del Senato. Questi fausti deputati svelarono il recente ed importante secreto della morte dell'Imperatore: riferirono o forse inventarono la scelta che egli avea fatto morendo del più diletto e più meritevole fra i suoi nipoti, e scongiurarono Giustino ad antivenire i disordini a cui poteva darsi la moltitudine, se col ritorno della luce ella vedesse ch'era rimasta senza signore. Giustino poi ch'ebbe composto il suo aspetto alla sorpresa, al dolore, e ad una decente modestia, secondando l'avviso di sua moglie, Sofia, si sottopose alla autorità del Senato. Speditamente ed in silenzio egli fu condotto al palazzo; le guardie salutarono il nuovo loro Sovrano, e si compirono, senza frappor dimora i marziali e religiosi riti della sua coronazione. Dalle mani de' suoi propri ufficiali gli si vestirono gl'Imperiali arredi, i borzacchini rossi, la tunica bianca e la veste di porpora. Un soldato felice, ch'egli incontanente promosse al grado di Tribuno, gli cinse al collo la militare collana; quattro robusti giovani lo innalzarono sopra uno scudo; fermo e ritto ivi egli stette a ricevere l'adorazione de' suoi sudditi; e la benedizione del Patriarca che impose il diadema sul capo di un Principe ortodosso santificò la loro elezione. Già pieno era l'Ippodromo d'innumerevol gente, e non sì tosto l'Imperatore si mostrò sul suo trono, che le voci della fazione azzurra e della verde si confusero per applaudirlo egualmente. Ne' discorsi che Giustino fece al Senato ed al Popolo, egli promise di corregger gli abusi che avean disonorato la vecchiaia del suo predecessore, professò le massime di un governo giusto e benefico, e dichiarò che alle vicine calende di Gennaio[407], egli farebbe rivivere nella sua persona il nome e la liberalità di un Console romano. L'immediato soddisfacimento dei debiti del suo zio esibì un solido pegno della sua fede e del suo generoso procedere: una schiera di portatori, carichi di sacchetti d'oro, si avanzò nel mezzo dell'Ippodromo, ed i creditori di Giustiniano, caduti d'ogni speranza, accettarono come spontaneo dono, questo pagamento richiesto dall'equità. Prima che passassero tre anni, l'esempio di Giustino fu imitato e superato dall'imperatrice Sofia, che liberò molti indigenti dai debiti e dall'usura: atto di benevolenza che sopra ogni altro merita la gratitudine, come quello che solleva l'individuo dal più intollerabile de' mali, ma nell'esercizio del quale la bontà di un Principe va soggettissima ad esser tratta nell'inganno dai richiami della prodigalità e da' frodolenti artifizj[408]. [A. D. 566] Giustino, nel settimo giorno del suo regno, diede udienza agli ambasciatori degli Avari, e decorata fu la scena in modo da imprimere ne' Barbari i sensi della maraviglia, della venerazione e del terrore. Principiando dalla porta del palazzo, gli spaziosi cortili ed i lunghi portici offrivano in doppio e continua fila, la vista de' superbi cimieri e degli aurei scudi delle guardie, che presentavano le lance e le azze loro con più securtà che non avrebbero fatto sul campo della battaglia. Gli ufficiali, che esercitavano il potere od accompagnavano la persona del Principe, erano coperti delle più ricche lor vesti, e disposti secondo l'ordine militare e civile della gerarchia. Come il velo del santuario fu tratto, gli ambasciatori mirarono l'Imperatore dell'Oriente assiso in trono, sotto un baldacchino sostenuto da quattro colonne, e coronato da una figura alata della Vittoria. Essi ne' primi moti della sorpresa, si sottomisero all'adorazione servile della corte Bizantina; ma appena alzati da terra, Targezio, Capo dell'ambasceria, spiegò la libertà e l'orgoglio di un Barbaro. Egli esaltò, mediante la lingua di un interprete, la grandezza del Cacano, la cui clemenza permetteva di sussistere ai regni del Mezzogiorno, ed i vittoriosi cui sudditi aveano valicato i fiumi agghiacciati della Scizia, ed allor coprivano le rive del Danubio d'innumerevoli tende. L'ultimo Imperatore avea coltivato, con annui e magnifici doni, l'amicizia di un riconoscente monarca, ed i nemici di Roma aveano rispettato gli alleati degli Avari. La stessa prudenza dovea consigliare i nipoti di Giustiniano ad imitare la liberalità del loro zio, ed a procacciarsi il benefizio della pace con un popolo invincibile, che si dilettava degli esercizj della guerra ne' quali era eccellente. La risposta dell'Imperatore fu conforme a siffatto stile di superba disfida, ed egli trasse la sua confidenza dal Dio de' Cristiani, dall'antica gloria di Roma, e da' recenti trionfi di Giustiniano. «L'Impero» ci soggiunse «abbonda d'uomini e di cavalli e di armi bastevoli a difendere le nostre frontiere, ed a punire li Barbari. Voi offerite aiuto, voi minacciate offese; noi abbiamo in non cale la vostra inimicizia ed il vostro soccorso. I conquistatori degli Avari richieggono la nostra alleanza; dovremo noi aver temenza de' fuggiaschi e degli esuli loro[409]? Mio zio si mostrò largo verso la vostra miseria, piegandosi alle vostre umili preci. Noi vi faremo più importante servigio, quello di farvi conoscere la vostra debiltà. Ritiratevi dal nostro cospetto; le vite degli ambasciatori sono sicure; e se ritornerete ad implorare il nostro perdono, forse assaggerete i frutti della nostra bontà[410]». Porgendo fede al racconto de' suoi ambasciatori, il Cacano fu sbigottito dall'apparente fermezza di un Imperatore romano, di cui ignorava l'indole e le facoltà. In cambio di mandare ad effetto le sue minacce contro l'Impero orientale, egli portò le armi nelle povere ed incolte contrade della Germania, ch'erano soggette al dominio de' Franchi. Dopo due dubbiose battaglie, egli consentì a ritirarsi, ed il Re di Austrasia sovvenne alla carestia del campo degli Avari mediante un'immediata provigione di grano e di bestiame[411]. Simiglianti ripetute traversie aveano come spento l'ardire degli Avari, e dileguata sarebbesi la potenza loro in mezzo a' deserti della Sarmazia, se l'alleanza di Alboino, re de' Lombardi, non avesse dato un nuovo scopo alle lor armi, ed un solido stabilimento alle disastrate loro fortune. Alboino, nel tempo che militava sotto le bandiere del padre, incontrò in battaglia, e trapassò colla lancia da parte a parte il Principe de' Gepidi, suo competitore. I Lombardi, plaudendo a tale prodezza, chiesero con unanimi acclamazioni al genitore che l'eroico garzone, il quale avea avuto a comune i pericoli della battaglia, fosse ammesso alla festa della vittoria. «Vi sovvenga» replicò l'inflessibile Audoino, «delle sagge costumanze de' nostri maggiori. Qualunque sia il merito di un Principe, egli non può sedere a mensa col prode, sinchè non abbia ricevuto le sue armi da una mano straniera e regale». Alboino piegò la fronte con riverenza alle istituzioni della sua patria; scelse quaranta compagni, ed animosamente portossi alla Corte di Turisondo re dei Gepidi, il quale abbracciò ed accolse, secondo le leggi dell'ospitalità, l'uccisore del proprio suo figlio. Durante il banchetto, mentre Alboino occupava il seggio del giovane ch'egli avea spento, una tenera rimembranza sorse nell'animo di Turisondo. «Come caro è quel posto! -- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000