ingombrato molte migliaia di volumi, che il più ricco non potea
procacciarsi, nè il più intelligente tutti esaminare. Non agevolmente si
trovavano i libri; ed i Giudici, poveri in mezzo a tanta dovizia, erano
ridotti all'esercizio della illetterata loro prudenza. I sudditi delle
province greche ignoravano la lingua che disponeva delle vite e delle
sostanze loro; ed il barbaro dialetto dei Latini imperfettamente veniva
studiato nelle accademie di Berito e di Costantinopoli. Giustiniano,
nato nei Campi dell'Illirico, tenea dimestichezza con quest'idioma fin
dall'infanzia: studiato egli aveva la giurisprudenza negli anni della
gioventù, e l'Imperiale sua scelta elesse i più dotti giuristi
dell'Oriente per lavorare insieme col loro Sovrano all'opera della
Riforma[266]. La teorica dei professori trasse assistenza dalla pratica
degli avvocati e dall'esperienza dei Magistrati, ed il complesso
dell'impresa fu animato dallo spirito di Triboniano[267]. Quest'uomo
straordinario, argomento di tante lodi o di tante censure, era nativo di
Side nella Panfilia; ed il suo genio, come quello di Bacone,
abbracciava, qual proprio dominio, tutti gli affari e tutta la dottrina
del suo secolo. Triboniano scrisse in prosa ed in versi sopra una strana
diversità di soggetti curiosi ed astrusi[268], come sono, due panegirici
di Giustiniano, e la vita del filosofo Teodoto; la natura della felicità
ed i doveri del Governo; il catalogo di Omero e le ventiquattro sorta di
metri; il Canone astronomico di Tolomeo, le fasi della Luna, le case dei
Pianeti ed il sistema armonico del Mondo. Alla letteratura della Grecia
egli univa l'uso della lingua latina; i Giureconsulti romani si
ricettavano nella biblioteca e nella sua mente; ed egli assiduamente
coltivava quelle arti che dischiudevano la strada delle ricchezze e
delle cariche. Dalla sbarra dei prefetti del Pretorio egli sollevossi
agli onori di Questore, di Console e di Maestro degli uffizj: il
consiglio di Giustiniano porgeva attento ascolto alla sua eloquenza e
sapienza, mentre dalla gentilezza ed affabilità de' suoi modi scorgevasi
addolcita l'invidia. Le virtù o la riputazione di Triboniano furono
macchiate dai rimproveri di empietà e di avarizia. In una Corte
pinzocchera e persecutrice, il principal ministro venne accusato di
essere segretamente avverso alla fede Cristiana, e si suppose ch'ei
nutrisse i sensi di un Ateo e di un Pagano, imputati, senza molta
consistenza, agli ultimi filosofi della Grecia. La sua avarizia fu
provata più chiaramente, e più vivamente sentita. Se egli si lasciò
smuovere dai regali nell'amministrazione della giustizia, l'esempio di
Bacone si farà di nuovo presente al pensiero; nè il merito di Triboniano
espiarne può la bassezza, se veramente egli ha degradato la santità
della sua professione, e se ogni giorno si stabilivano, modificavano e
rivocavano leggi per l'abbietta considerazione del suo privato profitto.
Quando avvenne la sedizione di Costantinopoli, i clamori e forse la
giusta indegnazione del Popolo ottennero l'allontanamento di Triboniano:
ma il Questore fu richiamato bentosto e sino al punto della sua morte,
ei gioì per più di vent'anni il favore e la confidenza dell'Imperatore.
La passiva ed ossequiosa sommissione di lui fu onorata dall'elogio di
Giustiniano stesso, la vanità del quale era incapace di discernere
quanto quella sommissione spesso degenerasse nell'adulazione più
grossolana. Triboniano adorava le virtù del suo grazioso Signore: la
terra era meritevole di un simil Principe, ed egli affettava un pio
timore di veder Giustiniano, come Elia o Romolo, rapito in aria e
trasportato nelle dimore della gloria celeste[269].
[A. D. 528-529]
Se Giulio Cesare avesse eseguito la riforma della legge Romana, il
creativo suo ingegno, illuminato dalla riflessione e dallo studio,
avrebbe dato al mondo un puro ed originale sistema di Giurisprudenza. Ma
che che l'adulazione abbia detto, l'Imperatore dell'Oriente temeva di
stabilire qual misura dell'equità il suo giudizio privato: col potere
legislativo in sua mano egli tolse a presto i soccorsi del tempo e
dell'opinione; e le sue compilazioni laboriose hanno per sostegno i savj
ed i Legislatori de' tempi anteriori. In luogo di una statua gettata in
una semplice forma dalla mano di un artefice valente, le opere di
Giustiniano presentano un pavimento a mosaico, composto di frammenti
antichi e costosi, ma troppo spesso senza coerenza tra loro. Nel primo
anno del suo Regno, egli commise al fedel Triboniano, ed a nove altri
dotti giuristi la cura di rivedere le ordinanze de' suoi predecessori,
come erano contenute, dal tempo di Adriano in poi, nei codici
Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano; di purgarle dagli errori e dalle
contraddizioni, di reciderne quanto ora andato in disuso o superfluo, e
di scegliere le leggi savie e salutari più confacenti alla pratica de'
Tribunali ed all'uso de' suoi sudditi. In quattordici mesi l'opera fu
mandata ad effetto; ed è probabile che col comporre dodici libri o
tavole di questa raccolta, i nuovi Decemviri intendessero d'imitare le
fatiche dei Romani loro predecessori. Il nuovo codice fu onorato col
nome di Giustiniano, e contrassegnato dalla Reale sua firma: se ne
moltiplicarono autentiche copie dalla penna dei Notari e degli Scribi;
queste furono trasmesse ai Magistrati delle Province d'Europa, d'Asia e
poscia d'Affrica; e la legge dell'Impero fu proclamata alle porte delle
Chiese nei giorni solenni di festa. Restava un'operazione più malagevole
a farsi; ed era di estrarre lo spirito della giurisprudenza dalle
decisioni, dalle congetture, dalle questioni e dalle dispute dei Legisti
romani. Diciassette giureconsulti, aventi Triboniano per Capo, si
posero, per comando dell'Imperatore ad esercitare una assoluta
giurisdizione sopra le opere dei loro predecessori. Se in dieci anni
avessero adempito i suoi comandi, Giustiniano potea rimaner soddisfatto
della diligenza loro, e la rapida composizione del DIGESTO o delle
PANDETTE,[270] in tre anni, può meritar lode o biasimo, secondo il
merito dell'esecuzione. Essi scelsero nella libreria di Triboniano, i
quaranta più eminenti Giuristi dei tempi anteriori[271]; ristrinsero
duemila trattati in un compendio di cinquanta libri, e diligentemente si
ricorda che tre milioni di linee o sentenze[272] si trovano, in questo
estratto, ridotto al modesto numero di cento e cinquantamila. La
pubblicazione di questa grand'opera fu differita un mese dopo la
pubblicazione della INSTITUTA, e ragionevol parve che gli elementi
precedessero il Digesto della legge Romana. Tosto che l'Imperatore ebbe
approvato il lavoro di questi Cittadini privati, egli ratificò colla sua
legislativa potestà le speculative loro opinioni. I comenti ch'essi
fecero alle Dodici Tavole, all'Editto Perpetuo, alle leggi del Popolo e
ai decreti del Senato, succederono all'autorità del testo; il quale fu
abbandonato come una venerabile, ma inutile reliquia dei tempi antichi.
Si dichiarò che il -Codice-, le -Pandette- e l'-Instituta- erano il
sistema legittimo della giurisprudenza civile; soli essi furono ammessi
nei Tribunali, soli furono insegnati nelle accademie di Roma, di
Costantinopoli e di Berito. Giustiniano indirisse al Senato ed alle
Province i suoi -oracoli eterni-, ed il suo orgoglio, sotto la maschera
della pietà, attribuì l'eseguimento, di questo eccelso disegno all'aiuto
ed all'inspirazione della Divinità.
Poichè l'Imperatore scansò la fama e l'invidia di una composizione
originale, noi non cercheremo da esso che metodo, scelta o fedeltà,
umili ma indispensabili virtù di un compilatore. In mezzo alle varie
combinazioni d'idee è difficile assegnare una preferenza ragionevole; ma
siccome l'ordine di Giustiniano è differente nelle sue tre opere, così
può farsi che tutte tre siano cattive, ed è certo che due non possono
essere buone. Nello sceglimento delle leggi antiche, pare che egli
mirasse i suoi predecessori senza gelosia e con eguale riguardo: la
serie non poteva salire oltre il regno di Adriano, e la bassa
distinzione tra il Paganesimo e la Cristianità, introdotta dalla
superstizione di Teodosio, era stata abolita dal consenso del genere
umano. Ma la giurisprudenza delle Pandette è circoscritta in un periodo
di cento anni, dall'Editto Perpetuo sino alla morte di Alessandro
Severo. Ai giureconsulti che vissero sotto i primi Cesari di rado si
concedè di parlare, nè si rinvengono più di tre nomi, appartenenti ai
tempi della Repubblica. Il favorito di Giustiniano (ed aspramente ne fu
biasimato) aveva timore d'incontrare la luce della libertà e la gravità
de' savj di Roma. Triboniano condannò all'obblio la schietta e natural
sapienza di Catone, dei Scevola e di Sulpizio; mentre invocava altri
spiriti di tempra conforme alla sua, i Siri, i Greci e gli Affricani che
in folla accorrevano alla Corte imperiale, per istudiare il latino come
una lingua straniera, e la giurisprudenza come una professione
lucrativa. Ma Giustiniano aveva imposto ai suoi ministri di
lavorare[273], non per la curiosità degli antiquarj, ma per l'immediato
benefizio de' suoi sudditi. Spettava ad essi il dovere di scegliere le
parti utili e pratiche della legge Romana; e gli scritti degli antichi
Repubblicani, curiosi ed eccellenti, più non si accordavano col nuovo
sistema di costumi, di religione e di guerra. Se i precettori e gli
amici di Cicerone vivessero ancora, il nostro candore ci trarrebbe forse
a confessare che, tranne la purità della lingua[274], l'intrinseco loro
merito fu superato dalla scuola di Papiniano e di Ulpiano. La scienza
delle leggi e il tardo frutto del tempo e della esperienza, ed il
vantaggio sì del metodo che de' materiali, tocca naturalmente agli
autori più recenti. I giureconsulti del regno degli Antonini avevano
studiato le opere de' loro predecessori: il filosofico loro ingegno avea
mitigato il rigore dell'antichità, e fatte più semplici le forme del
procedere, sollevandosi sopra la gelosia ed il pregiudizio delle Sette
rivali. La scelta delle autorità che compongono le Pandette, venne
commessa al giudizio di Triboniano: ma tutto il potere del suo principe
non poteva assolverlo dalle sacre obbligazioni della verità e della
fedeltà. Come legislator dell'Impero, Giustiniano potea rifiutare le
leggi degli Antonini, o condannare, come sediziose, le libere massime
che difese venivano da' primi giureconsulti Romani[275]; ma l'esistenza
dei fatti passati è posta fuor della giurisdizione del dispotismo, e
l'Imperatore si macchiò di frode e di falsità quando corruppe
l'integrità del lor testo, scrisse, coi venerabili lor nomi in fronte,
le parole e le idee del servile suo regno,[276] e soppresse, colla mano
della potenza, le pure ed autentiche copie de' lor sentimenti. Le
mutazioni ed interpolazioni di Triboniano e de' suoi colleghi hanno per
iscusa il pretesto dell'uniformità ma insufficienti riuscirono le cure
loro; e le -antinomie- o contraddizioni del Codice e delle Pandette
esercitano anche al presente la pazienza e la sottigliezza de'
giureconsulti moderni[277].
Una voce, priva di evidenza, si propagò da' nemici di Giustiniano; ed è
che la giurisprudenza di Roma antica venisse ridotta in ceneri
dall'autore delle Pandette, nella vanitosa idea ch'essa fosse ormai
fallace o superflua. Senza usurpare così odiose funzioni, l'Imperatore
potè con sicurezza affidare all'ignoranza ed al tempo l'adempimento di
questo desiderio distruggitivo. Avanti l'invenzion della stampa e della
carta, il lavoro ed i materiali dello scrivere non si poteano
procacciare che dai ricchi; e ragionevole è il computo che il prezzo de'
libri superava cento volte il loro valore presente[278]. Con lentezza si
moltiplicavano le opere, nè si rinnovavano che con precauzione:
l'attrattiva del guadagno traeva sacrileghi copisti a radere i caratteri
dell'antichità, e Sofocle o Tacito erano obbligati a cedere la pergamena
ai messali, alle omelie, ed all'aurea leggenda[279]. Se tale fu il
destino de' più bei parti dell'ingegno, quale stabilità potea aspettarsi
per le voluminose e sterili opere di una scienza andata in disuso? I
libri di giurisprudenza importavano a pochi, e noti allettavan alcuno:
il loro valore era collegato coll'uso presente, ed essi per sempre
perirono, tosto che l'uso fu vinto dalle innovazioni della moda, da un
merito maggiore o dalla pubblica autorità. Nel secolo della pace e del
sapere, tra Cicerone e l'ultimo degli Antonini, si avea già sofferto di
molte perdite: ed alcuni luminari della scuola o del Foro non erano più
noti che ai curiosi per tradizione o per riferta. Trecento e
cinquant'anni di disordine e di decadenza accelerarono il progresso
della obblivione: e può giustamente presumersi che fra gli scritti che
si accusa Giustiniano di aver negletti, molti più non si rinvenivano
nelle biblioteche dell'Oriente[280]. Le copie di Papiniano o di Ulpiano,
che il Riformatore aveva proscritte, più non furono giudicate degne di
attenzione: le Dodici Tavole e l'Editto Pretoriano insensibilmente si
smarrirono; ed i monumenti dell'antica Roma furono trascurati e
distrutti dall'invidia e dall'ignoranza de' Greci. Persino le Pandette
medesime con difficoltà e pericolo scamparono dal naufragio comune, e la
critica ha pronunziato che -tutte- le edizioni e -tutti- i codici
dell'Occidente derivano da un -solo- originale[281]. Esso fu trascritto
in Costantinopoli sul principio del settimo secolo[282]; poi trasportato
dagli accidenti della guerra e del commercio in Amalfi[283], in
Pisa[284], in Firenze[285], dove come sacra reliquia[286] depositato or
giace nell'antico palazzo della Repubblica[287].
Primo pensiero di un riformatore è quello di antivenire ogni riforma
futura. Affinchè inviolato si mantenesse il testo della Pandette,
dell'Instituta e del Codice, rigorosamente si proscrisse l'uso delle
cifre e delle abbreviature; e Giustiniano rammentandosi che l'Editto
Perpetuo era stato sepolto sotto il peso dei comenti, dichiarò che si
punirebbe qual falsatore il temerario legista che ardisse d'interpretare
o di pervertire il volere del suo Sovrano. I discepoli di Accursio, di
Bartolo e di Cuiacio, dovrebbero arrossire dell'accumulato lor fallo, a
meno che non si sentissero l'animo di contendere al Principe il diritto
di vincolare l'autorità de' suoi successori e la natia libertà
dell'intelletto. Ma l'Imperatore non era da tanto di fissare la sua
propria incostanza; e mentre vantavasi di rinnovare l'esempio di
Diomede, col trasmutare il rame in oro[288], scoprì la necessità di
purificare il suo oro dalla mistura di una lega più bassa. Non erano
corsi per anco sei anni dopo la pubblicazione del primo Codice, ch'egli
condannò il tentativo imperfetto col mezzo di una nuova e più accurata
edizione dell'opera istessa, ch'egli arricchì di dugento leggi sue
proprie, e di cinquanta decisioni de' più oscuri ed intricati punti
della giurisprudenza. Ogni anno, o, secondo Procopio, ogni giorno del
lungo suo regno, fu contrassegnato da qualche innovazione legale. Molti
suoi atti furono cassati da esso; i suoi successori ne rigettaron molti
altri; il tempo ne cancellò un buon numero; ma sedici EDITTI, e cento
sessanta NOVELLE[289] vennero ammesse nel corpo autentico della
giurisprudenza civile. Giusta l'opinione di un filosofo, superiore ai
pregiudizj della sua professione, queste continue e per la maggior parte
futili alterazioni non si possono spiegare, se non riguardando allo
spirito venale di un principe, il quale vendeva senza vergogna i suoi
giudizj e le sue leggi[290]. L'accusa dello storico secreto è, per vero
dire, aperta e veemente; ma l'unico esempio ch'egli adduce, si può
ascrivere tanto alla divozione, quanto all'avarizia di Giustiniano. Un
uomo facoltoso e devoto avea lasciato la chiesa di Emesa erede de' suoi
beni; ed il valore della successione era cresciuto per la destrezza di
un artista, il quale sottoscrisse molte polizze di debiti e di promesse
di pagamento co' nomi dei più ricchi abitatori della Siria. Essi
allegarono in lor favore la prescrizione stabilita di trenta o di
quarant'anni; ma la difesa loro fu vinta da un editto retroattivo, che
estendeva i diritti della Chiesa al termine di un secolo; editto così
pregno di ingiustizia e di disordine che, dopo di aver servito a quel
solo effetto, fu prudentemente abolito nel regno medesimo[291].
Ancorchè, per discolparne l'Imperatore, si rigettasse la corruzione
sopra la sua moglie od i suoi favoriti, tuttavia il sospetto di un vizio
sì turpe è tale da macchiar la maestà delle sue leggi; e gli avvocati di
Giustiniano sono astretti a confessare che una tal leggerezza, qualunque
ne sia il motivo, è indegna d'un legislatore e di un uomo.
[A. D. 533]
I monarchi di rado condiscendono a divenire i precettori de' loro
sudditi; e si dee qualche lode a Giustiniano, per comando del quale un
ampio sistema fu ridotto in un breve trattato elementare. Tra le varie
Institute della legge Romana[292], quelle di Cajo[293] erano le più
popolari nell'Oriente e nell'Occidente; ed il credito, onde godevano, si
potea risguardare come una prova del merito loro. Scelte esse furono dai
Delegati imperiali, Triboniano, Teofilo, e Doroteo; ed alla libertà e
purità del secolo degli Antonini si collegarono i materiali più rozzi di
un'età tralignata. Lo stesso volume che introducea la gioventù di Roma,
di Costantinopoli e di Berito allo studio graduale del Codice e delle
Pandette, è tuttora prezioso allo storico, al filosofo ed al magistrato.
In quattro libri sono divise le Institute di Giustiniano, le quali
procedono con metodo non dispregevole, I dalle -Persone-, II alle
-Cose-, III dalle cose alle -Azioni-; e l'articolo IV delle -Ingiurie
private-, vien terminato co' principj della -Legge Criminale-.
I. La distinzione dei gradi e delle -persone- è la base più ferma di un
governo misto e limitato. In Francia, si tengono vive le reliquie della
libertà dallo spirito, dagli onori ed anche dai pregiudizj di
cinquantamila nobili[294]. Duecento famiglie che di padre in figlio
formano il secondo ramo della legislatura Britannica, mantengono
l'equilibrio della Costituzione tra il Re, e le Comuni dell'Inghilterra.
Una gradazione di patrizj e di plebei, di stranieri e di sudditi ha
sostenuto l'aristocrazia di Genova, di Venezia e dell'antica Roma. La
perfetta uguaglianza degli uomini è quel punto, in cui si confondono gli
estremi della democrazia e del dispotismo; poichè la maestà del Principe
o quella del Popolo sarebbe egualmente offesa, se alcune teste si
alzassero sopra il livello dei loro compagni di schiavitù, o dei loro
concittadini. Nella decadenza dell'Impero di Roma, a poco a poco si
abolirono le orgogliose distinzioni della Repubblica, o la ragione o
l'instinto di Giustiniano compì l'opera di dare, al governo la semplice
forma di una monarchia assoluta. L'Imperatore non potea svellere dalle
radici quella riverenza popolare, che sempre accompagna il possesso di
un'ereditaria ricchezza o la memoria di antenati famosi. Egli prese
piacere nell'onorare con titoli ed emolumenti i suoi Generali,
Magistrati e Senatori; ed il suo precario favore compartiva qualche
raggio della gloria loro alle lor mogli ed ai figli. Ma al cospetto
della legge, tutti i cittadini Romani erano eguali, e tutti i sudditi
dell'Impero erano cittadini di Roma. Questo carattere, altre volte
inestimabile, si perdè in un nome anticato e vuoto d'effetto. Il
suffragio di un Romano più non contribuiva a formar la sua legge, od a
creare gli annui ministri del suo potere: i costituzionali suoi diritti
avrebbero raffrenato l'arbitraria volontà di un padrone: e l'audace
avventuriere, uscito dalla Germania o dall'Arabia, veniva ammesso, con
egual favore, al comando civile e militare, che ai soli cittadini una
volta era serbato di assumere sopra le conquiste de' loro maggiori. I
primi Cesari avevano scrupolosamente mantenuto la distinzione della
nascita -ingenua- e -servile-, la quale veniva decisa dalla condizion
della madre; e soddisfatto era il candor delle leggi se potevasi
dimostrare la libertà di essa per un solo momento tra la concezione ed
il parto. Gli schiavi ch'erano liberati da un generoso padrone,
immantinente entravano nella classe media dei -liberti-: ma non potevano
mai essere affrancati dai doveri dell'obbedienza e della gratitudine.
Qualunque si fossero i frutti dell'industria loro, il padrone e la sua
famiglia ereditava la terza parte od anche la totalità de' lor beni,
quando morivano senza figli e senza testamento. Giustiniano rispettò i
diritti dei padroni; ma la sua indulgenza fece sparire la nota di
disonore dai due ordini inferiori di affrancati. Chiunque cessava di
essere schiavo, otteneva, senza riserva o indugio, la qualità di
cittadino; e finalmente l'onnipotenza dell'Imperatore creò o suppose per
essi la dignità di un'ingenua nascita che la natura aveva ad essi
negato. Per reprimere l'abuso dello manumissioni, ed il troppo rapido
accrescimento dei Romani di vile estrazione e miserabili, si erano
introdotte molte regole intorno l'età ed il numero di quelli che si
potevano affrancare, e le forme che a questo effetto chiedevansi:
Giustiniano abolì in ultimo tutte quelle regole, e lo spirito delle sue
leggi promosse la estinzione della servitù domestica. Nondimeno le
province Orientali, al tempo di Giustiniano, erano tutte piene di
schiavi, o nati tali, o comperati ad uso dei loro padroni; l'età, la
forza, l'educazione loro ne determinavano il prezzo, il quale variava
dalle dieci sino alle sessanta monete d'oro[295]. Ma l'influsso del
governo e della Religione continuamente andavano sminuendo la durezza di
quel dipendente stato; e l'orgoglio di un suddito si rimase dall'andar
gonfio dell'assoluto suo dominio sopra la vita e la felicità del suo
schiavo[296].
La legge della natura instruisce la massima parte degli animali ad
amare, e a educare la tenera loro progenie. La legge della ragione
inculca all'umana specie il contraccambio della filiale pietà. Ma
l'esclusivo, assoluto e perpetuo dominio del padre sopra i suoi
figliuoli, è particolare alla giurisprudenza Romana[297], e sembra così
antico come la fondazione della città[298]. La potestà paterna fu
instituita o confermata da Romolo stesso; e dopo la pratica di tre
secoli essa fu incisa sulla quarta Tavola de' Decemviri. Nel Foro, nel
Senato, o nel campo il figlio adulto di un cittadino Romano godeva i
diritti pubblici e privati di una persona: nella casa di suo padre egli
non era che una -cosa-, confusa dalle leggi colle masserizie, cogli
armenti, e cogli schiavi, che il capriccioso padrone poteva alienare o
distruggere senza esser tenuto a risponderne avanti alcun tribunale
terreno. La mano che compartiva il giornaliero vitto, potea riprendersi
il volontario dono, ed ogni cosa che si fosse acquistata dal lavoro o
dalla fortuna del figlio, immediatamente si trasfondeva nella proprietà
del genitore. L'azione di furto, colla quale il padre reclamava gli
effetti rubatigli, i suoi bovi o i suoi figli, era la stessa[299], e se
il bove od il figlio avea commesso un'offesa, a lui spettava la scelta
di compensare il danno, o di cedere alla parte pregiudicata l'animale
colpevole. Al grido dell'indigenza o dell'avarizia il padrone di una
famiglia potea disporre de' suoi figliuoli o de' suoi schiavi. Ma la
condizione di uno schiavo era molto più vantaggiosa; imperciocchè egli
ricovrava l'alienata sua libertà mercè della prima manumissione. Laddove
il figlio ricadeva di bel nuovo in balìa dello snaturato suo padre, il
quale poteva condannarlo alla servitù una seconda ed una terza volta; e
solamente dopo la terza vendita e la terza liberazione, egli rimaneva
affrancato dalla potestà domestica[300] di cui s'era fatto così
replicato abuso. Senz'altra norma che la sua discrezione, un genitore
potea punire le reali od immaginarie mancanze de' suoi figli col
flagello, colla prigionia, coll'esilio, o col mandargli in catene a
lavorare ne' campi cogl'infimi de' suoi servi. La maestà di un padre era
armata del diritto di vita e di morte[301]; e gli esempi di tali
sanguinose esecuzioni, che spesso venivano lodate, e non punite giammai,
rintracciar si possono negli annali di Roma, di là dai tempi di Pompeo e
di Augusto. Nè l'età, nè il grado, nè l'uffizio consolare, nè gli onori
del trionfo poteano sottrarre i più illustri cittadini ai vincoli della
soggezione filiale[302]: erano inclusi i propri suoi discendenti nella
famiglia del comune loro antenato; e i diritti dell'adozione non erano
meno sacri e rigorosi di quelli della natura. Senza timore, benchè non
senza pericolo di abuso, i legislatori Romani avean riposto una
confidenza illimitata ne' sensi dell'amore paterno; e l'oppressione
veniva temperata dalla sicurezza che ogni generazione doveva a sua volta
succedere nella veneranda dignità di padre e di signore.
Alla giustizia ed all'umanità di Numa si ascrive la prima limitazione
della podestà paterna, e la fanciulla che col consenso di suo padre avea
sposato un uom libero, era al riparo della sventura di divenire la
moglie di uno schiavo. Ne' primi secoli, quando stretta e quasi affamata
era la città da' suoi vicini del Lazio e della Toscana, la vendita de'
figliuoli poteva esser frequente; ma siccome la legge non concedeva ad
un Romano di comperare la libertà di un concittadino, così il mercato
successivamente sarà andato languendo, e le conquiste della Repubblica
dovettero distruggere quel traffico disumano. Un imperfetto diritto di
proprietà finalmente fu conferito ai figli; e la triplice distinzione di
-profettizio-, di -avventizio- e di -professionale- fu determinata dalla
giurisprudenza del Codice e delle Pandette[303]. Di tutto ciò che
procedeva dal padre, egli non impartiva che l'uso e riserbava l'assoluto
dominio: non pertanto, se vendevansi i suoi beni, una favorevole
interpretazione eccettuava la porzione de' suoi figli dalle domande de'
venditori. Il figlio avea la proprietà di quanto acquistasse per
matrimonio, per donativi, o per successione collaterale; ma il padre, a
meno che ne fosse stato specialmente escluso, ne godeva l'usufrutto per
tutto il tempo del viver suo. Come giusta e prudente ricompensa della
militare virtù, le spoglie del nemico erano devolute al soldato, da lui
solo possedute e poste in pieno suo arbitrio. Questa generosa analogia
si stendeva agli emolumenti delle professioni liberali, agli stipendi
del servizio pubblico, ed alla sola liberalità dell'Imperatore o
dell'Imperatrice. La vita di un cittadino era meno esposta che non la
sua sostanza all'abuso dell'autorità paterna. Tuttavia la sua vita potea
contrariar l'interesse e le passioni di un indegno genitore: gli stessi
delitti che nacquer dalla corruzione, furono più vivamente sentiti
dall'umanità del secolo di Augusto, e toccò all'Imperatore di salvare
dal giusto furor della moltitudine il crudele Erixone che fece morire
sotto i colpi dalla frusta il proprio suo figlio[304]. Dalla licenza
della dominazione servile, il padre Romano fu ridotto alla gravità ed
alla moderazione di un giudice. La presenza e l'opinione di Augusto
confermarono la sentenza di esilio, proferita contro un parricidio
d'intenzione dal tribunale, domestico di Ario. Adriano confinò in
un'isola il padre geloso, il quale, somigliante ad un assassino, avea
colto l'opportunità della caccia per ammazzare un giovane incestuoso,
amante della sua matrigna[305]. Una giurisdizione privata ripugna allo
spirito della monarchia; dalla condizione di giudice, il padre fu di
nuovo fatto discendere a quella di accusatore; ed Alessandro Severo
ingiunse a' magistrati di ascoltarne le querele e di eseguirne la
sentenza. Egli non poteva più porre a morte il figlio, senza incorrere
nel delitto e nel castigo di un'uccisione; e le pene del parricidio, da
cui la legge Pompea l'aveva esentuato, gli furono in ultimo applicate
dalla giustizia di Costantino[306]. La stessa protezione è dovuta a
tutti i periodi dell'esistenza; e la ragione dee applaudire l'umanità di
Paolo, che dichiara reo di omicidio il padre che strozza, lascia morir
di fame od abbandona il suo bambino; o lo espone sopra una piazza
pubblica alle venture di quella pietà che gli ha negato egli stesso. Ma
l'esposizione dei fanciulli era il predominante ed ostinato vizio
dell'antichità: essa alle volte venne prescritta, sovente permessa, e
quasi sempre praticata impunemente dalle nazioni che mai non nutrirono
le idee dei Romani sulla potestà paterna; ed i poeti drammatici, i quali
sogliono rivolgersi al cuore umano, con indifferenza rappresentano una
consuetudine popolare ch'era coperta dai veli dell'economia e della
compassione[307]. Quando il padre potea soggiogare i propri sentimenti,
egli evitava, se non la censura, almeno la punizion delle leggi; e
l'Impero di Roma fu lordato dal sangue dei bambini, sintantochè
Valentiniano ed i suoi colleghi non ebbero compreso una tal sorta di
omicidi nella lettera e nello spirito della legge Cornelia. Le lezioni
della giurisprudenza[308], e del Cristianesimo non erano state possenti
a sradicare quella pratica disumana, sinchè i terrori della pena
capitale non avvalorarono il loro influsso benigno[309].
L'esperienza ha provato che i Selvaggi sono i tiranni del sesso
femminile, e che la condizione delle donne viene d'ordinario raddolcita
dal raffinarsi del viver sociale. Allettato dalla speranza di ottenere
una progenie robusta, Licurgo aveva differito l'epoca del matrimonio;
essa fu determinata da Numa alla tenera età di dodici anni, affinchè il
marito Romano potesse educare a suo talento una pura ed obbediente
verginella[310]. Secondo l'uso dell'antichità questi comprava la sua
sposa da' parenti di lei, ed ella compiva la -coenzione-,
coll'acquistare, pagando tre monete di rame, il diritto d'entrar nella
casa e la tutela delle domestiche Deità del consorte. I Pontefici
offerivano un sacrifizio di frutta, in presenza di dieci testimoni: le
parti contraenti sedevano sulla stessa pelle d'agnello; essi mangiavano
una focaccia salata di farro e di riso, e questa confarrazione[311], che
dinotava l'antico cibo usato in Italia, serviva qual emblema della
mistica loro congiunzione di mente e di corpo. Ma dal lato della donna,
questa unione era rigorosa e disuguale; ed ella rinunziava il nome ed il
culto della casa paterna, per abbracciare una nuova servitù, decorata
soltanto col titolo di adozione. Una finzione della legge, nè
ragionevole, nè elegante, conferiva alla madre di famiglia (suo vero
nome[312]) gli strani caratteri di sorella de' suoi propri figli, e di
figlia del suo marito o padrone, il quale era investito della pienezza
del potere paterno. Il giudizio od il capriccio del marito approvava, o
biasimava, o puniva la condotta della sua moglie. Egli esercitava il
diritto di vita e di morte; ed era convenuto che nei casi di adulterio o
di ubbriachezza la pena di morte si poteva convenientemente
applicare[313]. Essa acquistava ed ereditava a solo profitto del suo
signore; e così chiaramente una donna era definita non come una
-persona- ma come una -cosa-, che mancando il titolo originale, si potea
reclamarla, come gli altri immobili, stante l'uso ed il possesso di un
anno intero. A Roma, il dovere coniugale, che le leggi Ateniesi e
Giudaiche così scrupolosamente aveano determinato[314], dipendeva dalla
volontà del marito: ma sconosciuta era la poligamia, ed egli mai non
poteva ammettere nel suo talamo una più bella o più favorita compagna.
Dopo i trionfi punici, le matrone di Roma aspirarono ai benefizj comuni
di una libera e potente Repubblica: appagati furono i lor desiderj
dall'indulgenza dei padri e degli amanti, e la gravità di Catone il
censore indarno fece argine alla loro ambizione[315]. Esse si sciolsero
dalle solennità delle prische nozze, disfecero la prescrizione annua
mediante un'assenza di tre giorni, e senza perdere il nome o
l'independenza loro sottoscrissero i liberali e definiti termini di un
contratto di matrimonio. Esse comunicarono l'uso ma si assicurarono la
proprietà dei privati lor beni; la sostanza di una moglie non si potè
più alienare od impegnare da un prodigo marito. La gelosia delle leggi
proibì ai conjugi le donazioni reciproche, e la cattiva condotta di una
delle parti potè porgere, sotto un altro nome, argomento ad un'azione di
furto. A questo libero e volontario contratto più non tornarono
essenziali i riti religiosi e civili; e, tra persone di un grado eguale,
l'apparente comunità della vita, reputossi una prova sufficiente del
loro connubio. La dignità del matrimonio fu poi restituita in fiore dai
Cristiani, i quali derivavano ogni grazia spirituale dalle preghiere dei
fedeli e dalla benedizione del prete o del Vescovo. Le tradizioni della
Sinagoga, i precetti del Vangelo, i canoni dei sinodi generali o
provinciali[316] regolarono l'origine, la validità e i doveri di questa
sacra instituzione; e la coscienza de' Cristiani fu tenuta a freno dai
decreti e dalle censure dei loro direttori ecclesiastici. Non pertanto,
i magistrati di Giustiniano non andavano soggetti all'autorità della
chiesa. L'Imperatore consultò i giuristi miscredenti dell'antichità, e
la scelta delle leggi matrimoniali nel Codice e nelle Pandette è
determinata dai terrestri motivi di giustizia e di politica, e dalla
naturale libertà dei due sessi[317].
Oltre l'assenso delle parti, essenza di ogni contratto ragionevole, il
matrimonio appo i Romani richiedeva la preventiva approvazione dei
parenti. Un padre potea, per qualche legge recente, essere obbligato a
provvedere ai bisogni di una zitella matura; ma lo stesso stato
d'insania non veniva generalmente riputato bastante a togliere la
necessità del suo consentimento. Le cagioni dello scioglimento del
matrimonio hanno variato presso i Romani[318]; ma il più solenne
sacramento, la confarrazione stessa, si potea mai sempre distruggere col
mezzo di riti di una contraria tendenza. Nei primi secoli, il padre di
una famiglia era padrone di vendere i suoi figliuoli, e la sua moglie
era compresa nel numero di essi. Questo giudice domestico potea
pronunziare la morte della colpevole, o con più clemenza cacciarla dal
suo letto e dalla sua casa: ma la schiavitù della donna infelice era
senza speranza e perpetua, a meno che per sua propria convenienza egli
volesse usare le maschili prerogative del divorzio. Si largirono i più
vivi elogj alla virtù dei Romani, che si astennero oltre cinquecent'anni
dall'esercizio di questo allettante privilegio[319]: ma lo stesso fatto
mette all'aperto i termini disuguali di una congiunzione in cui lo
schiavo non aveva il diritto di rinunziare il suo tiranno, ed il tiranno
non aveva la volontà di abbandonare il suo schiavo. Allor quando le
matrone Romane divennero le eguali e volontarie compagne dei loro
padroni, s'introdusse una nuova giurisprudenza, ed il matrimonio, come
le altre società potè disciogliersi mediante l'abdicazione di uno dei
compagni. In tre secoli di prosperità e di corruzione questo principio
ampliossi al segno che frequente la pratica e pernicioso ne divenne
l'abuso. La passione, l'interesse od il capriccio suggerivano ogni
giorno motivo di sciorre i legami del matrimonio. Una parola, un segno,
un messaggio, una lettera, l'ambasciata di un liberto, dichiaravano la
separazione; e il più tenero dei vincoli umani fu abbassato fino a
divenire una passaggiera società di piacere o di profitto. Secondo le
varie condizioni della vita, i due sessi alternamente provarono la
vergogna e l'oltraggio. Una moglie incostante trasportava le sue
ricchezze in una nuova famiglia, abbandonando una numerosa e forse
spuria progenie alla paterna autorità ed alle cure dell'ultimo suo
marito; una donna, venuta vergine e bella alle nozze, potea esser
rimandata nel mondo vecchia, povera e senza amici; ma la ripugnanza dei
Romani, quando furono stimolati al matrimonio da Augusto, bastevolmente
ci fa vedere che le instituzioni predominanti erano meno favorevoli ai
maschi. Una speciosa teoria vien confutata da questo libero e perfetto
sperimento, il qual dimostra che la libertà del divorzio non
contribuisce a renderci felici e virtuosi. La facilità della separazione
distrugge ogni confidenza reciproca ed inasprisce ogni più lieve
sconcordia. La minuta differenza che corre tra un marito ed uno
straniero, potendo facilmente esser tolta di mezzo, si può anche più
facilmente obbliare; e la matrona, che in cinque anni ha il cuore di
sottoporsi agli abbracciamenti di otto mariti, dee cessare di avere in
rispetto la castità di se stessa[320].
Insufficienti rimedj seguitarono, con lontani e tardi passi il rapido
andamento del male. Il culto antico dei Romani presentava una Dea
particolare intesa ad ascoltare e pacificar le querele de' coniugi; ma
l'epiteto di -Viriplaca-[321] la placatrice dei mariti, troppo
chiaramente denota da qual parte si dovesse aspettar sempre la
sommissione ed il pentimento. Ogni azione di un cittadino era soggetta
al giudizio dei Censori. Il primo che usò il privilegio del divorzio,
espose, per loro comandamento, le ragioni del suo procedere[322]; ed un
Senatore fu espulso per aver rimandato vergine la sua moglie, senza
darne contezza a' suoi amici, o prenderne consiglio. Ogni volta che
s'intentava un processo per restituzione di dote, -il Pretore-, come
guardiano dell'equità, esaminava la cagione ed il carattere delle parti,
e con moderazione piegava la bilancia in favore della parte innocente ed
offesa. Augusto, il quale collegava i poteri di entrambi i magistrati,
adottò i differenti loro modi di reprimere o di punire la licenza del
divorzio[323]. Si chiedeva la presenza di sette testimonj Romani per
convalidare questo atto solenne e deliberato: se il marito s'era
diportato male verso la moglie, in vece di ottenere la dilazione di due
anni, era astretto a rifonder la dote immantinente o nello spazio di sei
mesi: ma se intaccare ei poteva i costumi della moglie, questa scontava
la sua colpa o la sua leggerezza colla perdita della sesta o dell'ottava
parte della sua dote. I Principi Cristiani furono i primi che
specificassero le giuste cagioni di un divorzio privato; le istituzioni
loro, da Costantino fino a Giustiniano, sembrano ondeggiare tra il
costume dell'Impero e i desiderj della Chiesa[324]; e l'autore delle
Novelle troppo frequentemente riforma la giurisprudenza del Codice e
delle Pandette. Secondo le leggi più rigorose, una moglie era condannata
a sopportare un giuocatore, un bevitore, un dissoluto, purchè questi non
fosse reo di omicidio, di avvelenamento, o di sacrilegio; ne' quali casi
il matrimonio avrebbe dovuto, a quanto sembra, venir disciolto dalla
mano del carnefice. Ma il sacro diritto del marito invariabilmente era
mantenuto per liberare il suo nome e la sua famiglia dall'obbrobrio
dell'adulterio. Successivi regolamenti abbreviarono ed ampliarono la
lista dei peccati mortali, sì mascolini che femminili, e si convenne che
gli ostacoli di un'impotenza incurabile, di una lunga assenza e della
professione monastica fossero atti a rescindere l'obbligazione
matrimoniale. Chiunque trasgrediva la legge, andava soggetto a varie e
gravi penalità. Si toglieva alla donna ogni sua ricchezza ed ornamento,
senza eccettuarne il ferrino de' capelli: se l'uomo introduceva una
nuova sposa nel suo letto, ogni sostanza di costei si potea legalmente
staggire dalla vendetta della moglie esiliata. La confiscazione si
commutava alle volte in una multa; la multa era talvolta aggravata dalla
relegazione in un'isola o dal confino in un monastero: la parte offesa
veniva affrancata dai vincoli del matrimonio; ma il colpevole, per tutta
la sua vita o per un termine d'anni, non poteva passare ad altre nozze.
Il successore di Giustiniano porse orecchio alle preghiere degli
sventurati suoi sudditi e ristabilì la libertà del divorzio, mediante il
mutuo consenso: unanimi furono i giureconsulti[325], ma divisi di parere
i teologi[326], e l'ambigua parola che contiene il precetto di Cristo,
si piega a tutte le interpretazioni che possa chiedere la sapienza di un
legislatore.
Molti impedimenti naturali e civili ristringevano, appo i Romani, la
libertà dell'amore e del matrimonio. Un istinto, quasi innato ed
universale, pare proibire il commercio incestuoso[327] de' padri e de'
figli, nella serie infinita delle generazioni ascendenti o discendenti.
Quanto ai rami obbliqui e collaterali, la natura è indifferente, la
ragione è muta, vario ed arbitrario è il costume. Nell'Egitto si
ammetteva, senza scrupolo ed eccezione, il matrimonio tra fratelli e
sorelle; uno Spartano poteva sposare la figlia di suo padre, un Ateniese
quella di sua madre, e le nozze di uno zio colla sua nipote erano
applaudite in Atene come una venturosa unione de' congiunti più cari. I
legislatori di Roma profana non si lasciarono mai trarre dall'interesse
o dalla superstizione a moltiplicare i gradi proibiti. Ma
inflessibilmente essi condannarono il matrimonio tra fratelli e sorelle,
stettero dubbiosi se lo stesso interdetto colpisse i cugini primi,
rispettarono il carattere paterno delle zie e de' zii, e trattarono
l'affinità e l'adozione come una giusta imitazione dei legami del
sangue. Secondo le superbe massime della Repubblica, non si poteva
contrarre un matrimonio legittimo che tra Cittadini liberi; richiedevasi
un'estrazione onorevole od almeno ingenua per la sposa di un Senatore:
ma il sangue dei Re mai non potea mescolarsi in legittime nozze col
sangue di un Romano: ed il nome di straniere umiliò Cleopatra e
Berenice[328] a vivere le concubine[329] di Marc'Antonio e di Tito.
Questa appellazione, così oltraggiosa alla maestà, non si potea però
veramente senza indulgenza applicare ai costumi di quelle Orientali
Reine. Una Concubina, nello stretto senso dei giuristi, era una donna di
nascita servile o plebea, l'unica e fedel compagna di un Cittadino
Romano, il quale continuava a viver celibe. Le leggi riconoscevano ed
approvavano la condizione modesta di lei, posta disotto agli onori di
una moglie, disopra all'infamia di una meretrice. Dai giorni di Augusto
sino al decimo secolo, l'uso di questo maritaggio secondario prevalse,
tanto nell'Occidente che nell'Oriente, e le umili virtù di una Concubina
si preferivano spesso alla pompa ed all'insolenza di una nobil matrona.
I due Antonini, i migliori dei Principi e degli uomini, godettero in
questa congiunzione le dolcezze dell'amor domestico. Imitato ne fu
l'esempio da molti Cittadini che mal sofferivano il celibato, ma non
volevano macchiare il lustro della loro famiglia. Se poi avveniva che
desiderassero di legittimare i loro figliuoli naturali, ciò subitamente
mandavano ad effetto col celebrare le nozze loro insieme con una
compagna di cui avevano già sperimentato la fecondità e la fede[330].
Questo epiteto di naturale distingueva la prole della Concubina dalla
spuria schiatta dell'adulterio, della prostituzione e dell'incesto, a
cui Giustiniano con repugnanza concede i necessarj alimenti, e questi
figli naturali erano soli atti a succedere alla sesta parte delle
facoltà del putativo lor padre. Secondo il rigore della legge, i
bastardi non avevan diritto che al nome ed alla condizione della madre
loro, dalla quale essi traevano il carattere di schiavi, di stranieri, o
di cittadini. Questi rifiuti delle famiglie erano adottati senza
rimprovero come figliuoli dello Stato[331].
Le relazioni di -tutore- e di -pupillo-, che ingombrano tanto posto
nell'Institute e nelle Pandette[332], sono di natura semplicissima ed
uniforme. La persona e la proprietà di un orfanello dovea sempre esser
commessa alla custodia di qualche assennato amico. Se il padre defunto
non aveva significato la sua scelta, gli agnati o parenti più prossimi
del padre, erano considerati come suoi tutori naturali. Gli Ateniesi
paventavano di esporre il fanciullo al potere di coloro ai quali più
profittevole ne tornava la morte; ma un assioma della giurisprudenza
Romana ha sentenziato che il carico della tutela dee sempre accompagnare
l'emolumento della successione. Se la scelta del padre, e la linea di
consanguinità non somministravano tutore, la nomina del Pretore della
Città o del Presidente della Provincia suppliva al difetto. Ma la
persona che essi nominavano a questo pubblico uffizio potea legalmente
esserne liberata per demenza o cecità, por ignoranza od imperizia, per
antecedente inimicizia od interesse contrario, pel numero de' figliuoli
o delle tutele di cui era già carico, e finalmente per le immunità
concedute alle utili fatiche de' magistrati, de' legisti, de' medici e
de' professori. Sinchè il fanciullo potesse parlare e pensare,
rappresentato egli era dal tutore, l'autorità del quale non cessava che
all'arrivo della pubertà. Senza il consentimento del tutore nessun atto
del pupillo poteva obbligarlo in suo pregiudizio, benchè obbligasse gli
altri in suo benefizio. È inutile di osservare che il tutore spesso dava
sicurtà, e sempre rendeva i conti, e che la mancanza di sollecitudine o
d'integrità lo esponeva ad un processo civile e quasi criminale, per la
violazione di questo sacro deposito. Gli anni della pubertà si erano
sconsigliatamente determinati a quattordici dai giureconsulti, ma
siccome le facoltà della mente maturano più tardi che quelle del corpo,
s'instituiva un curatore per difendere le sostanze di un giovane Romano
dalla sua propria inesperienza e dalle ferventi passioni. Il curatore
era stato da principio un custode, stabilito dal Pretore per salvare una
famiglia dal cieco scialacquamento di qualche prodigo o disennato; le
leggi obbligarono poscia il minore a richiedere una simile protezione,
senza la quale non erano validi i suoi atti, sintanto che avesse
venticinque anni compiti. Condannate eran le donne alla perpetua tutoria
dei padri, dei mariti o dei tutori; un sesso, creato per piacere ed
obbedire, supponevasi che mai non avesse aggiunto l'età della ragione e
dell'esperienza. Tale almeno era il rigido ed altero spirito della legge
antica, la quale appoco appoco s'era andata mitigando prima del tempo di
Giustiniano.
II. L'originale diritto di proprietà non può giustificarsi che
per l'accidente od il merito dell'occupazione anteriore; e su
questo fondamento saviamente è stabilito dalla filosofia dei
giureconsulti[333]. Il selvaggio che scava un albero, conficca una
pietra aguzza in un manico di legno o adatta una corda a un ramo
elastico, diviene nello stato di natura, il giusto proprietario della
canoa, dell'accetta e dell'arco. Comuni a tutti erano i materiali; la
nuova forma, prodotto del suo tempo e della sua semplice industria,
appartiene unicamente a lui solo. Gli affamati fratelli non possono,
senza un sentimento della propria loro ingiustizia, strappar di mano al
cacciatore la preda delle foreste, ch'egli ha cotto od ucciso colla
personale sua forza e destrezza. Se la provvida cura di esso conserva e
moltiplica i mansueti animali, la cui trattabil natura è suscettiva di
educazione, un perpetuo diritto egli acquista all'uso ed al servizio
della numerosa lor razza, che ritrae l'esistenza dall'opera sua. Se egli
chiude e coltiva un campo per alimentar se stesso ed i suoi, e converte
uno steril deserto in un fertil terreno, la semente, il concime, il
lavoro, creano un nuovo valore, e le fatiche di tutto l'anno penosamente
gli guadagnano il guiderdon delle messi. Negli stati successivi della
società il cacciatore, il pastore, l'agricoltore, possono difendere ciò
che posseggono colla forza di due ragioni che vivamente parlano ai
sentimenti dell'animo umano; vale a dire che quanto essi posseggono è il
frutto della industria loro; e che ogni uomo il quale porti invidia alla
loro felicità, può procacciarsi eguali beni mediante l'esercizio di
un'ugual diligenza. Tale, per dire il vero, può essere la libertà e la
prosperità di una piccola colonia, piantata sopra un'isola fertile. Ma
la colonia moltiplica, mentre lo spazio sempre rimane lo stesso: gli
audaci e gli scaltri si fanno padroni assoluti dei comuni diritti,
retaggio eguale di tutti gli uomini; ogni campo, ogni selva vien
circoscritta dai limiti di un padrone geloso, e particolar lode è dovuta
alla giurisprudenza Romana, la quale attribuisce al primo occupante il
diritto sovra tutti gli animali selvaggi della terra, dell'aria e
dell'acqua. Nel progresso dall'equità primitiva alla finale ingiustizia,
taciti sono i passi, quasi impercettibile l'ombra, e l'assoluto
monopolio vien difeso da leggi positive e da un'artificiale ragione.
L'attivo insaziabil principio dell'amor proprio può solo provvedere
alimento alle arti della vita e salario all'industria, e tosto che il
governo civile e la proprietà esclusiva si sono introdotti, essi
diventano necessari all'esistenza della schiatta umana. Fuori che nelle
singolari instituzioni di Sparta, i legislatori più saggi hanno
disapprovato la legge agraria come un'innovazione falsa e pericolosa.
Appresso i Romani l'enorme sproporzione delle ricchezze oltrepassò gli
ideali termini di una tradizione dubbiosa, e di uno statuto andato in
disuso. Secondo la tradizione, il più povero seguace di Romolo aveva
avuto in dono la perpetua proprietà di due -jugeri-[334]: lo statuto
ristrigneva i Cittadini più ricchi a non possedere più di cinquecento
jugeri, ossia trecento e dodici acri Inglesi. Il territorio di Roma non
consisteva originariamente che in alcune miglia di bosco e di prato,
lungo le rive del Tevere; e la permutazione domestica nulla poteva
aggiungere al fondo nazionale. Ma i beni di un estero o di un nemico
erano legittimamente esposti al primo occupante ostile; la Città si
arricchì mediante il profittevole commercio della guerra; ed il sangue
de' suoi figli fu il solo prezzo che ella pagasse per le gregge de'
Volsci, gli schiavi della Britannia, le gemme e l'oro dei Regni
dell'Asia. Nella favella della giurisprudenza antica che era caduta in
corruzione e dimenticanza avanti l'età di Giustiniano, queste spoglie
erano distinte col nome di -Manceps- o Mancipio, prese colle mani, ed
ogni volta che venivano vendute od -emancipate-, il compratore
richiedeva qualche assicuranza che erano state la proprietà di un nemico
e non di un concittadino[335]. Un cittadino non poteva perdere i suoi
diritti sopra un terreno che coll'abbandonarlo; e subito che il terreno
aveva un certo valore, difficilmente si presumeva quell'abbandono. Non
pertanto, secondo la legge delle Dodici Tavole, una prescrizione di un
anno pei mobili, e di due anni per gl'immobili aboliva il titolo
dell'antico padrone, ove però il possessore presente gli avesse
acquistati mediante una ragionevole transazione dalla persona che egli
credeva esserne il proprietario legittimo[336]. Una sì fatta ingiustizia
di buona coscienza, senza alcuna mescolanza di frode o di forza, di rado
poteva danneggiare i membri di una piccola Repubblica; ma i varj periodi
di tre, di dieci, o di vent'anni, determinati da Giustiniano, sono più
convenienti all'ampiezza di un grande Impero. Solo relativamente al
tempo stabilito per la prescrizione, i giuristi fanno la distinzione di
beni reali e di beni personali, e l'idea generale che hanno sulla
proprietà è quella di un dominio semplice, uniforme ed assoluto. I
professori di giurisprudenza copiosamente spiegano le subordinate
eccezioni di -uso-, di -usufrutto-,[337], di -servitù-[338], imposte a
benefizio di un vicino sopra le terre, e le case. Con metafisica
sottigliezza essi pure indagano i diritti di proprietà, in quanto sono
alterati dal mescolamento, dalla divisione, o dalla trasformazione delle
sostanze.
Il diritto personale del primo proprietario dee terminare insieme colla
sua vita: ma la possessione, senza alcuna apparenza di cambiamento,
pacificamente si continua ne' suoi figliuoli, sozj de' suoi lavori, e
partecipi delle sue dovizie. Questo naturale retaggio è stato protetto
dai legislatori di tutti i climi e di tutte le età, ed il padre viene
animato a perseverare nei lenti e lontani miglioramenti dalla tenera
speranza che una lunga posterità sarà per godere i frutti delle sue
fatiche. Universale è il -principio- della successione ereditaria, ma
l'ordine vanamente ne fu stabilito dalla convenienza o dal capriccio,
dallo spirito delle instituzioni nazionali, o da qualche esempio
parziale che la frode o la violenza hanno in sulle prime deciso. La
giurisprudenza dei Romani pare aver deviato molto meno dall'eguaglianza
della natura che non le instituzioni degli Ebrei[339], degli
Ateniesi[340] e dell'Inghilterra[341]. Al morire di un cittadino, tutti
i suoi discendenti, a meno che fossero già affrancati dalla paterna sua
potestà, erano chiamati a succedere nell'eredità de' suoi beni.
Sconosciuta ora l'insolente prerogativa della primogenitura: sopra un
giusto livello erano collocati i duo sessi; tutti i figli e tutte le
figlie avevano un egual diritto ad una egual porzione delle sostanze
paterne; e se una morte prematura avesse tolto dal mondo uno dei figli,
i figli di esso rappresentavano la sua persona e ne dividevan la parte.
Quando manca la linea retta, il diritto di successione dee divergere ai
rami collaterali. I giurisperiti annoverano i gradi di parentela[342],
ascendendo dall'ultimo possessore ad un progenitore comune, e
discendendo da questo progenitore comune al più prossimo erede: mio
padre sta nel primo grado, mio fratello nel secondo, i suoi figliuoli
stanno nel terzo; ed il rimanente della serie si può concepire
dall'immaginazione, o dipingere sopra una tavola genealogica. In questo
computo, si fece una distinzione, essenziale alle leggi, anzi alla
costituzione di Roma; gli -agnati- ossia gli individui della linea
mascolina, furono chiamati, secondo la loro prossimità, ad una
partizione eguale. Ma una donna era inabile a trasmettere verun diritto
legale; e la legge delle Dodici Tavole diseredava come stranieri ed
alieni, i -cognati- di ogni grado, senza far pure eccezione in favore
dei sì dolci vincoli di madre e di figlio. Presso i Romani, un -nome-
comune ed i riti domestici univano -una gente- o un legnaggio; i varj
-cognomi- o -soprannomi- di Scipione o di Marcello distinguevano un
dall'altro i subordinati rami o casati della stirpe Cornelia, o della
Claudia: alla mancanza degli agnati dello stesso soprannome, si suppliva
colla denominazione, più larga di -gentili-; e la vigilanza delle leggi
manteneva, negli individui dello stesso nome, la perpetua discendenza
della religione e della proprietà. Un somigliante principio dettò la
legge Voconia[343] che abolì nelle donne il diritto di ereditare.
Sintanto che le vergini furono donate o vendute in maritaggio,
l'adozione della moglie spegneva le speranze della figlia. Ma l'eguale
successione delle indipendenti matrone, ne sosteneva l'orgoglio ed il
lusso, e poteva trasportare in una casa straniera le ricchezze dei lor
genitori. Le massime di Catone[344], quando erano tenute in rispetto,
tendevano a perpetuare in ogni famiglia una onorata e virtuosa
mediocrità; ma le blandizie femminili a poco a poco riportaron vittoria;
ed ogni salutare raffrenamento andò sommerso nella dissoluta grandezza
della Repubblica. Il rigore dei Decemviri fu temperato dall'equità dei
Pretori. I loro editti restituivano i figli emancipati ed i postumi nel
possesso dei diritti della natura; e quando mancavano gli -agnati-, essi
anteponevano il sangue dei -cognati- al nome dei gentili, il titolo e
carattere de' quali insensibilmente perì nell'obblio. Il reciproco
ereditar delle madri o dei figli fu stabilito nei decreti di Tertulliano
e di Orfizio dall'umanità del Senato. S'introdusse un ordine nuovo e più
imparziale dalle Novelle di Giustiniano, il quale affettava di far
rivivere la giurisprudenza delle Dodici Tavole. Confuse andarono le
linee della parentela mascolina e femminina: le serie discendenti e
ascendenti, e le collaterali accuratamente furono definite; ed ogni
grado, secondo la prossimità del sangue e dell'affetto, successe ai beni
vacanti di un cittadino Romano[345].
L'ordine di successione è regolato dalla natura, o almeno dalla ragione
generale e permanente del legislatore: ma quest'ordine viene
frequentemente violato dagli arbitrarj e parziali voleri, che prolungano
oltre la tomba il dominio del testatore[346]. Nello stato semplice della
società, quest'ultimo uso od abuso di rado viene permesso. Le leggi di
Solone lo introdussero in Atene; ed i privati testamenti del padre di
una famiglia ebbero l'autorità delle Dodici Tavole in loro favore. Prima
dei Decemviri[347], un cittadino Romano esponeva i suoi desiderj e
motivi all'assemblea delle trenta Curie, ed un atto speciale della
legislatura sospendeva le legge generale delle successioni. Dopo la
permissione data dai Decemviri, ogni legislatore privato promulgava il
suo testamento verbale o scritto al cospetto di cinque cittadini i quali
rappresentavano le cinque classi del popolo Romano; un sesto testimonio
attestava la concorrenza loro, un settimo pesava la moneta di rame
ch'era pagata da un compratore immaginario: ed i beni si trovavano
emancipati, mediante una vendita fittizia ed uno scarico immediato.
Questa singolar cerimonia[348], che destava la meraviglia de' Greci,
veniva tuttavia praticata ai tempi di Severo; ma i Pretori avevano già
approvato un testamento più semplice, pel quale essi richiedevano il
suggello e la sottoscrizione di sette testimonj, scevri da ogni
eccezione legale, ed espressamente convocati per l'esecuzione di
quell'atto importante. Un monarca domestico, il qual regnava sopra le
vite e le sostanze de' suoi figliuoli, poteva distribuirne le rispettive
parti, secondo i gradi del loro merito e del loro affetto: l'arbitrario
disgusto puniva un figlio indegno colla perdita del suo retaggio, e
coll'umiliante preferenza di uno straniero. Ma l'esempio di molti padri
snaturati mostrò il bisogno di porre alcun freno alla loro facoltà di
testare. Un figlio, o, secondo le leggi di Giustiniano, anche una
figlia, non poterono più essere diseredati pel solo silenzio del padre:
questi era tenuto a nominare il colpevole ed a specificare l'offesa: e
la giustizia dell'Imperatore determinò le sole cagioni che potevano
giustificare un tale infragnimento dei primi principi della natura e
della società[349]. A meno che si lasciasse ai figliuoli la legittima,
ossia la quarta parte dei beni, essi avevan diritto d'instituire un
processo od una querela contro quel -testamento inofficioso-, di
supporre che la malattia o l'età avessero debilitato la mente del lor
genitore, e di appellarsi rispettosamente dalla rigida sua sentenza alla
riflessiva sapienza del magistrato. Nella giurisprudenza Romana, si
ammise una distinzione essenziale tra l'eredità ed i Legati. Gli eredi
che succedevano all'intera unità, o ad alcuna delle dodici frazioni
della sostanza del testatore, rappresentavano il suo carattere civile e
religioso, ne facevano valere i diritti, ne eseguivano gli obblighi, e
adempivano i doni dell'amicizia e della liberalità, che l'ultimo suo
volere avea lasciato in testamento sotto il nome di Legati. Ma siccome
l'imprudenza o la prodigalità di un uom moribondo può dar fondo
all'eredità, e non lasciare che rischi e molestie al suo successore, fu
stabilito dalla legge -Falcidia- che questi, prima di pagare i Legati,
potesse ritenere per sè il quarto netto dei beni. Gli si lasciò un tempo
ragionevole per esaminare la proporzione tra i debiti e le sostanze, per
decidere se volesse accettare o ricusare il testamento; e quando
accettava col benefizio di un inventario, le domande dei creditori non
potevano oltrepassare la valutazione dei beni. L'ultima volontà di un
cittadino poteva essere alterata, lui vivente, ovvero cassata lui morto;
le persone, ch'ei nominava, potevano morire prima di lui o rifiutare
l'eredità, od essere esposte a qualche impedimento legale. In
considerazione di questi eventi, gli si concesse la facoltà di
sostituire dei secondi e dei terzi eredi, i quali prendessero uno il
posto dell'altro, secondo l'ordine del testamento; ed all'incapacità in
cui era un pazzo od un fanciullo di lasciare per testamento i suoi beni,
si poteva supplire con una simile sostituzione[350]. Ma la potestà del
testatore spirava coll'accettazione del testamento: ogni Romano, maturo
di anni e di senno, acquistava l'assoluto dominio del suo ereditaggio, e
la semplicità della legge civile non era mai offuscata dalle lunghe ed
avviluppate sostituzioni, che inceppano la prosperità e la libertà delle
generazioni future.
Le conquiste della Repubblica e le formalità della legge stabilirono
l'uso dei -Codicilli-. Se la morte sorprendeva un Romano in qualche
remota provincia dell'Impero, egli indirizzava una breve epistola al suo
erede legittimo o testamentario; il quale adempiva con onore, o
trascurava con impunità quest'ultima richiesta, che i giudici, prima del
regno di Augusto, non avevano l'autorità di far eseguire. Un Codicillo
poteva essere espresso in qualunque modo, ed in qualunque favella; ma
conveniva che la soscrizione di cinque testimonj ne dichiarasse
l'autenticità. L'intenzione del testatore, benchè lodevole, era spesso
illegale; e l'invenzione dei fedecommessi nacque dal contrasto tra la
giustizia naturale e la giurisprudenza positiva. Lo straniero di Grecia
o d'Affrica poteva essere l'amico od il benefattore di un Romano senza
figli; ma nessuno, fuorchè un concittadino, poteva agire in qualità di
suo erede. La legge Voconia, che tolse alle donne il diritto di
succedere, ristrinse il Legato o l'eredità di una donna alla somma di
centomila sesterzi[351], ed una figlia unica era condannata ad essere
poco meno che una straniera nella casa del suo genitore. Lo zelo
dell'amicizia, e l'amor dei congiunti dettarono un generoso artifizio:
si nominava nel testamento un cittadino di qualità, con la preghiera o
l'ingiunzione ch'egli restituisse il retaggio alla persona a cui
veramente era destinato. Varia fu la condotta dei fedecommessarj in
questa situazione spinosa: essi avevano giurato di osservar le leggi
della lor patria, ma l'onore gli traeva a rompere il lor giuramento, e
se anteponevano il loro interesse sotto la maschera di patriottismo,
essi perdevano la stima di ogni animo virtuoso. La dichiarazione di
Augusto li tolse d'angustia, diede una sanzione legale ai testamenti
fiduciali ed ai Codicilli, e senza urto prosciolse le forme e le
restrizioni della giurisprudenza Repubblicana[352]. Ma siccome la nuova
pratica de' fedecommessi tralignava in qualche abuso, i decreti di
Trebelliano e di Pegaso abilitarono il fedecommissario a ritener per sè
un quarto della sostanza, od a trasferir sul capo del vero erede tutti i
debiti e processi della successione. Stretta e letterale era
l'interpretazione dei testamenti; ma il linguaggio dei fedecommessi e
dei Codicilli fu liberato dalla minuta e tecnica accuratezza dei
giureconsulti[353].
III. Le pubbliche e private relazioni degli uomini impongono ad essi i
loro generali doveri: ma le -obbligazioni- specifiche degli individui
tra loro non possono esser l'effetto che I. di una promessa, II. di un
benefizio, o, III. di un'ingiuria; e quando queste obbligazioni sono
ratificate dalla legge, la parte interessata può esigerne l'adempimento,
mercè di un'-azione- giudiciale. Sopra di questo principio i legisti di
ogni paese hanno edificato una giurisprudenza, la quale, essendo
uniforme, si può riguardare come il nobil parto della ragione universale
e della giustizia[354].
I. I Romani adoravano la Dea -Fede- (fede umana e sociale), non solo ne'
Templi ad essa innalzati, ma in ogni punto della lor vita; e se questa
nazione mancava in qualche parte dei più amabili pregi della cortesia e
della generosità, essa faceva maravigliare i Greci col sincero e
semplice adempimento degli impegni più ardui e più gravi[355]. Non
pertanto, appo lo stesso popolo, secondo le rigide massime dei Patrizj e
dei Decemviri, un -nudo patto-, una promessa, od anche un giuramento,
non creavano alcun obbligo civile, a meno che avessero per conferma la
forma legale della stipulazione. Qualunque esser possa l'etimologia
della voce latina, essa porta con sè l'idea di un saldo ed irrevocabil
contratto, il quale sempre veniva espresse colla formalità di una
domanda e di una risposta. «Mi prometti di pagarmi cento monete d'oro?»
Tale era la solenne interrogazione di Sejo. «Lo prometto,» rispondeva
Sempronio. Gli amici di Sempronio che si facevano mallevadori
dell'abilità e dell'inclinazione di esso, potevano separatamente esser
citati in giudizio a scelta di Sejo; ed il benefizio della partizione,
ossia l'ordine delle azioni reciproche, a poco a poco deviò dalla
stretta teoria della stipulazione. Il più cauto e deliberato
consentimento fu giustamente richiesto per sostenere la validità di una
promessa gratuita; ed il cittadino che avrebbe potuto ottenere una
sicurtà legale, incorreva nel sospetto di frode, e pagava la pena della
sua negligenza. Ma l'accorgimento dei giureconsulti con buon successo
adoperassi a convertire le promesse nella forma delle stipulazioni
solenni. I Pretori, in qualità di custodi della fede sociale,
ammettevano ogni ragionevol prova di un atto volontario e deliberato, il
quale nel lor Tribunale produceva un obbligo di equità, e pel quale essi
accordavano una azione ed un ricorso[356].
II. Le obbligazioni della seconda classe, contratte mediante la consegna
di una cosa, vengono distinte dai giureconsulti coll'epiteto di
reali[357]. Un grato contraccambio è dovuto all'autore di un benefizio,
ed ogni uomo a cui siasi affidata la proprietà di un altro, si è
vincolato al sacro dovere della restituzione. Nel caso di un prestito
amichevole, il merito della generosità è tutto dal lato del prestatore;
in quello di un deposito, il merito è dal lato di chi lo riceve; ma nel
caso di un pegno o di quelle altre disposizioni fondate sopra un
interesse reciproco, un equivalente compensa il benefizio; e l'obbligo
di restituire variamente vien modificato dalla natura dell'accordo. La
lingua latina esprime felicemente la differenza fondamentale che corre
tra il -comodato- ed il -mutuo-, che la povertà de' nostri idiomi è
ridotta a confondere nella vaga e comune appellazione d'imprestito. Il
primo imponeva a chi prendeva a presto l'obbligo di restituire la
stessissima cosa di cui era stato -accomodato- per supplire
temporaneamente a' suoi bisogni; il secondo indicava che la cosa
imprestata era destinata al suo uso e consumo, ed egli liberavasi da
questo -mutuo- impegno col sostituire lo stesso valore specifico,
secondo una giusta estimazione del numero, del peso e della misura. Nel
contratto di -vendita-, l'assoluto dominio passa per diritto al
compratore, ed egli paga il benefizio con una somma adeguata di oro o di
argento, prezzo e misura universale di tutte le possessioni di questo
mondo. Di genere più complicato è l'obbligo di un altro contratto,
quello di -locazione-. Le terre o le case, le fatiche o i talenti si
possono affittare per un termine definito. Allo spirar del tempo, si dee
restituire la cosa stessa al proprietario con una retribuzione in
aggiunta pel profitto che se ne è ricavato mediante l'occupazione o
l'impiego. In questi contratti lucrativi, ai quali conviene aggiugnere
quelli di società e di commissione, i giureconsulti alle volte
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