ingombrato molte migliaia di volumi, che il più ricco non potea procacciarsi, nè il più intelligente tutti esaminare. Non agevolmente si trovavano i libri; ed i Giudici, poveri in mezzo a tanta dovizia, erano ridotti all'esercizio della illetterata loro prudenza. I sudditi delle province greche ignoravano la lingua che disponeva delle vite e delle sostanze loro; ed il barbaro dialetto dei Latini imperfettamente veniva studiato nelle accademie di Berito e di Costantinopoli. Giustiniano, nato nei Campi dell'Illirico, tenea dimestichezza con quest'idioma fin dall'infanzia: studiato egli aveva la giurisprudenza negli anni della gioventù, e l'Imperiale sua scelta elesse i più dotti giuristi dell'Oriente per lavorare insieme col loro Sovrano all'opera della Riforma[266]. La teorica dei professori trasse assistenza dalla pratica degli avvocati e dall'esperienza dei Magistrati, ed il complesso dell'impresa fu animato dallo spirito di Triboniano[267]. Quest'uomo straordinario, argomento di tante lodi o di tante censure, era nativo di Side nella Panfilia; ed il suo genio, come quello di Bacone, abbracciava, qual proprio dominio, tutti gli affari e tutta la dottrina del suo secolo. Triboniano scrisse in prosa ed in versi sopra una strana diversità di soggetti curiosi ed astrusi[268], come sono, due panegirici di Giustiniano, e la vita del filosofo Teodoto; la natura della felicità ed i doveri del Governo; il catalogo di Omero e le ventiquattro sorta di metri; il Canone astronomico di Tolomeo, le fasi della Luna, le case dei Pianeti ed il sistema armonico del Mondo. Alla letteratura della Grecia egli univa l'uso della lingua latina; i Giureconsulti romani si ricettavano nella biblioteca e nella sua mente; ed egli assiduamente coltivava quelle arti che dischiudevano la strada delle ricchezze e delle cariche. Dalla sbarra dei prefetti del Pretorio egli sollevossi agli onori di Questore, di Console e di Maestro degli uffizj: il consiglio di Giustiniano porgeva attento ascolto alla sua eloquenza e sapienza, mentre dalla gentilezza ed affabilità de' suoi modi scorgevasi addolcita l'invidia. Le virtù o la riputazione di Triboniano furono macchiate dai rimproveri di empietà e di avarizia. In una Corte pinzocchera e persecutrice, il principal ministro venne accusato di essere segretamente avverso alla fede Cristiana, e si suppose ch'ei nutrisse i sensi di un Ateo e di un Pagano, imputati, senza molta consistenza, agli ultimi filosofi della Grecia. La sua avarizia fu provata più chiaramente, e più vivamente sentita. Se egli si lasciò smuovere dai regali nell'amministrazione della giustizia, l'esempio di Bacone si farà di nuovo presente al pensiero; nè il merito di Triboniano espiarne può la bassezza, se veramente egli ha degradato la santità della sua professione, e se ogni giorno si stabilivano, modificavano e rivocavano leggi per l'abbietta considerazione del suo privato profitto. Quando avvenne la sedizione di Costantinopoli, i clamori e forse la giusta indegnazione del Popolo ottennero l'allontanamento di Triboniano: ma il Questore fu richiamato bentosto e sino al punto della sua morte, ei gioì per più di vent'anni il favore e la confidenza dell'Imperatore. La passiva ed ossequiosa sommissione di lui fu onorata dall'elogio di Giustiniano stesso, la vanità del quale era incapace di discernere quanto quella sommissione spesso degenerasse nell'adulazione più grossolana. Triboniano adorava le virtù del suo grazioso Signore: la terra era meritevole di un simil Principe, ed egli affettava un pio timore di veder Giustiniano, come Elia o Romolo, rapito in aria e trasportato nelle dimore della gloria celeste[269]. [A. D. 528-529] Se Giulio Cesare avesse eseguito la riforma della legge Romana, il creativo suo ingegno, illuminato dalla riflessione e dallo studio, avrebbe dato al mondo un puro ed originale sistema di Giurisprudenza. Ma che che l'adulazione abbia detto, l'Imperatore dell'Oriente temeva di stabilire qual misura dell'equità il suo giudizio privato: col potere legislativo in sua mano egli tolse a presto i soccorsi del tempo e dell'opinione; e le sue compilazioni laboriose hanno per sostegno i savj ed i Legislatori de' tempi anteriori. In luogo di una statua gettata in una semplice forma dalla mano di un artefice valente, le opere di Giustiniano presentano un pavimento a mosaico, composto di frammenti antichi e costosi, ma troppo spesso senza coerenza tra loro. Nel primo anno del suo Regno, egli commise al fedel Triboniano, ed a nove altri dotti giuristi la cura di rivedere le ordinanze de' suoi predecessori, come erano contenute, dal tempo di Adriano in poi, nei codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano; di purgarle dagli errori e dalle contraddizioni, di reciderne quanto ora andato in disuso o superfluo, e di scegliere le leggi savie e salutari più confacenti alla pratica de' Tribunali ed all'uso de' suoi sudditi. In quattordici mesi l'opera fu mandata ad effetto; ed è probabile che col comporre dodici libri o tavole di questa raccolta, i nuovi Decemviri intendessero d'imitare le fatiche dei Romani loro predecessori. Il nuovo codice fu onorato col nome di Giustiniano, e contrassegnato dalla Reale sua firma: se ne moltiplicarono autentiche copie dalla penna dei Notari e degli Scribi; queste furono trasmesse ai Magistrati delle Province d'Europa, d'Asia e poscia d'Affrica; e la legge dell'Impero fu proclamata alle porte delle Chiese nei giorni solenni di festa. Restava un'operazione più malagevole a farsi; ed era di estrarre lo spirito della giurisprudenza dalle decisioni, dalle congetture, dalle questioni e dalle dispute dei Legisti romani. Diciassette giureconsulti, aventi Triboniano per Capo, si posero, per comando dell'Imperatore ad esercitare una assoluta giurisdizione sopra le opere dei loro predecessori. Se in dieci anni avessero adempito i suoi comandi, Giustiniano potea rimaner soddisfatto della diligenza loro, e la rapida composizione del DIGESTO o delle PANDETTE,[270] in tre anni, può meritar lode o biasimo, secondo il merito dell'esecuzione. Essi scelsero nella libreria di Triboniano, i quaranta più eminenti Giuristi dei tempi anteriori[271]; ristrinsero duemila trattati in un compendio di cinquanta libri, e diligentemente si ricorda che tre milioni di linee o sentenze[272] si trovano, in questo estratto, ridotto al modesto numero di cento e cinquantamila. La pubblicazione di questa grand'opera fu differita un mese dopo la pubblicazione della INSTITUTA, e ragionevol parve che gli elementi precedessero il Digesto della legge Romana. Tosto che l'Imperatore ebbe approvato il lavoro di questi Cittadini privati, egli ratificò colla sua legislativa potestà le speculative loro opinioni. I comenti ch'essi fecero alle Dodici Tavole, all'Editto Perpetuo, alle leggi del Popolo e ai decreti del Senato, succederono all'autorità del testo; il quale fu abbandonato come una venerabile, ma inutile reliquia dei tempi antichi. Si dichiarò che il -Codice-, le -Pandette- e l'-Instituta- erano il sistema legittimo della giurisprudenza civile; soli essi furono ammessi nei Tribunali, soli furono insegnati nelle accademie di Roma, di Costantinopoli e di Berito. Giustiniano indirisse al Senato ed alle Province i suoi -oracoli eterni-, ed il suo orgoglio, sotto la maschera della pietà, attribuì l'eseguimento, di questo eccelso disegno all'aiuto ed all'inspirazione della Divinità. Poichè l'Imperatore scansò la fama e l'invidia di una composizione originale, noi non cercheremo da esso che metodo, scelta o fedeltà, umili ma indispensabili virtù di un compilatore. In mezzo alle varie combinazioni d'idee è difficile assegnare una preferenza ragionevole; ma siccome l'ordine di Giustiniano è differente nelle sue tre opere, così può farsi che tutte tre siano cattive, ed è certo che due non possono essere buone. Nello sceglimento delle leggi antiche, pare che egli mirasse i suoi predecessori senza gelosia e con eguale riguardo: la serie non poteva salire oltre il regno di Adriano, e la bassa distinzione tra il Paganesimo e la Cristianità, introdotta dalla superstizione di Teodosio, era stata abolita dal consenso del genere umano. Ma la giurisprudenza delle Pandette è circoscritta in un periodo di cento anni, dall'Editto Perpetuo sino alla morte di Alessandro Severo. Ai giureconsulti che vissero sotto i primi Cesari di rado si concedè di parlare, nè si rinvengono più di tre nomi, appartenenti ai tempi della Repubblica. Il favorito di Giustiniano (ed aspramente ne fu biasimato) aveva timore d'incontrare la luce della libertà e la gravità de' savj di Roma. Triboniano condannò all'obblio la schietta e natural sapienza di Catone, dei Scevola e di Sulpizio; mentre invocava altri spiriti di tempra conforme alla sua, i Siri, i Greci e gli Affricani che in folla accorrevano alla Corte imperiale, per istudiare il latino come una lingua straniera, e la giurisprudenza come una professione lucrativa. Ma Giustiniano aveva imposto ai suoi ministri di lavorare[273], non per la curiosità degli antiquarj, ma per l'immediato benefizio de' suoi sudditi. Spettava ad essi il dovere di scegliere le parti utili e pratiche della legge Romana; e gli scritti degli antichi Repubblicani, curiosi ed eccellenti, più non si accordavano col nuovo sistema di costumi, di religione e di guerra. Se i precettori e gli amici di Cicerone vivessero ancora, il nostro candore ci trarrebbe forse a confessare che, tranne la purità della lingua[274], l'intrinseco loro merito fu superato dalla scuola di Papiniano e di Ulpiano. La scienza delle leggi e il tardo frutto del tempo e della esperienza, ed il vantaggio sì del metodo che de' materiali, tocca naturalmente agli autori più recenti. I giureconsulti del regno degli Antonini avevano studiato le opere de' loro predecessori: il filosofico loro ingegno avea mitigato il rigore dell'antichità, e fatte più semplici le forme del procedere, sollevandosi sopra la gelosia ed il pregiudizio delle Sette rivali. La scelta delle autorità che compongono le Pandette, venne commessa al giudizio di Triboniano: ma tutto il potere del suo principe non poteva assolverlo dalle sacre obbligazioni della verità e della fedeltà. Come legislator dell'Impero, Giustiniano potea rifiutare le leggi degli Antonini, o condannare, come sediziose, le libere massime che difese venivano da' primi giureconsulti Romani[275]; ma l'esistenza dei fatti passati è posta fuor della giurisdizione del dispotismo, e l'Imperatore si macchiò di frode e di falsità quando corruppe l'integrità del lor testo, scrisse, coi venerabili lor nomi in fronte, le parole e le idee del servile suo regno,[276] e soppresse, colla mano della potenza, le pure ed autentiche copie de' lor sentimenti. Le mutazioni ed interpolazioni di Triboniano e de' suoi colleghi hanno per iscusa il pretesto dell'uniformità ma insufficienti riuscirono le cure loro; e le -antinomie- o contraddizioni del Codice e delle Pandette esercitano anche al presente la pazienza e la sottigliezza de' giureconsulti moderni[277]. Una voce, priva di evidenza, si propagò da' nemici di Giustiniano; ed è che la giurisprudenza di Roma antica venisse ridotta in ceneri dall'autore delle Pandette, nella vanitosa idea ch'essa fosse ormai fallace o superflua. Senza usurpare così odiose funzioni, l'Imperatore potè con sicurezza affidare all'ignoranza ed al tempo l'adempimento di questo desiderio distruggitivo. Avanti l'invenzion della stampa e della carta, il lavoro ed i materiali dello scrivere non si poteano procacciare che dai ricchi; e ragionevole è il computo che il prezzo de' libri superava cento volte il loro valore presente[278]. Con lentezza si moltiplicavano le opere, nè si rinnovavano che con precauzione: l'attrattiva del guadagno traeva sacrileghi copisti a radere i caratteri dell'antichità, e Sofocle o Tacito erano obbligati a cedere la pergamena ai messali, alle omelie, ed all'aurea leggenda[279]. Se tale fu il destino de' più bei parti dell'ingegno, quale stabilità potea aspettarsi per le voluminose e sterili opere di una scienza andata in disuso? I libri di giurisprudenza importavano a pochi, e noti allettavan alcuno: il loro valore era collegato coll'uso presente, ed essi per sempre perirono, tosto che l'uso fu vinto dalle innovazioni della moda, da un merito maggiore o dalla pubblica autorità. Nel secolo della pace e del sapere, tra Cicerone e l'ultimo degli Antonini, si avea già sofferto di molte perdite: ed alcuni luminari della scuola o del Foro non erano più noti che ai curiosi per tradizione o per riferta. Trecento e cinquant'anni di disordine e di decadenza accelerarono il progresso della obblivione: e può giustamente presumersi che fra gli scritti che si accusa Giustiniano di aver negletti, molti più non si rinvenivano nelle biblioteche dell'Oriente[280]. Le copie di Papiniano o di Ulpiano, che il Riformatore aveva proscritte, più non furono giudicate degne di attenzione: le Dodici Tavole e l'Editto Pretoriano insensibilmente si smarrirono; ed i monumenti dell'antica Roma furono trascurati e distrutti dall'invidia e dall'ignoranza de' Greci. Persino le Pandette medesime con difficoltà e pericolo scamparono dal naufragio comune, e la critica ha pronunziato che -tutte- le edizioni e -tutti- i codici dell'Occidente derivano da un -solo- originale[281]. Esso fu trascritto in Costantinopoli sul principio del settimo secolo[282]; poi trasportato dagli accidenti della guerra e del commercio in Amalfi[283], in Pisa[284], in Firenze[285], dove come sacra reliquia[286] depositato or giace nell'antico palazzo della Repubblica[287]. Primo pensiero di un riformatore è quello di antivenire ogni riforma futura. Affinchè inviolato si mantenesse il testo della Pandette, dell'Instituta e del Codice, rigorosamente si proscrisse l'uso delle cifre e delle abbreviature; e Giustiniano rammentandosi che l'Editto Perpetuo era stato sepolto sotto il peso dei comenti, dichiarò che si punirebbe qual falsatore il temerario legista che ardisse d'interpretare o di pervertire il volere del suo Sovrano. I discepoli di Accursio, di Bartolo e di Cuiacio, dovrebbero arrossire dell'accumulato lor fallo, a meno che non si sentissero l'animo di contendere al Principe il diritto di vincolare l'autorità de' suoi successori e la natia libertà dell'intelletto. Ma l'Imperatore non era da tanto di fissare la sua propria incostanza; e mentre vantavasi di rinnovare l'esempio di Diomede, col trasmutare il rame in oro[288], scoprì la necessità di purificare il suo oro dalla mistura di una lega più bassa. Non erano corsi per anco sei anni dopo la pubblicazione del primo Codice, ch'egli condannò il tentativo imperfetto col mezzo di una nuova e più accurata edizione dell'opera istessa, ch'egli arricchì di dugento leggi sue proprie, e di cinquanta decisioni de' più oscuri ed intricati punti della giurisprudenza. Ogni anno, o, secondo Procopio, ogni giorno del lungo suo regno, fu contrassegnato da qualche innovazione legale. Molti suoi atti furono cassati da esso; i suoi successori ne rigettaron molti altri; il tempo ne cancellò un buon numero; ma sedici EDITTI, e cento sessanta NOVELLE[289] vennero ammesse nel corpo autentico della giurisprudenza civile. Giusta l'opinione di un filosofo, superiore ai pregiudizj della sua professione, queste continue e per la maggior parte futili alterazioni non si possono spiegare, se non riguardando allo spirito venale di un principe, il quale vendeva senza vergogna i suoi giudizj e le sue leggi[290]. L'accusa dello storico secreto è, per vero dire, aperta e veemente; ma l'unico esempio ch'egli adduce, si può ascrivere tanto alla divozione, quanto all'avarizia di Giustiniano. Un uomo facoltoso e devoto avea lasciato la chiesa di Emesa erede de' suoi beni; ed il valore della successione era cresciuto per la destrezza di un artista, il quale sottoscrisse molte polizze di debiti e di promesse di pagamento co' nomi dei più ricchi abitatori della Siria. Essi allegarono in lor favore la prescrizione stabilita di trenta o di quarant'anni; ma la difesa loro fu vinta da un editto retroattivo, che estendeva i diritti della Chiesa al termine di un secolo; editto così pregno di ingiustizia e di disordine che, dopo di aver servito a quel solo effetto, fu prudentemente abolito nel regno medesimo[291]. Ancorchè, per discolparne l'Imperatore, si rigettasse la corruzione sopra la sua moglie od i suoi favoriti, tuttavia il sospetto di un vizio sì turpe è tale da macchiar la maestà delle sue leggi; e gli avvocati di Giustiniano sono astretti a confessare che una tal leggerezza, qualunque ne sia il motivo, è indegna d'un legislatore e di un uomo. [A. D. 533] I monarchi di rado condiscendono a divenire i precettori de' loro sudditi; e si dee qualche lode a Giustiniano, per comando del quale un ampio sistema fu ridotto in un breve trattato elementare. Tra le varie Institute della legge Romana[292], quelle di Cajo[293] erano le più popolari nell'Oriente e nell'Occidente; ed il credito, onde godevano, si potea risguardare come una prova del merito loro. Scelte esse furono dai Delegati imperiali, Triboniano, Teofilo, e Doroteo; ed alla libertà e purità del secolo degli Antonini si collegarono i materiali più rozzi di un'età tralignata. Lo stesso volume che introducea la gioventù di Roma, di Costantinopoli e di Berito allo studio graduale del Codice e delle Pandette, è tuttora prezioso allo storico, al filosofo ed al magistrato. In quattro libri sono divise le Institute di Giustiniano, le quali procedono con metodo non dispregevole, I dalle -Persone-, II alle -Cose-, III dalle cose alle -Azioni-; e l'articolo IV delle -Ingiurie private-, vien terminato co' principj della -Legge Criminale-. I. La distinzione dei gradi e delle -persone- è la base più ferma di un governo misto e limitato. In Francia, si tengono vive le reliquie della libertà dallo spirito, dagli onori ed anche dai pregiudizj di cinquantamila nobili[294]. Duecento famiglie che di padre in figlio formano il secondo ramo della legislatura Britannica, mantengono l'equilibrio della Costituzione tra il Re, e le Comuni dell'Inghilterra. Una gradazione di patrizj e di plebei, di stranieri e di sudditi ha sostenuto l'aristocrazia di Genova, di Venezia e dell'antica Roma. La perfetta uguaglianza degli uomini è quel punto, in cui si confondono gli estremi della democrazia e del dispotismo; poichè la maestà del Principe o quella del Popolo sarebbe egualmente offesa, se alcune teste si alzassero sopra il livello dei loro compagni di schiavitù, o dei loro concittadini. Nella decadenza dell'Impero di Roma, a poco a poco si abolirono le orgogliose distinzioni della Repubblica, o la ragione o l'instinto di Giustiniano compì l'opera di dare, al governo la semplice forma di una monarchia assoluta. L'Imperatore non potea svellere dalle radici quella riverenza popolare, che sempre accompagna il possesso di un'ereditaria ricchezza o la memoria di antenati famosi. Egli prese piacere nell'onorare con titoli ed emolumenti i suoi Generali, Magistrati e Senatori; ed il suo precario favore compartiva qualche raggio della gloria loro alle lor mogli ed ai figli. Ma al cospetto della legge, tutti i cittadini Romani erano eguali, e tutti i sudditi dell'Impero erano cittadini di Roma. Questo carattere, altre volte inestimabile, si perdè in un nome anticato e vuoto d'effetto. Il suffragio di un Romano più non contribuiva a formar la sua legge, od a creare gli annui ministri del suo potere: i costituzionali suoi diritti avrebbero raffrenato l'arbitraria volontà di un padrone: e l'audace avventuriere, uscito dalla Germania o dall'Arabia, veniva ammesso, con egual favore, al comando civile e militare, che ai soli cittadini una volta era serbato di assumere sopra le conquiste de' loro maggiori. I primi Cesari avevano scrupolosamente mantenuto la distinzione della nascita -ingenua- e -servile-, la quale veniva decisa dalla condizion della madre; e soddisfatto era il candor delle leggi se potevasi dimostrare la libertà di essa per un solo momento tra la concezione ed il parto. Gli schiavi ch'erano liberati da un generoso padrone, immantinente entravano nella classe media dei -liberti-: ma non potevano mai essere affrancati dai doveri dell'obbedienza e della gratitudine. Qualunque si fossero i frutti dell'industria loro, il padrone e la sua famiglia ereditava la terza parte od anche la totalità de' lor beni, quando morivano senza figli e senza testamento. Giustiniano rispettò i diritti dei padroni; ma la sua indulgenza fece sparire la nota di disonore dai due ordini inferiori di affrancati. Chiunque cessava di essere schiavo, otteneva, senza riserva o indugio, la qualità di cittadino; e finalmente l'onnipotenza dell'Imperatore creò o suppose per essi la dignità di un'ingenua nascita che la natura aveva ad essi negato. Per reprimere l'abuso dello manumissioni, ed il troppo rapido accrescimento dei Romani di vile estrazione e miserabili, si erano introdotte molte regole intorno l'età ed il numero di quelli che si potevano affrancare, e le forme che a questo effetto chiedevansi: Giustiniano abolì in ultimo tutte quelle regole, e lo spirito delle sue leggi promosse la estinzione della servitù domestica. Nondimeno le province Orientali, al tempo di Giustiniano, erano tutte piene di schiavi, o nati tali, o comperati ad uso dei loro padroni; l'età, la forza, l'educazione loro ne determinavano il prezzo, il quale variava dalle dieci sino alle sessanta monete d'oro[295]. Ma l'influsso del governo e della Religione continuamente andavano sminuendo la durezza di quel dipendente stato; e l'orgoglio di un suddito si rimase dall'andar gonfio dell'assoluto suo dominio sopra la vita e la felicità del suo schiavo[296]. La legge della natura instruisce la massima parte degli animali ad amare, e a educare la tenera loro progenie. La legge della ragione inculca all'umana specie il contraccambio della filiale pietà. Ma l'esclusivo, assoluto e perpetuo dominio del padre sopra i suoi figliuoli, è particolare alla giurisprudenza Romana[297], e sembra così antico come la fondazione della città[298]. La potestà paterna fu instituita o confermata da Romolo stesso; e dopo la pratica di tre secoli essa fu incisa sulla quarta Tavola de' Decemviri. Nel Foro, nel Senato, o nel campo il figlio adulto di un cittadino Romano godeva i diritti pubblici e privati di una persona: nella casa di suo padre egli non era che una -cosa-, confusa dalle leggi colle masserizie, cogli armenti, e cogli schiavi, che il capriccioso padrone poteva alienare o distruggere senza esser tenuto a risponderne avanti alcun tribunale terreno. La mano che compartiva il giornaliero vitto, potea riprendersi il volontario dono, ed ogni cosa che si fosse acquistata dal lavoro o dalla fortuna del figlio, immediatamente si trasfondeva nella proprietà del genitore. L'azione di furto, colla quale il padre reclamava gli effetti rubatigli, i suoi bovi o i suoi figli, era la stessa[299], e se il bove od il figlio avea commesso un'offesa, a lui spettava la scelta di compensare il danno, o di cedere alla parte pregiudicata l'animale colpevole. Al grido dell'indigenza o dell'avarizia il padrone di una famiglia potea disporre de' suoi figliuoli o de' suoi schiavi. Ma la condizione di uno schiavo era molto più vantaggiosa; imperciocchè egli ricovrava l'alienata sua libertà mercè della prima manumissione. Laddove il figlio ricadeva di bel nuovo in balìa dello snaturato suo padre, il quale poteva condannarlo alla servitù una seconda ed una terza volta; e solamente dopo la terza vendita e la terza liberazione, egli rimaneva affrancato dalla potestà domestica[300] di cui s'era fatto così replicato abuso. Senz'altra norma che la sua discrezione, un genitore potea punire le reali od immaginarie mancanze de' suoi figli col flagello, colla prigionia, coll'esilio, o col mandargli in catene a lavorare ne' campi cogl'infimi de' suoi servi. La maestà di un padre era armata del diritto di vita e di morte[301]; e gli esempi di tali sanguinose esecuzioni, che spesso venivano lodate, e non punite giammai, rintracciar si possono negli annali di Roma, di là dai tempi di Pompeo e di Augusto. Nè l'età, nè il grado, nè l'uffizio consolare, nè gli onori del trionfo poteano sottrarre i più illustri cittadini ai vincoli della soggezione filiale[302]: erano inclusi i propri suoi discendenti nella famiglia del comune loro antenato; e i diritti dell'adozione non erano meno sacri e rigorosi di quelli della natura. Senza timore, benchè non senza pericolo di abuso, i legislatori Romani avean riposto una confidenza illimitata ne' sensi dell'amore paterno; e l'oppressione veniva temperata dalla sicurezza che ogni generazione doveva a sua volta succedere nella veneranda dignità di padre e di signore. Alla giustizia ed all'umanità di Numa si ascrive la prima limitazione della podestà paterna, e la fanciulla che col consenso di suo padre avea sposato un uom libero, era al riparo della sventura di divenire la moglie di uno schiavo. Ne' primi secoli, quando stretta e quasi affamata era la città da' suoi vicini del Lazio e della Toscana, la vendita de' figliuoli poteva esser frequente; ma siccome la legge non concedeva ad un Romano di comperare la libertà di un concittadino, così il mercato successivamente sarà andato languendo, e le conquiste della Repubblica dovettero distruggere quel traffico disumano. Un imperfetto diritto di proprietà finalmente fu conferito ai figli; e la triplice distinzione di -profettizio-, di -avventizio- e di -professionale- fu determinata dalla giurisprudenza del Codice e delle Pandette[303]. Di tutto ciò che procedeva dal padre, egli non impartiva che l'uso e riserbava l'assoluto dominio: non pertanto, se vendevansi i suoi beni, una favorevole interpretazione eccettuava la porzione de' suoi figli dalle domande de' venditori. Il figlio avea la proprietà di quanto acquistasse per matrimonio, per donativi, o per successione collaterale; ma il padre, a meno che ne fosse stato specialmente escluso, ne godeva l'usufrutto per tutto il tempo del viver suo. Come giusta e prudente ricompensa della militare virtù, le spoglie del nemico erano devolute al soldato, da lui solo possedute e poste in pieno suo arbitrio. Questa generosa analogia si stendeva agli emolumenti delle professioni liberali, agli stipendi del servizio pubblico, ed alla sola liberalità dell'Imperatore o dell'Imperatrice. La vita di un cittadino era meno esposta che non la sua sostanza all'abuso dell'autorità paterna. Tuttavia la sua vita potea contrariar l'interesse e le passioni di un indegno genitore: gli stessi delitti che nacquer dalla corruzione, furono più vivamente sentiti dall'umanità del secolo di Augusto, e toccò all'Imperatore di salvare dal giusto furor della moltitudine il crudele Erixone che fece morire sotto i colpi dalla frusta il proprio suo figlio[304]. Dalla licenza della dominazione servile, il padre Romano fu ridotto alla gravità ed alla moderazione di un giudice. La presenza e l'opinione di Augusto confermarono la sentenza di esilio, proferita contro un parricidio d'intenzione dal tribunale, domestico di Ario. Adriano confinò in un'isola il padre geloso, il quale, somigliante ad un assassino, avea colto l'opportunità della caccia per ammazzare un giovane incestuoso, amante della sua matrigna[305]. Una giurisdizione privata ripugna allo spirito della monarchia; dalla condizione di giudice, il padre fu di nuovo fatto discendere a quella di accusatore; ed Alessandro Severo ingiunse a' magistrati di ascoltarne le querele e di eseguirne la sentenza. Egli non poteva più porre a morte il figlio, senza incorrere nel delitto e nel castigo di un'uccisione; e le pene del parricidio, da cui la legge Pompea l'aveva esentuato, gli furono in ultimo applicate dalla giustizia di Costantino[306]. La stessa protezione è dovuta a tutti i periodi dell'esistenza; e la ragione dee applaudire l'umanità di Paolo, che dichiara reo di omicidio il padre che strozza, lascia morir di fame od abbandona il suo bambino; o lo espone sopra una piazza pubblica alle venture di quella pietà che gli ha negato egli stesso. Ma l'esposizione dei fanciulli era il predominante ed ostinato vizio dell'antichità: essa alle volte venne prescritta, sovente permessa, e quasi sempre praticata impunemente dalle nazioni che mai non nutrirono le idee dei Romani sulla potestà paterna; ed i poeti drammatici, i quali sogliono rivolgersi al cuore umano, con indifferenza rappresentano una consuetudine popolare ch'era coperta dai veli dell'economia e della compassione[307]. Quando il padre potea soggiogare i propri sentimenti, egli evitava, se non la censura, almeno la punizion delle leggi; e l'Impero di Roma fu lordato dal sangue dei bambini, sintantochè Valentiniano ed i suoi colleghi non ebbero compreso una tal sorta di omicidi nella lettera e nello spirito della legge Cornelia. Le lezioni della giurisprudenza[308], e del Cristianesimo non erano state possenti a sradicare quella pratica disumana, sinchè i terrori della pena capitale non avvalorarono il loro influsso benigno[309]. L'esperienza ha provato che i Selvaggi sono i tiranni del sesso femminile, e che la condizione delle donne viene d'ordinario raddolcita dal raffinarsi del viver sociale. Allettato dalla speranza di ottenere una progenie robusta, Licurgo aveva differito l'epoca del matrimonio; essa fu determinata da Numa alla tenera età di dodici anni, affinchè il marito Romano potesse educare a suo talento una pura ed obbediente verginella[310]. Secondo l'uso dell'antichità questi comprava la sua sposa da' parenti di lei, ed ella compiva la -coenzione-, coll'acquistare, pagando tre monete di rame, il diritto d'entrar nella casa e la tutela delle domestiche Deità del consorte. I Pontefici offerivano un sacrifizio di frutta, in presenza di dieci testimoni: le parti contraenti sedevano sulla stessa pelle d'agnello; essi mangiavano una focaccia salata di farro e di riso, e questa confarrazione[311], che dinotava l'antico cibo usato in Italia, serviva qual emblema della mistica loro congiunzione di mente e di corpo. Ma dal lato della donna, questa unione era rigorosa e disuguale; ed ella rinunziava il nome ed il culto della casa paterna, per abbracciare una nuova servitù, decorata soltanto col titolo di adozione. Una finzione della legge, nè ragionevole, nè elegante, conferiva alla madre di famiglia (suo vero nome[312]) gli strani caratteri di sorella de' suoi propri figli, e di figlia del suo marito o padrone, il quale era investito della pienezza del potere paterno. Il giudizio od il capriccio del marito approvava, o biasimava, o puniva la condotta della sua moglie. Egli esercitava il diritto di vita e di morte; ed era convenuto che nei casi di adulterio o di ubbriachezza la pena di morte si poteva convenientemente applicare[313]. Essa acquistava ed ereditava a solo profitto del suo signore; e così chiaramente una donna era definita non come una -persona- ma come una -cosa-, che mancando il titolo originale, si potea reclamarla, come gli altri immobili, stante l'uso ed il possesso di un anno intero. A Roma, il dovere coniugale, che le leggi Ateniesi e Giudaiche così scrupolosamente aveano determinato[314], dipendeva dalla volontà del marito: ma sconosciuta era la poligamia, ed egli mai non poteva ammettere nel suo talamo una più bella o più favorita compagna. Dopo i trionfi punici, le matrone di Roma aspirarono ai benefizj comuni di una libera e potente Repubblica: appagati furono i lor desiderj dall'indulgenza dei padri e degli amanti, e la gravità di Catone il censore indarno fece argine alla loro ambizione[315]. Esse si sciolsero dalle solennità delle prische nozze, disfecero la prescrizione annua mediante un'assenza di tre giorni, e senza perdere il nome o l'independenza loro sottoscrissero i liberali e definiti termini di un contratto di matrimonio. Esse comunicarono l'uso ma si assicurarono la proprietà dei privati lor beni; la sostanza di una moglie non si potè più alienare od impegnare da un prodigo marito. La gelosia delle leggi proibì ai conjugi le donazioni reciproche, e la cattiva condotta di una delle parti potè porgere, sotto un altro nome, argomento ad un'azione di furto. A questo libero e volontario contratto più non tornarono essenziali i riti religiosi e civili; e, tra persone di un grado eguale, l'apparente comunità della vita, reputossi una prova sufficiente del loro connubio. La dignità del matrimonio fu poi restituita in fiore dai Cristiani, i quali derivavano ogni grazia spirituale dalle preghiere dei fedeli e dalla benedizione del prete o del Vescovo. Le tradizioni della Sinagoga, i precetti del Vangelo, i canoni dei sinodi generali o provinciali[316] regolarono l'origine, la validità e i doveri di questa sacra instituzione; e la coscienza de' Cristiani fu tenuta a freno dai decreti e dalle censure dei loro direttori ecclesiastici. Non pertanto, i magistrati di Giustiniano non andavano soggetti all'autorità della chiesa. L'Imperatore consultò i giuristi miscredenti dell'antichità, e la scelta delle leggi matrimoniali nel Codice e nelle Pandette è determinata dai terrestri motivi di giustizia e di politica, e dalla naturale libertà dei due sessi[317]. Oltre l'assenso delle parti, essenza di ogni contratto ragionevole, il matrimonio appo i Romani richiedeva la preventiva approvazione dei parenti. Un padre potea, per qualche legge recente, essere obbligato a provvedere ai bisogni di una zitella matura; ma lo stesso stato d'insania non veniva generalmente riputato bastante a togliere la necessità del suo consentimento. Le cagioni dello scioglimento del matrimonio hanno variato presso i Romani[318]; ma il più solenne sacramento, la confarrazione stessa, si potea mai sempre distruggere col mezzo di riti di una contraria tendenza. Nei primi secoli, il padre di una famiglia era padrone di vendere i suoi figliuoli, e la sua moglie era compresa nel numero di essi. Questo giudice domestico potea pronunziare la morte della colpevole, o con più clemenza cacciarla dal suo letto e dalla sua casa: ma la schiavitù della donna infelice era senza speranza e perpetua, a meno che per sua propria convenienza egli volesse usare le maschili prerogative del divorzio. Si largirono i più vivi elogj alla virtù dei Romani, che si astennero oltre cinquecent'anni dall'esercizio di questo allettante privilegio[319]: ma lo stesso fatto mette all'aperto i termini disuguali di una congiunzione in cui lo schiavo non aveva il diritto di rinunziare il suo tiranno, ed il tiranno non aveva la volontà di abbandonare il suo schiavo. Allor quando le matrone Romane divennero le eguali e volontarie compagne dei loro padroni, s'introdusse una nuova giurisprudenza, ed il matrimonio, come le altre società potè disciogliersi mediante l'abdicazione di uno dei compagni. In tre secoli di prosperità e di corruzione questo principio ampliossi al segno che frequente la pratica e pernicioso ne divenne l'abuso. La passione, l'interesse od il capriccio suggerivano ogni giorno motivo di sciorre i legami del matrimonio. Una parola, un segno, un messaggio, una lettera, l'ambasciata di un liberto, dichiaravano la separazione; e il più tenero dei vincoli umani fu abbassato fino a divenire una passaggiera società di piacere o di profitto. Secondo le varie condizioni della vita, i due sessi alternamente provarono la vergogna e l'oltraggio. Una moglie incostante trasportava le sue ricchezze in una nuova famiglia, abbandonando una numerosa e forse spuria progenie alla paterna autorità ed alle cure dell'ultimo suo marito; una donna, venuta vergine e bella alle nozze, potea esser rimandata nel mondo vecchia, povera e senza amici; ma la ripugnanza dei Romani, quando furono stimolati al matrimonio da Augusto, bastevolmente ci fa vedere che le instituzioni predominanti erano meno favorevoli ai maschi. Una speciosa teoria vien confutata da questo libero e perfetto sperimento, il qual dimostra che la libertà del divorzio non contribuisce a renderci felici e virtuosi. La facilità della separazione distrugge ogni confidenza reciproca ed inasprisce ogni più lieve sconcordia. La minuta differenza che corre tra un marito ed uno straniero, potendo facilmente esser tolta di mezzo, si può anche più facilmente obbliare; e la matrona, che in cinque anni ha il cuore di sottoporsi agli abbracciamenti di otto mariti, dee cessare di avere in rispetto la castità di se stessa[320]. Insufficienti rimedj seguitarono, con lontani e tardi passi il rapido andamento del male. Il culto antico dei Romani presentava una Dea particolare intesa ad ascoltare e pacificar le querele de' coniugi; ma l'epiteto di -Viriplaca-[321] la placatrice dei mariti, troppo chiaramente denota da qual parte si dovesse aspettar sempre la sommissione ed il pentimento. Ogni azione di un cittadino era soggetta al giudizio dei Censori. Il primo che usò il privilegio del divorzio, espose, per loro comandamento, le ragioni del suo procedere[322]; ed un Senatore fu espulso per aver rimandato vergine la sua moglie, senza darne contezza a' suoi amici, o prenderne consiglio. Ogni volta che s'intentava un processo per restituzione di dote, -il Pretore-, come guardiano dell'equità, esaminava la cagione ed il carattere delle parti, e con moderazione piegava la bilancia in favore della parte innocente ed offesa. Augusto, il quale collegava i poteri di entrambi i magistrati, adottò i differenti loro modi di reprimere o di punire la licenza del divorzio[323]. Si chiedeva la presenza di sette testimonj Romani per convalidare questo atto solenne e deliberato: se il marito s'era diportato male verso la moglie, in vece di ottenere la dilazione di due anni, era astretto a rifonder la dote immantinente o nello spazio di sei mesi: ma se intaccare ei poteva i costumi della moglie, questa scontava la sua colpa o la sua leggerezza colla perdita della sesta o dell'ottava parte della sua dote. I Principi Cristiani furono i primi che specificassero le giuste cagioni di un divorzio privato; le istituzioni loro, da Costantino fino a Giustiniano, sembrano ondeggiare tra il costume dell'Impero e i desiderj della Chiesa[324]; e l'autore delle Novelle troppo frequentemente riforma la giurisprudenza del Codice e delle Pandette. Secondo le leggi più rigorose, una moglie era condannata a sopportare un giuocatore, un bevitore, un dissoluto, purchè questi non fosse reo di omicidio, di avvelenamento, o di sacrilegio; ne' quali casi il matrimonio avrebbe dovuto, a quanto sembra, venir disciolto dalla mano del carnefice. Ma il sacro diritto del marito invariabilmente era mantenuto per liberare il suo nome e la sua famiglia dall'obbrobrio dell'adulterio. Successivi regolamenti abbreviarono ed ampliarono la lista dei peccati mortali, sì mascolini che femminili, e si convenne che gli ostacoli di un'impotenza incurabile, di una lunga assenza e della professione monastica fossero atti a rescindere l'obbligazione matrimoniale. Chiunque trasgrediva la legge, andava soggetto a varie e gravi penalità. Si toglieva alla donna ogni sua ricchezza ed ornamento, senza eccettuarne il ferrino de' capelli: se l'uomo introduceva una nuova sposa nel suo letto, ogni sostanza di costei si potea legalmente staggire dalla vendetta della moglie esiliata. La confiscazione si commutava alle volte in una multa; la multa era talvolta aggravata dalla relegazione in un'isola o dal confino in un monastero: la parte offesa veniva affrancata dai vincoli del matrimonio; ma il colpevole, per tutta la sua vita o per un termine d'anni, non poteva passare ad altre nozze. Il successore di Giustiniano porse orecchio alle preghiere degli sventurati suoi sudditi e ristabilì la libertà del divorzio, mediante il mutuo consenso: unanimi furono i giureconsulti[325], ma divisi di parere i teologi[326], e l'ambigua parola che contiene il precetto di Cristo, si piega a tutte le interpretazioni che possa chiedere la sapienza di un legislatore. Molti impedimenti naturali e civili ristringevano, appo i Romani, la libertà dell'amore e del matrimonio. Un istinto, quasi innato ed universale, pare proibire il commercio incestuoso[327] de' padri e de' figli, nella serie infinita delle generazioni ascendenti o discendenti. Quanto ai rami obbliqui e collaterali, la natura è indifferente, la ragione è muta, vario ed arbitrario è il costume. Nell'Egitto si ammetteva, senza scrupolo ed eccezione, il matrimonio tra fratelli e sorelle; uno Spartano poteva sposare la figlia di suo padre, un Ateniese quella di sua madre, e le nozze di uno zio colla sua nipote erano applaudite in Atene come una venturosa unione de' congiunti più cari. I legislatori di Roma profana non si lasciarono mai trarre dall'interesse o dalla superstizione a moltiplicare i gradi proibiti. Ma inflessibilmente essi condannarono il matrimonio tra fratelli e sorelle, stettero dubbiosi se lo stesso interdetto colpisse i cugini primi, rispettarono il carattere paterno delle zie e de' zii, e trattarono l'affinità e l'adozione come una giusta imitazione dei legami del sangue. Secondo le superbe massime della Repubblica, non si poteva contrarre un matrimonio legittimo che tra Cittadini liberi; richiedevasi un'estrazione onorevole od almeno ingenua per la sposa di un Senatore: ma il sangue dei Re mai non potea mescolarsi in legittime nozze col sangue di un Romano: ed il nome di straniere umiliò Cleopatra e Berenice[328] a vivere le concubine[329] di Marc'Antonio e di Tito. Questa appellazione, così oltraggiosa alla maestà, non si potea però veramente senza indulgenza applicare ai costumi di quelle Orientali Reine. Una Concubina, nello stretto senso dei giuristi, era una donna di nascita servile o plebea, l'unica e fedel compagna di un Cittadino Romano, il quale continuava a viver celibe. Le leggi riconoscevano ed approvavano la condizione modesta di lei, posta disotto agli onori di una moglie, disopra all'infamia di una meretrice. Dai giorni di Augusto sino al decimo secolo, l'uso di questo maritaggio secondario prevalse, tanto nell'Occidente che nell'Oriente, e le umili virtù di una Concubina si preferivano spesso alla pompa ed all'insolenza di una nobil matrona. I due Antonini, i migliori dei Principi e degli uomini, godettero in questa congiunzione le dolcezze dell'amor domestico. Imitato ne fu l'esempio da molti Cittadini che mal sofferivano il celibato, ma non volevano macchiare il lustro della loro famiglia. Se poi avveniva che desiderassero di legittimare i loro figliuoli naturali, ciò subitamente mandavano ad effetto col celebrare le nozze loro insieme con una compagna di cui avevano già sperimentato la fecondità e la fede[330]. Questo epiteto di naturale distingueva la prole della Concubina dalla spuria schiatta dell'adulterio, della prostituzione e dell'incesto, a cui Giustiniano con repugnanza concede i necessarj alimenti, e questi figli naturali erano soli atti a succedere alla sesta parte delle facoltà del putativo lor padre. Secondo il rigore della legge, i bastardi non avevan diritto che al nome ed alla condizione della madre loro, dalla quale essi traevano il carattere di schiavi, di stranieri, o di cittadini. Questi rifiuti delle famiglie erano adottati senza rimprovero come figliuoli dello Stato[331]. Le relazioni di -tutore- e di -pupillo-, che ingombrano tanto posto nell'Institute e nelle Pandette[332], sono di natura semplicissima ed uniforme. La persona e la proprietà di un orfanello dovea sempre esser commessa alla custodia di qualche assennato amico. Se il padre defunto non aveva significato la sua scelta, gli agnati o parenti più prossimi del padre, erano considerati come suoi tutori naturali. Gli Ateniesi paventavano di esporre il fanciullo al potere di coloro ai quali più profittevole ne tornava la morte; ma un assioma della giurisprudenza Romana ha sentenziato che il carico della tutela dee sempre accompagnare l'emolumento della successione. Se la scelta del padre, e la linea di consanguinità non somministravano tutore, la nomina del Pretore della Città o del Presidente della Provincia suppliva al difetto. Ma la persona che essi nominavano a questo pubblico uffizio potea legalmente esserne liberata per demenza o cecità, por ignoranza od imperizia, per antecedente inimicizia od interesse contrario, pel numero de' figliuoli o delle tutele di cui era già carico, e finalmente per le immunità concedute alle utili fatiche de' magistrati, de' legisti, de' medici e de' professori. Sinchè il fanciullo potesse parlare e pensare, rappresentato egli era dal tutore, l'autorità del quale non cessava che all'arrivo della pubertà. Senza il consentimento del tutore nessun atto del pupillo poteva obbligarlo in suo pregiudizio, benchè obbligasse gli altri in suo benefizio. È inutile di osservare che il tutore spesso dava sicurtà, e sempre rendeva i conti, e che la mancanza di sollecitudine o d'integrità lo esponeva ad un processo civile e quasi criminale, per la violazione di questo sacro deposito. Gli anni della pubertà si erano sconsigliatamente determinati a quattordici dai giureconsulti, ma siccome le facoltà della mente maturano più tardi che quelle del corpo, s'instituiva un curatore per difendere le sostanze di un giovane Romano dalla sua propria inesperienza e dalle ferventi passioni. Il curatore era stato da principio un custode, stabilito dal Pretore per salvare una famiglia dal cieco scialacquamento di qualche prodigo o disennato; le leggi obbligarono poscia il minore a richiedere una simile protezione, senza la quale non erano validi i suoi atti, sintanto che avesse venticinque anni compiti. Condannate eran le donne alla perpetua tutoria dei padri, dei mariti o dei tutori; un sesso, creato per piacere ed obbedire, supponevasi che mai non avesse aggiunto l'età della ragione e dell'esperienza. Tale almeno era il rigido ed altero spirito della legge antica, la quale appoco appoco s'era andata mitigando prima del tempo di Giustiniano. II. L'originale diritto di proprietà non può giustificarsi che per l'accidente od il merito dell'occupazione anteriore; e su questo fondamento saviamente è stabilito dalla filosofia dei giureconsulti[333]. Il selvaggio che scava un albero, conficca una pietra aguzza in un manico di legno o adatta una corda a un ramo elastico, diviene nello stato di natura, il giusto proprietario della canoa, dell'accetta e dell'arco. Comuni a tutti erano i materiali; la nuova forma, prodotto del suo tempo e della sua semplice industria, appartiene unicamente a lui solo. Gli affamati fratelli non possono, senza un sentimento della propria loro ingiustizia, strappar di mano al cacciatore la preda delle foreste, ch'egli ha cotto od ucciso colla personale sua forza e destrezza. Se la provvida cura di esso conserva e moltiplica i mansueti animali, la cui trattabil natura è suscettiva di educazione, un perpetuo diritto egli acquista all'uso ed al servizio della numerosa lor razza, che ritrae l'esistenza dall'opera sua. Se egli chiude e coltiva un campo per alimentar se stesso ed i suoi, e converte uno steril deserto in un fertil terreno, la semente, il concime, il lavoro, creano un nuovo valore, e le fatiche di tutto l'anno penosamente gli guadagnano il guiderdon delle messi. Negli stati successivi della società il cacciatore, il pastore, l'agricoltore, possono difendere ciò che posseggono colla forza di due ragioni che vivamente parlano ai sentimenti dell'animo umano; vale a dire che quanto essi posseggono è il frutto della industria loro; e che ogni uomo il quale porti invidia alla loro felicità, può procacciarsi eguali beni mediante l'esercizio di un'ugual diligenza. Tale, per dire il vero, può essere la libertà e la prosperità di una piccola colonia, piantata sopra un'isola fertile. Ma la colonia moltiplica, mentre lo spazio sempre rimane lo stesso: gli audaci e gli scaltri si fanno padroni assoluti dei comuni diritti, retaggio eguale di tutti gli uomini; ogni campo, ogni selva vien circoscritta dai limiti di un padrone geloso, e particolar lode è dovuta alla giurisprudenza Romana, la quale attribuisce al primo occupante il diritto sovra tutti gli animali selvaggi della terra, dell'aria e dell'acqua. Nel progresso dall'equità primitiva alla finale ingiustizia, taciti sono i passi, quasi impercettibile l'ombra, e l'assoluto monopolio vien difeso da leggi positive e da un'artificiale ragione. L'attivo insaziabil principio dell'amor proprio può solo provvedere alimento alle arti della vita e salario all'industria, e tosto che il governo civile e la proprietà esclusiva si sono introdotti, essi diventano necessari all'esistenza della schiatta umana. Fuori che nelle singolari instituzioni di Sparta, i legislatori più saggi hanno disapprovato la legge agraria come un'innovazione falsa e pericolosa. Appresso i Romani l'enorme sproporzione delle ricchezze oltrepassò gli ideali termini di una tradizione dubbiosa, e di uno statuto andato in disuso. Secondo la tradizione, il più povero seguace di Romolo aveva avuto in dono la perpetua proprietà di due -jugeri-[334]: lo statuto ristrigneva i Cittadini più ricchi a non possedere più di cinquecento jugeri, ossia trecento e dodici acri Inglesi. Il territorio di Roma non consisteva originariamente che in alcune miglia di bosco e di prato, lungo le rive del Tevere; e la permutazione domestica nulla poteva aggiungere al fondo nazionale. Ma i beni di un estero o di un nemico erano legittimamente esposti al primo occupante ostile; la Città si arricchì mediante il profittevole commercio della guerra; ed il sangue de' suoi figli fu il solo prezzo che ella pagasse per le gregge de' Volsci, gli schiavi della Britannia, le gemme e l'oro dei Regni dell'Asia. Nella favella della giurisprudenza antica che era caduta in corruzione e dimenticanza avanti l'età di Giustiniano, queste spoglie erano distinte col nome di -Manceps- o Mancipio, prese colle mani, ed ogni volta che venivano vendute od -emancipate-, il compratore richiedeva qualche assicuranza che erano state la proprietà di un nemico e non di un concittadino[335]. Un cittadino non poteva perdere i suoi diritti sopra un terreno che coll'abbandonarlo; e subito che il terreno aveva un certo valore, difficilmente si presumeva quell'abbandono. Non pertanto, secondo la legge delle Dodici Tavole, una prescrizione di un anno pei mobili, e di due anni per gl'immobili aboliva il titolo dell'antico padrone, ove però il possessore presente gli avesse acquistati mediante una ragionevole transazione dalla persona che egli credeva esserne il proprietario legittimo[336]. Una sì fatta ingiustizia di buona coscienza, senza alcuna mescolanza di frode o di forza, di rado poteva danneggiare i membri di una piccola Repubblica; ma i varj periodi di tre, di dieci, o di vent'anni, determinati da Giustiniano, sono più convenienti all'ampiezza di un grande Impero. Solo relativamente al tempo stabilito per la prescrizione, i giuristi fanno la distinzione di beni reali e di beni personali, e l'idea generale che hanno sulla proprietà è quella di un dominio semplice, uniforme ed assoluto. I professori di giurisprudenza copiosamente spiegano le subordinate eccezioni di -uso-, di -usufrutto-,[337], di -servitù-[338], imposte a benefizio di un vicino sopra le terre, e le case. Con metafisica sottigliezza essi pure indagano i diritti di proprietà, in quanto sono alterati dal mescolamento, dalla divisione, o dalla trasformazione delle sostanze. Il diritto personale del primo proprietario dee terminare insieme colla sua vita: ma la possessione, senza alcuna apparenza di cambiamento, pacificamente si continua ne' suoi figliuoli, sozj de' suoi lavori, e partecipi delle sue dovizie. Questo naturale retaggio è stato protetto dai legislatori di tutti i climi e di tutte le età, ed il padre viene animato a perseverare nei lenti e lontani miglioramenti dalla tenera speranza che una lunga posterità sarà per godere i frutti delle sue fatiche. Universale è il -principio- della successione ereditaria, ma l'ordine vanamente ne fu stabilito dalla convenienza o dal capriccio, dallo spirito delle instituzioni nazionali, o da qualche esempio parziale che la frode o la violenza hanno in sulle prime deciso. La giurisprudenza dei Romani pare aver deviato molto meno dall'eguaglianza della natura che non le instituzioni degli Ebrei[339], degli Ateniesi[340] e dell'Inghilterra[341]. Al morire di un cittadino, tutti i suoi discendenti, a meno che fossero già affrancati dalla paterna sua potestà, erano chiamati a succedere nell'eredità de' suoi beni. Sconosciuta ora l'insolente prerogativa della primogenitura: sopra un giusto livello erano collocati i duo sessi; tutti i figli e tutte le figlie avevano un egual diritto ad una egual porzione delle sostanze paterne; e se una morte prematura avesse tolto dal mondo uno dei figli, i figli di esso rappresentavano la sua persona e ne dividevan la parte. Quando manca la linea retta, il diritto di successione dee divergere ai rami collaterali. I giurisperiti annoverano i gradi di parentela[342], ascendendo dall'ultimo possessore ad un progenitore comune, e discendendo da questo progenitore comune al più prossimo erede: mio padre sta nel primo grado, mio fratello nel secondo, i suoi figliuoli stanno nel terzo; ed il rimanente della serie si può concepire dall'immaginazione, o dipingere sopra una tavola genealogica. In questo computo, si fece una distinzione, essenziale alle leggi, anzi alla costituzione di Roma; gli -agnati- ossia gli individui della linea mascolina, furono chiamati, secondo la loro prossimità, ad una partizione eguale. Ma una donna era inabile a trasmettere verun diritto legale; e la legge delle Dodici Tavole diseredava come stranieri ed alieni, i -cognati- di ogni grado, senza far pure eccezione in favore dei sì dolci vincoli di madre e di figlio. Presso i Romani, un -nome- comune ed i riti domestici univano -una gente- o un legnaggio; i varj -cognomi- o -soprannomi- di Scipione o di Marcello distinguevano un dall'altro i subordinati rami o casati della stirpe Cornelia, o della Claudia: alla mancanza degli agnati dello stesso soprannome, si suppliva colla denominazione, più larga di -gentili-; e la vigilanza delle leggi manteneva, negli individui dello stesso nome, la perpetua discendenza della religione e della proprietà. Un somigliante principio dettò la legge Voconia[343] che abolì nelle donne il diritto di ereditare. Sintanto che le vergini furono donate o vendute in maritaggio, l'adozione della moglie spegneva le speranze della figlia. Ma l'eguale successione delle indipendenti matrone, ne sosteneva l'orgoglio ed il lusso, e poteva trasportare in una casa straniera le ricchezze dei lor genitori. Le massime di Catone[344], quando erano tenute in rispetto, tendevano a perpetuare in ogni famiglia una onorata e virtuosa mediocrità; ma le blandizie femminili a poco a poco riportaron vittoria; ed ogni salutare raffrenamento andò sommerso nella dissoluta grandezza della Repubblica. Il rigore dei Decemviri fu temperato dall'equità dei Pretori. I loro editti restituivano i figli emancipati ed i postumi nel possesso dei diritti della natura; e quando mancavano gli -agnati-, essi anteponevano il sangue dei -cognati- al nome dei gentili, il titolo e carattere de' quali insensibilmente perì nell'obblio. Il reciproco ereditar delle madri o dei figli fu stabilito nei decreti di Tertulliano e di Orfizio dall'umanità del Senato. S'introdusse un ordine nuovo e più imparziale dalle Novelle di Giustiniano, il quale affettava di far rivivere la giurisprudenza delle Dodici Tavole. Confuse andarono le linee della parentela mascolina e femminina: le serie discendenti e ascendenti, e le collaterali accuratamente furono definite; ed ogni grado, secondo la prossimità del sangue e dell'affetto, successe ai beni vacanti di un cittadino Romano[345]. L'ordine di successione è regolato dalla natura, o almeno dalla ragione generale e permanente del legislatore: ma quest'ordine viene frequentemente violato dagli arbitrarj e parziali voleri, che prolungano oltre la tomba il dominio del testatore[346]. Nello stato semplice della società, quest'ultimo uso od abuso di rado viene permesso. Le leggi di Solone lo introdussero in Atene; ed i privati testamenti del padre di una famiglia ebbero l'autorità delle Dodici Tavole in loro favore. Prima dei Decemviri[347], un cittadino Romano esponeva i suoi desiderj e motivi all'assemblea delle trenta Curie, ed un atto speciale della legislatura sospendeva le legge generale delle successioni. Dopo la permissione data dai Decemviri, ogni legislatore privato promulgava il suo testamento verbale o scritto al cospetto di cinque cittadini i quali rappresentavano le cinque classi del popolo Romano; un sesto testimonio attestava la concorrenza loro, un settimo pesava la moneta di rame ch'era pagata da un compratore immaginario: ed i beni si trovavano emancipati, mediante una vendita fittizia ed uno scarico immediato. Questa singolar cerimonia[348], che destava la meraviglia de' Greci, veniva tuttavia praticata ai tempi di Severo; ma i Pretori avevano già approvato un testamento più semplice, pel quale essi richiedevano il suggello e la sottoscrizione di sette testimonj, scevri da ogni eccezione legale, ed espressamente convocati per l'esecuzione di quell'atto importante. Un monarca domestico, il qual regnava sopra le vite e le sostanze de' suoi figliuoli, poteva distribuirne le rispettive parti, secondo i gradi del loro merito e del loro affetto: l'arbitrario disgusto puniva un figlio indegno colla perdita del suo retaggio, e coll'umiliante preferenza di uno straniero. Ma l'esempio di molti padri snaturati mostrò il bisogno di porre alcun freno alla loro facoltà di testare. Un figlio, o, secondo le leggi di Giustiniano, anche una figlia, non poterono più essere diseredati pel solo silenzio del padre: questi era tenuto a nominare il colpevole ed a specificare l'offesa: e la giustizia dell'Imperatore determinò le sole cagioni che potevano giustificare un tale infragnimento dei primi principi della natura e della società[349]. A meno che si lasciasse ai figliuoli la legittima, ossia la quarta parte dei beni, essi avevan diritto d'instituire un processo od una querela contro quel -testamento inofficioso-, di supporre che la malattia o l'età avessero debilitato la mente del lor genitore, e di appellarsi rispettosamente dalla rigida sua sentenza alla riflessiva sapienza del magistrato. Nella giurisprudenza Romana, si ammise una distinzione essenziale tra l'eredità ed i Legati. Gli eredi che succedevano all'intera unità, o ad alcuna delle dodici frazioni della sostanza del testatore, rappresentavano il suo carattere civile e religioso, ne facevano valere i diritti, ne eseguivano gli obblighi, e adempivano i doni dell'amicizia e della liberalità, che l'ultimo suo volere avea lasciato in testamento sotto il nome di Legati. Ma siccome l'imprudenza o la prodigalità di un uom moribondo può dar fondo all'eredità, e non lasciare che rischi e molestie al suo successore, fu stabilito dalla legge -Falcidia- che questi, prima di pagare i Legati, potesse ritenere per sè il quarto netto dei beni. Gli si lasciò un tempo ragionevole per esaminare la proporzione tra i debiti e le sostanze, per decidere se volesse accettare o ricusare il testamento; e quando accettava col benefizio di un inventario, le domande dei creditori non potevano oltrepassare la valutazione dei beni. L'ultima volontà di un cittadino poteva essere alterata, lui vivente, ovvero cassata lui morto; le persone, ch'ei nominava, potevano morire prima di lui o rifiutare l'eredità, od essere esposte a qualche impedimento legale. In considerazione di questi eventi, gli si concesse la facoltà di sostituire dei secondi e dei terzi eredi, i quali prendessero uno il posto dell'altro, secondo l'ordine del testamento; ed all'incapacità in cui era un pazzo od un fanciullo di lasciare per testamento i suoi beni, si poteva supplire con una simile sostituzione[350]. Ma la potestà del testatore spirava coll'accettazione del testamento: ogni Romano, maturo di anni e di senno, acquistava l'assoluto dominio del suo ereditaggio, e la semplicità della legge civile non era mai offuscata dalle lunghe ed avviluppate sostituzioni, che inceppano la prosperità e la libertà delle generazioni future. Le conquiste della Repubblica e le formalità della legge stabilirono l'uso dei -Codicilli-. Se la morte sorprendeva un Romano in qualche remota provincia dell'Impero, egli indirizzava una breve epistola al suo erede legittimo o testamentario; il quale adempiva con onore, o trascurava con impunità quest'ultima richiesta, che i giudici, prima del regno di Augusto, non avevano l'autorità di far eseguire. Un Codicillo poteva essere espresso in qualunque modo, ed in qualunque favella; ma conveniva che la soscrizione di cinque testimonj ne dichiarasse l'autenticità. L'intenzione del testatore, benchè lodevole, era spesso illegale; e l'invenzione dei fedecommessi nacque dal contrasto tra la giustizia naturale e la giurisprudenza positiva. Lo straniero di Grecia o d'Affrica poteva essere l'amico od il benefattore di un Romano senza figli; ma nessuno, fuorchè un concittadino, poteva agire in qualità di suo erede. La legge Voconia, che tolse alle donne il diritto di succedere, ristrinse il Legato o l'eredità di una donna alla somma di centomila sesterzi[351], ed una figlia unica era condannata ad essere poco meno che una straniera nella casa del suo genitore. Lo zelo dell'amicizia, e l'amor dei congiunti dettarono un generoso artifizio: si nominava nel testamento un cittadino di qualità, con la preghiera o l'ingiunzione ch'egli restituisse il retaggio alla persona a cui veramente era destinato. Varia fu la condotta dei fedecommessarj in questa situazione spinosa: essi avevano giurato di osservar le leggi della lor patria, ma l'onore gli traeva a rompere il lor giuramento, e se anteponevano il loro interesse sotto la maschera di patriottismo, essi perdevano la stima di ogni animo virtuoso. La dichiarazione di Augusto li tolse d'angustia, diede una sanzione legale ai testamenti fiduciali ed ai Codicilli, e senza urto prosciolse le forme e le restrizioni della giurisprudenza Repubblicana[352]. Ma siccome la nuova pratica de' fedecommessi tralignava in qualche abuso, i decreti di Trebelliano e di Pegaso abilitarono il fedecommissario a ritener per sè un quarto della sostanza, od a trasferir sul capo del vero erede tutti i debiti e processi della successione. Stretta e letterale era l'interpretazione dei testamenti; ma il linguaggio dei fedecommessi e dei Codicilli fu liberato dalla minuta e tecnica accuratezza dei giureconsulti[353]. III. Le pubbliche e private relazioni degli uomini impongono ad essi i loro generali doveri: ma le -obbligazioni- specifiche degli individui tra loro non possono esser l'effetto che I. di una promessa, II. di un benefizio, o, III. di un'ingiuria; e quando queste obbligazioni sono ratificate dalla legge, la parte interessata può esigerne l'adempimento, mercè di un'-azione- giudiciale. Sopra di questo principio i legisti di ogni paese hanno edificato una giurisprudenza, la quale, essendo uniforme, si può riguardare come il nobil parto della ragione universale e della giustizia[354]. I. I Romani adoravano la Dea -Fede- (fede umana e sociale), non solo ne' Templi ad essa innalzati, ma in ogni punto della lor vita; e se questa nazione mancava in qualche parte dei più amabili pregi della cortesia e della generosità, essa faceva maravigliare i Greci col sincero e semplice adempimento degli impegni più ardui e più gravi[355]. Non pertanto, appo lo stesso popolo, secondo le rigide massime dei Patrizj e dei Decemviri, un -nudo patto-, una promessa, od anche un giuramento, non creavano alcun obbligo civile, a meno che avessero per conferma la forma legale della stipulazione. Qualunque esser possa l'etimologia della voce latina, essa porta con sè l'idea di un saldo ed irrevocabil contratto, il quale sempre veniva espresse colla formalità di una domanda e di una risposta. «Mi prometti di pagarmi cento monete d'oro?» Tale era la solenne interrogazione di Sejo. «Lo prometto,» rispondeva Sempronio. Gli amici di Sempronio che si facevano mallevadori dell'abilità e dell'inclinazione di esso, potevano separatamente esser citati in giudizio a scelta di Sejo; ed il benefizio della partizione, ossia l'ordine delle azioni reciproche, a poco a poco deviò dalla stretta teoria della stipulazione. Il più cauto e deliberato consentimento fu giustamente richiesto per sostenere la validità di una promessa gratuita; ed il cittadino che avrebbe potuto ottenere una sicurtà legale, incorreva nel sospetto di frode, e pagava la pena della sua negligenza. Ma l'accorgimento dei giureconsulti con buon successo adoperassi a convertire le promesse nella forma delle stipulazioni solenni. I Pretori, in qualità di custodi della fede sociale, ammettevano ogni ragionevol prova di un atto volontario e deliberato, il quale nel lor Tribunale produceva un obbligo di equità, e pel quale essi accordavano una azione ed un ricorso[356]. II. Le obbligazioni della seconda classe, contratte mediante la consegna di una cosa, vengono distinte dai giureconsulti coll'epiteto di reali[357]. Un grato contraccambio è dovuto all'autore di un benefizio, ed ogni uomo a cui siasi affidata la proprietà di un altro, si è vincolato al sacro dovere della restituzione. Nel caso di un prestito amichevole, il merito della generosità è tutto dal lato del prestatore; in quello di un deposito, il merito è dal lato di chi lo riceve; ma nel caso di un pegno o di quelle altre disposizioni fondate sopra un interesse reciproco, un equivalente compensa il benefizio; e l'obbligo di restituire variamente vien modificato dalla natura dell'accordo. La lingua latina esprime felicemente la differenza fondamentale che corre tra il -comodato- ed il -mutuo-, che la povertà de' nostri idiomi è ridotta a confondere nella vaga e comune appellazione d'imprestito. Il primo imponeva a chi prendeva a presto l'obbligo di restituire la stessissima cosa di cui era stato -accomodato- per supplire temporaneamente a' suoi bisogni; il secondo indicava che la cosa imprestata era destinata al suo uso e consumo, ed egli liberavasi da questo -mutuo- impegno col sostituire lo stesso valore specifico, secondo una giusta estimazione del numero, del peso e della misura. Nel contratto di -vendita-, l'assoluto dominio passa per diritto al compratore, ed egli paga il benefizio con una somma adeguata di oro o di argento, prezzo e misura universale di tutte le possessioni di questo mondo. Di genere più complicato è l'obbligo di un altro contratto, quello di -locazione-. Le terre o le case, le fatiche o i talenti si possono affittare per un termine definito. Allo spirar del tempo, si dee restituire la cosa stessa al proprietario con una retribuzione in aggiunta pel profitto che se ne è ricavato mediante l'occupazione o l'impiego. In questi contratti lucrativi, ai quali conviene aggiugnere quelli di società e di commissione, i giureconsulti alle volte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000